Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 19 novembre 1997, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro,

PREMESSO CHE

- tra le deleghe che la legge n. 59/97 conferisce alle regioni e agli enti locali, quella in esame costituisce una delle più complesse ed importanti, per le innovazioni che determina rispetto alla situazione attuale e per la gravità e rilevanza sociale del problema dell’occupazione nell’attuale fase della vita del nostro Paese;

- le trasformazioni tecnologiche ed organizzative nel sistema produttivo e dei servizi, con le profonde ripercussioni nel mondo del lavoro, impongono risposte di qualità diversa, sia nell’adeguamento dell’offerta di lavoro, in termini di preparazione professionale e di propensione alla mobilità, che di individuazione, agevolazione e sostegno della domanda di lavoro;

- la positiva regolazione tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la realizzazione di un insieme organico ed integrato di interventi formativi, di politiche attive del lavoro e di servizi per l’impiego rappresenta l’obiettivo indispensabile per una efficace lotta contro la disoccupazione;

- il dibattito registratosi sulla materia ai vari livelli istituzionali e con le parti sociali ha dimostrato la urgente necessità di ridefinire il quadro delle competenze in tale campo che consenta un intervento integrato e sinergico dei diversi soggetti pubblici e privati e lo sviluppo di un positivo processo di concertazione con le parti sociali in modo da determinare un effettivo salto di qualità nella regolazione del mercato del lavoro, sia in termini di integrazione dei servizi per l’impiego erogati, sia di maggiore aderenza alle esigenze di incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle diverse aree territoriali del Paese;

- la situazione attuale delle funzioni di regolazione del mercato del lavoro è caratterizzata da una consolidata frammentazione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Enti locali) e da una loro disomogenea distribuzione nelle varie aree del paese, con gravi discrasie, conflitti e sovrapposizioni che determinano bassi livelli di efficienza dei servizi erogati ed una loro incidenza marginale nelle dinamiche effettive della domanda e dell’offerta di lavoro;

- l’esperienza di conferimento alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale finora realizzata, sulla base dell’art. 117 della Costituzione e della legge 845/78, isolata dall’insieme dei servizi dell’impiego, ha dimostrato limiti evidenti soprattutto per una insuperata dicotomia tra interventi formativi e tendenze del mercato del lavoro, aggravata da un insufficiente processo di delega alle province;

- i numerosi interventi legislativi in materia di mercato del lavoro, succedutisi negli ultimi decenni, hanno avuto spesso caratteri di parzialità, disorganicità e contraddittorietà nell’attribuzione delle diverse competenze, determinando una situazione di divario tra strumenti, procedure legislative e dinamiche reali;

- l’attività dei soggetti istituzionali istituiti o riorganizzati con la legge 56/87 (Commissioni regionali per l’impiego e Agenzie regionali per l’impiego), con l’intento di realizzare una diversa integrazione tra interventi formativi e politiche attive del lavoro, non sono riusciti a raggiungere adeguatamente gli obiettivi prefissati, per un eccesso di subordinazione delle loro competenze al potere centrale del Ministero del lavoro, per l’incompletezza delle competenze stesse e per alcune distorsioni nel rapporto tra i rappresentanti istituzionali e le parti sociali;

- rimane pendente presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee un ricorso avverso al monopolio pubblico del collocamento che permane nella legislazione italiana e che risulta contrario ai principi comunitari di libera concorrenza economica e di libera circolazione dei lavoratori nell’ambito del territorio dell’Unione Europea;

- l’esigenza di riforma organica della materia in esame, sollecitata da tempo e da più parti, è stata oggetto di ripetute intese concertate tra Governo e parti sociali con gli accordi del 1993, 1996 e di quello del corrente mese di novembre 1997;

- l’avvio contestuale della nuova organizzazione regionale pubblica dei servizi per l’impiego e dell’attività di gestione del collocamento da parte di soggetti privati rende necessario ed urgente un processo di qualificazione delle strutture pubbliche, per evitare una loro ulteriore marginalizzazione futura;

- data la notevole portata innovativa della riforma prospettata sulle strutture esistenti, necessitano tempi sufficienti a realizzare sia gli adempimenti legislativi sia la loro corretta ed efficace applicazione nelle diverse regioni interessate, senza divaricazioni significative tra l’avvio a regime delle strutture pubbliche e di quelle private,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

In relazione all’articolo 1, nelle materie oggetto del conferimento della delega andrebbe chiarito che spetta alle regioni il ruolo di legislazione, di organizzazione amministrativa integrata dei servizi per l’impiego, di programmazione e concertazione degli interventi, mentre agli enti locali compete l’erogazione dei servizi sul territorio.

Per quanto riguarda l’articolo 3, in materia di gestione delle eccedenze di personale, in attesa della prevista riforma del sistema di ammortizzatori sociali, oltre a realizzare, a livello regionale, l’esame congiunto con le parti sociali, previsto dal comma 2, si propone di avviare, in una o più regioni, la sperimentazione della gestione decentrata degli ammortizzatori sociali connessi ai processi di crisi e ristrutturazione aziendale, consentendo di decidere la loro concessione entro soglie di dimensione aziendale e di spesa prefissate dal Ministero del lavoro.

In ordine all’articolo 7, relativo al personale, nelle more del trasferimento del personale del Ministero del lavoro alle regioni è necessario realizzare, per tutto il personale coinvolto, in accordo con le regioni, un programma formativo di base incentrato sulle nuove mansioni che verranno richieste, destinando allo scopo le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il problema dei lavoratori italiani che prestano attività all’estero, va ridefinita la procedura di autorizzazione per tali lavoratori, attualmente rilasciata dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero degli Affari esteri, precisando se essa debba rimanere, come pare logico, tale o se l’autorizzazione debba essere rilasciata dalle regioni,

e con le seguenti osservazioni:

Con riferimento all’articolo 5, relativo alla commissione regionale per l’impiego, nel trasferimento delle funzioni va adeguatamente valorizzato il conferimento alla commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b).

In relazione all’articolo 7, riguardante il personale, si propone di aggiungere, al comma 2, in fine, le parole "… e tenuto conto delle esigenze funzionali del nuovo assetto dei servizi".

Per quanto concerne l’articolo 10, relativo all’attività di mediazione, la Commissione apprezza, in generale, le tipologie dei soggetti privati, del privato sociale e degli enti non commerciali individuati come idonei a realizzare l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro collaborando con le strutture pubbliche. In tale ambito peraltro appare eccessivamente estensiva la indicazione, al comma 2, di "organizzazioni" che va eliminata.

Il sistema sanzionatorio va definito in modo più completo, precisando che la revoca dell’autorizzazione interviene anche nei comportamenti indicati ai commi 7 (comportamenti discriminatori) e 9 (prestazioni non gratuite nei confronti dei lavoratori).

Al comma 13 è opportuno far riferimento, come termine di decorrenza, alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo e, da tale data, prevedere un congruo periodo di tempo al fine di consentire un contestuale assetto a regime delle strutture pubbliche con l’avvio dell’attività dei soggetti privati".

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