Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 30 luglio 1997, sul disegno di legge S. 1388, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8.6.90, n. 142

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

- esaminato il disegno di legge S. 1388, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142";

- valutata positivamente la formulazione di nuove disposizioni sulle autonomie locali, al fine di superare le numerose difficoltà finora emerse nell’attuazione della legge n. 142 del 1990;

- considerate le inevitabili difficoltà di dettare un compiuto riordino della disciplina delle autonomie locali in una fase, come l’attuale, in cui sono prossimi mutamenti delle norme costituzionali regolanti la materia;

- rilevato che, pur con le predette difficoltà, è comunque necessario che il testo all’esame risolva nell’immediato alcuni dei problemi che da tempo rendono insoddisfacente il tessuto normativo dettato dalla legge n. 142 del 1990;

OSSERVA CHE:

- la nuova disciplina dovrebbe essere opportunamente coordinata con la legislazione recentemente intervenuta in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, al fine di dar luogo ad un coerente quadro normativo;

- le disposizioni sullo status degli amministratori locali non sembrano risolvere le numerose differenziazioni tra i diversi regimi dell’incompatibilità esistenti nel nostro ordinamento in relazione alle singole cariche elettive; le disposizioni medesime, tuttavia, andrebbero delineate con un minor grado di rigidità, onde tener conto della nuova articolazione degli orari e della tipologia dei rapporti di lavoro che va affermandosi nel settore lavoristico;

- è opportuno che il disegno di legge prefiguri comunque una soluzione al problema delle aree metropolitane che tenga conto della volontà dei comuni e delle province interessati;

- è valutabile positivamente l’elevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e provinciali, escluso peraltro ogni effetto retroattivo di tale disposizione;

- è opportuno valutare attentamente la coerenza e la compatibilità dell’articolo 5 del disegno di legge con l’indirizzo delineato dall’articolo 56 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione".

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