Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 26 maggio 1998, sul testo unificato dei disegni di legge S. 64, 149 e 422, recante "Disciplina della valutazione di impatto ambientale".

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 64, 149 e 422 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. - il testo unificato aggiorna il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati, alla luce delle recenti direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento e 91/11/CEE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo ha inoltre tenuto conto del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto traspone nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta la necessaria risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro Paese;

2. - rispetto alla coerenza con le subentrate disposizioni attuative della legge 59/97, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati cui fa riferimento il disegno di legge in esame e che perciò sia quanto mai opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'Atto di indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Mediante intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà comunque essere aggiornato l'elenco e la ripartizione di competenze dei progetti in relazione a nuove tipologie attualmente non previste nel disegno di legge;

3. - il disegno di legge in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia delle procedure autorizzative; viene infatti introdotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) diventa sportello unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

4. - per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni il disegno di legge in esame rispecchia quanto contenuto nel citato Atto di indirizzo e coordinamento del 1996, che a suo tempo ha ricevuto il parere favorevole unanime della Conferenza Stato-regioni;

5.- si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. E' noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo ex post delle valutazioni ambientali permette di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici. Al proposito si sottolinea l'opportunità di prevedere un termine entro il quale le regioni dovranno legiferare su questa materia, e di raccordare in modo più coerente l'articolo 11 con le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 6;

6. - di notevole importanza, ai fini della corretta impostazione dello Studio di Impatto Ambientale e di un suo esito positivo, si ritiene abbia anche l'azione di interlocuzione e di scoping prevista nel disegno di legge in esame tra il committente o l'autorità proponente, e l'autorità competente per la valutazione;

7. - vengono infine correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

8. - una ulteriore osservazione va fatta in merito alla definizione delle misure di pubblicità sui risultati della V.I.A. così come delineate dal comma 7 dell'articolo 7 del testo unificato. Sarebbe opportuno infatti integrare l'articolato nella parte in cui non richiama compiutamente le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 337/85/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/11/CEE del Consiglio. L'articolo 9 della direttiva dispone, infatti, che all'adozione di una decisione di rilascio o diniego di una autorizzazione, l'autorità competente informi al riguardo i cittadini secondo procedure appropriate, mettendo a disposizione degli stessi il contenuto dell'atto e le varie modifiche, i motivi principali e una descrizione eventuale delle principali misure utili per prevenire e ridurre gli effetti negativi vari. L'integrazione che si propone potrebbe costituire una aggiunta all'articolo 8 del disegno di legge, dove si tratta della pubblicità del procedimento solo nella fase che precede la conclusione".

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