Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 24 marzo 1998, sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 50, Capo I.

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutatane la conformità alle normative di delega e la coerenza ai principi generali in essa contenuti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le valutazioni ed osservazioni di seguito specificate per ciascuno dei cinque Titoli in cui si articola lo schema di decreto.

TITOLO I

 

TITOLO II

La Commissione ha esaminato il Titolo II dello schema di decreto tenendo conto dei seguenti aspetti:

La Commissione ha altresì considerato:

- che il complesso delle norme del titolo II si presenta coerente, senza dubbi interpretativi di rilievo, e mancano rinvii ad atti successivi per il completamento delle disposizioni ivi contenute; le norme del titolo in esame sono inoltre completate da quelle previste dal decreto legislativo recante "Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese" sul quale questa Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole;

- che per l’attuazione del decentramento di funzioni è prevista una fase transitoria di durata complessivamente quasi biennale;

- che nell'ambito di tale fase transitoria, entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo è necessaria una legge regionale che determini le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale ed il conferimento di tutte le rimanenti funzioni agli enti locali, nonché l’emanazione di un DPCM per l’individuazione, la ripartizione tra le regioni e gli enti locali, nonché il trasferimento, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a tale conferimento, entro il 31 dicembre 1999;

- che nel caso la singola regione non si attivi entro il termine predetto, il Governo dovrà intervenire in via sostitutiva.

La Commissione ha inoltre valutato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel titolo II le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:

  1. in merito al capo I, relativo all’artigianato appare opportuno evitare incertezze interpretative. Ciò che distingue, infatti, un’impresa industriale da un impresa artigiana, non consiste nell’oggetto dell’attività economica svolta, ma in un complesso di requisiti organizzativi e dimensionali stabiliti dalla legge-quadro sull’artigianato. Mentre non vi è dubbio che per quanto concerne specificatamente l’artigianato le competenze debbono essere regionali, non si può dimenticare che esistono norme di intervento in materia di attività produttive che coinvolgono l’insieme degli operatori economici, indipendentemente dalla forma giuridica che essi assumono;
  2. all'articolo 11, dopo le parole "così come definita" è opportuno, al fine di evitare incertezze applicative, inserire le seguenti: "per le regioni a statuto ordinario";
  3. la formulazione del comma 2 dell’articolo 14 deve essere più chiara, in quanto sembra riguardare solo le agevolazioni attualmente in essere, mentre devono essere garantite anche al settore artigiano eventuali misure agevolative di carattere nazionale per quanto concerne in particolare l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, il sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, le esigenze di riequilibrio a livello territoriale, il cofinanziamento di progetti ed iniziative concertati con regioni ed enti locali che abbiano rilevanza nazionale, tenendo conto dei finanziamenti dell’Unione europea e sulla base della pianificazione regionale e degli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato – Regioni – città;
  4. di conseguenza è opportuno al comma 1 dell’articolo 11, sopprimere la parola "tutte" prima delle parole "le funzioni amministrative", e aggiungere dopo le parole ", comunque denominati", le seguenti: "specificamente indirizzati"; aggiungere alla fine del comma 2 dell’articolo 14 le seguenti parole: ", ove indirizzati alle imprese con attività di produzione di beni o servizi, salvo la esplicita esclusione tra i possibili beneficiari delle imprese artigiane";
  5. la norma prevista dalle lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 deve essere collocata nel capo IX, recante disposizioni comuni; proprio perché appare ingiustificato, come rilevato sopra, escludere le funzioni relative alle attività artigianali dalle funzioni amministrative in materia di industria, al comma 1 dell’articolo 16 sopprimere le parole: "alle attività artigianali ed"; la stessa collocazione nell’ambito del Capo IX appare corretta anche per l’insieme delle norme recanti liberalizzazioni e semplificazioni previste dall’articolo 21;
  6. appare opportuno prevedere una revisione della legge-quadro per l’artigianato (legge n. 443/1985) al fine di garantire la coerenza con le norme del decreto in esame;
  7. si suggerisce di sostituire il comma 1 dell’articolo 15 con il seguente: "Le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi delle lettere g), h) ed i) del comma 1 dell’art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell’industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell’art. 7, dai commi 1, 4 e 5 dell’art. 9, e dall’art. 10 della legge predetta sono conferite alle regioni";
  8. in merito al Capo II relativo all’industria, alla fine del comma 2 dell’articolo 18 si suggerisce di aggiungere le seguenti parole: "Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili"; dopo il comma 2 dell’articolo 18, sembra opportuno inoltre inserire il seguente comma: "2 bis. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n.59.";
  9. dopo il comma 4 dell’articolo 21 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: "5. Le Camere di commercio rendono disponibili alle pubbliche amministrazioni, mediante collegamento telematico, le notizie, i dati e gli atti che sono iscritti, denunciati o depositati presso l’Ufficio del registro delle imprese. Dopo l’attivazione dei collegamenti e comunque entro il 1° gennaio 1999, le imprese non sono più tenute alla comunicazione di tali notizie, dati o atti alle altre pubbliche amministrazioni. Tramite convenzioni nazionali, stipulate per le Camere di commercio dall’Unioncamere, si determinano il contenuto del collegamento telematico e le relative modalità, nonchè i costi da imputare alle amministrazioni interessate";
  10. il primo comma dell'articolo 23 andrebbe riformulato in modo da assicurare, per quanto possibile, che nelle zone montane l'esercizio in forma associata delle funzioni ivi previste avvenga mediante la comunità montana;
  11. dopo il comma 3 dell’articolo 23 si suggerisce di inserire il seguente comma: "3-bis. Nelle realtà in cui sussistono patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile";
  12. per quanto concerne il Capo IV – Energia – si osserva come tra le funzioni da conservare allo Stato (articolo 28), andrebbero citate, per le evidenti implicazioni strategiche di rilievo nazionale, la realizzazione e l’esercizio delle grandi reti infrastrutturali che si collegano con le reti sovranazionali o che interessino il territorio di più regioni, sia per gli elettrodotti che per i metanodotti, nonché per la realizzazione e l’esercizio degli impianti collegati di raffinazione e stoccaggio petrolifero, e di stoccaggio, liquefazione e rigassificazione del gas naturale;
  13. al comma 2 dell’articolo 28 si suggerisce di aggiungere le seguenti lettere: "n) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica di coordinamento con le regioni e gli enti locali; o) l’adempimento di convenzioni internazionali e l’adeguamento a direttive e regolamenti dell’Unione Europea";
  14. dopo il comma 2 dell’articolo 28 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: "2 bis. Le determinazioni di cui ai punti c), d), ed h) ed in generale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico e funzionale, l’articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell’Unione Europea sono adottati attraverso intese nella Conferenza Unificata.
  15. dopo il comma 4 dell’articolo 29 si suggerisce di inserire il seguente comma: "4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzano i finanziamenti loro assegnati ai sensi delle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 che si rendono disponibili a seguito di rinunce, revoche per qualunque motivo operate, nonché di riduzione di contributi conseguenti a differenze tra somme concesse ed erogate, o per altri motivi non impegnate, per iniziative compatibili con le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10";
  16. dopo il comma 5 dell’articolo 29 si propone di inserire il seguente comma: "5. bis – Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale dei progetti per la coltivazione di idrocarburi e per la produzione, trasporto e vettoriamento di qualunque forma di energia provvedono le regioni secondo la normativa dei rispettivi ordinamenti;
  17. al comma 2 dell'articolo 33, dopo la parola "minerari" aggiungere le seguenti: ", nonché agli ingegneri capo delle sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia,";
  18. nel comma 1 dell'articolo 34 il termine per il trasferimento delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle regioni non è certo. Se può essere corretto individuare il trasferimento alla data di approvazione delle leggi regionali in materia, è opportuno fissare un termine perentorio entro il quale le regioni debbono legiferare, prevedendo eventuali meccanismi di sostituzione in caso di inerzia;
  19. con riferimento al Capo VII (Fiere e mercati), sembra opportuno modificare le lettere d) ed e) dell’articolo 39, specificando che lo Stato deve comunque poter definire le date di effettuazione delle manifestazioni ivi previste;
  20. in merito al Capo VIII (Turismo), si propone di modificare gli articoli 42,43,44 e 45, prevedendo una specifica normativa-quadro sul turismo da presentare con un provvedimento a sé stante che: - individui le funzioni ancora statali; - elenchi le funzioni da sottoporre alla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città per le quali si vuole conseguire un’applicazione omogenea sul territorio nazionale, e ciò anche per sostituire le azioni di indirizzo e coordinamento già esercitate dallo Stato; - abroghi la legislazione non più coerente con tale posizione, tra cui la legge n. 217/1983 e la legge n. 203/1995, nelle parti relative al turismo;
  21. per quanto concerne il Capo IX (Disposizioni comuni), si suggerisce di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83: si ritiene infatti che tali funzioni dovrebbero rimanere, anche se in via non esclusiva, di competenza dello Stato.

 

TITOLO III

Relativamente ai Capi da I a IV e IX del Titolo III, la Commissione, valutato positivamente il mantenimento allo Stato di alcuni compiti, quali ad esempio quelli relativi alle linee generali di governo ed assetto del territorio, e ritenuto che tali compiti debbano comunque inserirsi nel quadro di un effettivo processo di decentramento, esprime le seguenti osservazioni, che tengono anche conto del parere approvato dalla Conferenza Unificata:

all'articolo 50 si dovrebbe precisare che le funzioni e le competenze in materia agricola e forestale rimangono disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143.

All’articolo 51, primo comma, sopprimere dopo la parola "statale" le parole: "nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese". Nel medesimo comma, dopo le parole "assetto del territorio nazionale con", aggiungere la parola "particolare".

All'articolo 51, terzo comma, le parole "attraverso intese" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".

All’articolo 51 aggiungere il seguente comma: "5. Le regioni entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento provvedono a trasferire a province e comuni le competenze relative alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali."

All’articolo 53 sopprimere le lettere d) ed e).

Aggiungere un successivo comma: "2. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza Unificata".

All'articolo 53 sembra opportuno precisare che le funzioni ivi previste ricomprendono le linee generali per il governo e l'assetto del territorio.

All’articolo 54, al comma 2, dopo le parole: "Nei casi di" sopprimere la parola "automatica". Inoltre, dopo le parole "effetti urbanistici territoriali", aggiungere le seguenti: "e ambientali".

All'articolo 56, comma 1, dopo le parole "delle bellezze naturali", aggiungere le seguenti: "e valore paesistico ai sensi della legge n.431 del 1985".

All'articolo 58, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio".

All’articolo 58, lettera c) aggiungere dopo la parola "interessati," "l’elaborazione di". Al punto e) all’inizio eliminare "agli interventi finalizzati a" ed aggiungere "Alla definizione dei criteri per".

All’articolo 59, lettera b), dopo le parole "alla programmazione" sostituire le parole "delle risorse attribuite alle regioni", con le seguenti: "delle risorse finanziarie destinate al settore".

All’articolo 60, al comma 1, premettere alle parole "Sono accreditate" le seguenti: "Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,".

All’articolo 60: aggiungere il seguente comma: "1-bis. E' altresì destinata alle regioni la quota a) dei canoni di cui all’articolo 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035, attualmente destinata al CER. Inoltre, a partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa e Depositi e Prestiti per la gestione speciale di cui all’art.10 DPR, n.1036/72, sono trasferiti agli IACP tramite le Regioni".

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) Sono accreditate alle regioni i fondi ex Gescal di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1996-1997".

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) dal comma 3 dell’art.22 della legge 11 marzo 1988, n.67".

Al comma 4, alla lettera b), correggere l’errore formale, sostituire le parole: "n 538" con le seguenti: "n.537". Al comma 4, alla lettera c) correggere l’errore formale, sostituire la parola: "n.725" con la seguente: "n.724". Al comma 5, sostituire la parola "n.547" con la seguente: "n.457".

All’articolo 63, il comma 1 è così sostituito: "Le regioni entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento trasformano gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, in enti pubblici economici dotati di personalità giuridica organizzati secondo i principi stabiliti all’art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142".

All’articolo 64, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) allo studio e sviluppo, ed adozione di metodologie inerenti alla inventarizzazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;"

All’articolo 64, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

All’articolo 64, comma 1, alla lettera f) dopo le parole "all’individuazione" aggiungere le seguenti: "ed adozione".

All’articolo 65, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, di visure ipotecarie";

"e) alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell’annullamento dei carichi connessi a tali imposte".

All'articolo 66, al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni sia dispiegata su un piano di parità e la relativa struttura impronti la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del Catasto.

All’articolo 67, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:

"2. Sono soppresse le funzioni relative all’individuazione delle associazioni ambientalistiche e venatorie e al conferimento di contributi alle stesse"

"3. Quando necessario, la valutazione della rappresentatività delle associazioni ambientalistiche e venatorie viene effettuata dall’amministrazione di volta in volta competente a decidere, sulla base della documentazione presentata dagli interessati".

All'articolo 68, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco".

All’articolo 68, sopprimere la lettera m). Alla lettera p) eliminare dopo le parole "della natura" le seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata". Dopo il comma 3, aggiungere il seguente " 4. I compiti di cui al comma 1, lett. a, b, c, d, e, i, l, o, p, q, sono esercitati dallo Stato d’intesa con la Conferenza unificata".

All’articolo 69, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato".

All’articolo 70, sostituire l’intero articolo con il seguente:

"1.In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) restano ferme le attuali competenze dello Stato limitatamente ai progetti di rilievo nazionale, discendenti da intese internazionali, quali le infrastrutture di interconnessione internazionale (autostrade, aeroporti, ferrovie, porti commerciali, elettrodotti) e gli impianti per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

2.E’ trasferita dallo Stato alle regioni la competenza in materia di VIA per tutte le tipologie progettuali non rientranti nelle categorie di cui al comma 1.

3.Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale in materia di VIA, che provvede alla individuazione dell’autorità competente nell’ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali."

Aggiungere dopo l’articolo 70 il seguente articolo:

"Articolo 70-bis.

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’art.4 del DPR 175/88, nonché l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione".

All’articolo 71, comma 3, dopo le parole "E’ conferita" inserire le seguenti : " previa intesa"

All’articolo 72, comma 2, dopo le parole "Le regioni" aggiungere le seguenti "sentiti gli enti locali". Al comma 2, aggiungere dopo la parola "la popolazione" il seguente periodo: "nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale".

 

Sostituire l'articolo 73 con il seguente:

"1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi:

il Consiglio Nazionale per l’Ambiente; la Consulta per la difesa del mare; il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all’art.4, comma 2, della legge 7 febbraio 1972, n.150.

2. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 8 è ricompresa, in particolare, la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394."

3. Ai fini della sorveglianza nei territori delle aree protette nazionali già istituite, le regioni, nel cui territorio sono presenti tali aree, provvedono a mettere a disposizione degli Enti Parco le strutture e il personale del Corpo Forestale regionale secondo quanto disposto dall’art.21 della Legge 6 dicembre 1991, n.394. Nel caso della istituzione di nuove aree protette nazionali, si provvederà, mediante appositi accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e le regioni interessate, sulla base dei criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza unificata."

All’articolo 74, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono soppressi: a) il programma triennale per le aree naturali protette; b) l’Albo nazionale dei direttori di parco"; e sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: "Strumenti di programmazioni soppressi".

Sostituire l’articolo 75 con il seguente:

"1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all’individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e all’adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della Natura;

b) alla nomina del Presidente dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti degli enti parco nazionali sulla base delle designazioni e nel rispetto delle intese previste dalla legge;

c) alla relazione al Parlamento sulle aree naturali protette nazionali di cui all’articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n.394.

  1. le funzioni di cui alla lettera a) sono esercitate attraverso l’intesa con la Conferenza unificata.

All’articolo 76 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le funzioni relative alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali vengono affidate a regioni o enti locali. Tali funzioni riguardano, in particolare, la gestione delle risorse biogenetiche e dei territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive."

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:"3. La nomina del Direttore del Parco è affidata all’Ente Parco. Lo statuto dell’Ente Parco è approvato dall’Ente Parco e dalla Comunità del Parco. 4.Con atto di indirizzo e coordinamento sono ridefinite le competenze della Comunità del Parco e la natura giuridica dell’Ente Parco."

All’articolo 77, aggiungere dopo la lettera d) la seguente: "e) il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall’inquinamento e di tutela dell’ambiente marino;"

All’articolo 78, comma 1, sopprimere l’intera lettera a). Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole "di emissione" sostituire le restanti parole con le seguenti "delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici, nonché dei limiti massimi di concentrazione di sostanze e agenti inquinanti nelle acque interne e nel mare;" Alla lettera d) dopo la parola "metodologici" aggiungere la seguente "generali"; alla lettera e) dopo la parola "tecniche" inserire la seguente "generali,".

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l’installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose"; al medesimo comma 1, sostituire l’intera lettera n) con la seguente: "n) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l’idoneità alla balneazione nonché l’idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;" aggiungere, infine, la seguente lettera "t) La definizione dell’idoneità delle acque costiere alla balneazione;"

All’articolo 79, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: "e) il monitoraggio e il controllo sulla qualità delle acque costiere, sull’idoneità alla balneazione nonché sulla idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; f) l’autorizzazione degli scarichi nelle acque del mare"; al comma 2, sostituire la "lettera a)" con la "lettera b)"; dopo la parola "acque" aggiungere le seguenti: ", da esercitarsi di intesa tra le regioni e lo Stato".

All’articolo 81, comma 1 sopprimere la lettera f); al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "q) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, nonché dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento."

All'articolo 82, comma 1, lettera a), dopo le parole "più restrittivi", aggiungere le seguenti: "secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 81".

Dopo l’articolo 83 aggiungere il seguente:

Articolo 83-bis

(Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non compresi nelle disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione;

2. Sono conferiti le funzioni e i compiti seguenti:

a) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti di base sia della qualità complessiva dei prodotti medesimi;

b) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;

c) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

d) l’approvazione di progetti di bonifica di cui all’articolo 17, comma 14, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

e) l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio all’interno degli insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani sulla base di appositi accordi di programma.

 

All’articolo 84, sostituire l’intero comma 2 con il seguente:

"2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle regioni e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatorie di bacino".

 

Dopo l’articolo 84 inserire il seguente:

Articolo 84-bis

(Funzioni soppresse)

"1. Sono soppresse le funzioni statali relative:

a) al programma triennale di interventi di difesa del suolo;

b) all’approvazione dei piani di bacino di interesse nazionale.

  1. I piani di bacino di interesse nazionale sono approvati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino. Nei restanti casi sono approvati dalle regioni. Sono altresì soppressi i pareri previsti dalla legge 18 maggio 1989, n.183 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato nazionale della difesa del suolo".

All’articolo 85 sopprimere l’intera lettera b); alla lettera c) sopprimere dalle parole "ivi inclusa" fino a "del 14 marzo 1996"; alla lettera i) dopo la parola "dei trasferimenti di acqua," sopprimere le restanti parole della lettera i) medesima; sostituire la lettera m), con la seguente: "m) all’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, nonché alle funzioni tecniche e amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo delle grandi dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; inoltre, all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell’utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;" sostituire la lettera n) con la seguente: "n) alle direttive sulla gestione del demanio idrico secondo i principi stabiliti dall’art.1 della Legge 5 gennaio 1994, n.36"; alla lettera r) dopo la parola "idrografici" inserire le seguenti "nazionali e interregionali".

All’articolo 85 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere r), s) e t), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni."

All'articolo 86, comma 1, lettera a), dopo le parole "di qualsiasi natura", aggiungere le seguenti: "aventi interesse regionale ed interregionale".

All’articolo 86, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:

"h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessioni e all’introito dei relativi proventi".

All’articolo 86, sopprimere i seguenti numeri del comma 1: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"; inoltre sopprimere i commi 2 e 4; sostituire l’intero comma 5 con il seguente: " Per le opere di preminente interesse tecnico-idraulico di rilievo ultraregionale rilevante importanza e suscettibili di interesse il territorio di più regioni, lo stato e le regioni interessate possono stipulare accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Inoltre, in ordine alle funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali a norma dell'articolo 86 si raccomanda che tutte le funzioni riguardanti i bacini idrici sovraregionali, così come definiti dalla legge n.183 del 1989, siano esercitate a livello di bacino, secondo le indicazioni dell'autorità di bacino competente.

All’articolo 87, comma 1, sopprimere la parola "individuando" e, poi, le lettere a), b) e c).

L’articolo 88 è sostituito con il seguente:

"1. Ai sensi dell’articolo 8 gli uffici centrali e periferici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono riordinati ai sensi delle disposizioni contenute nei commi successivi.

2. Gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono trasferiti alle regioni, che provvedono al riordino del sistema, coinvolgendo gli enti locali in base al principio della sussidiarietà.

3. Il Magistrato per il Po, l’ufficio del genio civile per il Po di Parma, il Magistrato alle acque di Venezia, l’ufficio per il Tevere e l’Agro romano, i provveditorati alle opere pubbliche sono soppressi e le relative dotazioni sono trasferite alle regioni. Le regioni d’intesa provvedono alla riorganizzazione delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di carattere interregionale.

4. La Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici è soppressa.

5. Con successivo atto di indirizzo e coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla Legge 183/89". Tali norme andranno emanate sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle commissioni ambiente VIII della Camera e XIII del Senato.

TITOLO III

In ordine ai Capi da V a VIII del titolo III, la Commissione ritiene che la logica dei provvedimenti debba evitare duplicazioni di funzioni e di controlli e rispondere al principio che quando si mantengono o attribuiscono funzioni occorre che alla funzione corrisponda la competenza finanziaria o il regime di convenzione.

Pertanto esprime le seguenti osservazioni:

- Vanno soppresse le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici relative ai progetti di opere pubbliche di competenze delle regioni e degli enti locali, fatte salve le opere che (ad esempio sulle coste) possono produrre effetti su altri territori;

- Articolo 89:

  1. comma 1, lettere b), c) e d): per le funzioni mantenute dallo Stato è opportuno che sia previsto anche il finanziamento nazionale e/o comunitario;
  2. comma 2. L’Osservatorio dei lavori pubblici deve essere articolato come osservatorio nazionale formato sui dati conferiti dalle amministrazioni, enti e società aventi rilievo nazionale e le sezioni delle regioni ove affluiscono i dati conferiti dalle amministrazioni enti, aziende o società di rilievo regionale, provinciale, comunale.

- Articolo 92, comma 1: tra le strutture ministeriali da riordinare in seguito alla soppressione e al decentramento delle funzioni ministeriali occorre riordinare la Direzione generale per l’edilizia statale e servizi speciali.

- Articolo 91, comma 3: sostituire le parole "del comune capoluogo o della provincia" con le seguenti: "del comune capoluogo e della provincia".

- Articolo 92, comma 2: valuti il Governo se i provveditorati regionali alle opere pubbliche debbano essere trasferiti alle dipendenze delle regioni per svolgere le funzioni affidate alle competenze regionali in materia di opere pubbliche, con l’obbligo di svolgere anche le funzioni necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche che insistono nelle regioni (ad esempio, edilizia giudiziaria e penitenziaria, caserme, etc.); comunque va soppressa la previsione dell’azienda territoriale regionale.

- Articolo 93, comma 1, lettere a),b), c), i).

Nel condividere la soppressione di tali funzioni è necessario prevedere comunque un livello programmatorio centrale al quale rimettere le scelte. Lo strumento di medio periodo può essere il Piano generale dei trasporti e quello attuativo un atto programmatorio triennale del Governo da sottoporre alle Commissioni Parlamentari sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla lettera b) è comunque opportuno aggiungere, in fine: "in quanto assorbito dal piano generale dei trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a)".

- Articolo 94, comma 1, lettera a)

dopo le parole: "Stati limitrofi", aggiungere le seguenti: "e il collegamento con i porti sede di autorità portuale e con i principali aeroporti ed interporti". Non si può infatti ignorare che il principale confine italiano è rappresentato dalle coste marine e dal rapporto con i paesi del Mediterraneo e coi traffici provenienti dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez.

- Articolo 95: inserire i seguenti commi:

"3. Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuiti alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4.Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate."

- All’articolo 96 sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59 è ricompreso in particolare l’ANAS".

Ciò in quanto l’articolo 7 della medesima legge fa riferimento agli statali e non agli enti pubblici economici.

- Articolo 98

Al comma 1 lettera e) è da correggere un refuso riguardante la figura "del direttore di servizio" con "direttore di esercizio".

- Articolo 99, comma 1 lettera a): si può prevedere la facoltà di ricorrere anche a soggetti pubblici in regime di convenzione o a seguito di procedura concorsuale che preveda migliori servizi o costi minori per i clienti.

- Articolo 100, comma 1: tra le funzioni mantenute allo Stato occorre inserire, in analogia per quanto avviene per i veicoli a motore, quelle relative ai motori marini per la nautica da diporto nonché per la navigazione interna, fluviale e lacuale. Pertanto alle lettere n), gg), hh), ii), ll), mm) occorre aggiungere le imbarcazioni, siano esse a vela o a motore. Nel medesimo comma1, alla lettera h), aggiungere in fine: "e del cabotaggio di rilievo nazionale e internazionale da realizzare previa intesa con le Regioni".

Al medesimo comma 1, alla lettera r) aggiungere dopo le parole "manutenzione dei porti" le parole "e delle vie di navigazione".

Infine, allo stesso comma 1, alla lettera, dd) inserire alla fine, le prole: "previa intesa con le regioni;".

- Articolo 101

al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:

"i) alla programmazione progettazione, e gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

l) al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna;"

al comma 3:

sulla materia occorre rilevare come non sia ancora visibile un processo riformatore tale da consentire lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative in grado di assicurare uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri, marittimi, di navigazione lacuale e interna, di assicurare ai cittadini servizi efficienti e a costi più contenuti, di offrire a tutti gli operatori del settore condizioni paritarie nell’accesso ai servizi che debbono rimanere centralizzati per giungere al cosiddetto "sportello unico" ed evitare inutili e costose duplicazioni.

Occorre pertanto che il Governo valuti se per talune attività sia opportuno prevedere 20 centri regionali o 102 centri provinciali, anche in rapporto al costo delle operazioni da effettuare, come ad esempio la previsione contenuta alla lettera g). Come pure vanno riordinate le funzioni della motorizzazione civile, del PRA, dell’ACI e delle agenzie automobilistiche e di scuola guida per i mezzi terrestri e marittimi.

Inoltre il Governo valuti come manchi nell’articolo 101, comma 3, il riferimento alle scuole nautiche alle lettere a), b), c).

Al comma 4 lettera b): non appare coerente la soluzione proposta.

Al comma 6, dopo le parole "si avvalgono", aggiungere la parola "anche".

Al comma 7:

occorre prevedere, anche in relazione alla soppressione del Servizio escavazione porti, la possibilità di effettuare convenzioni con i soggetti provenienti dal, Servizio medesimo che intendano dar luogo a società o cooperative per rilevare anche in regime di comodato per 10 -15 anni i mezzi e il personale proveniente dal soppresso servizio.

Si suggerisce intanto di predisporre un piano di mobilità del personale almeno dei nuclei e dei cantieri che non possono o non sono operativi da anni o da decenni ed una verifica di una reale possibilità di utilizzazioni in altri settori della P.A. (come si è iniziato a fare per il nucleo di Palermo).

Inoltre è necessario che per la discarica dei materiali dragati o per il recupero o il riuso a scopi edilizi o di costruzione di terrapieni nel rispetto della vigente normativa ambientale, le procedure e le autorizzazioni vengano decentrate e semplificate.

- Articolo 102:

Una volta esaminate le osservazioni espresse nel precedente articolo occorre ridefinire i processi di riordino e di soppressione delle varie Direzioni, Servizi, compresi gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato. E' comunque opportuno che nei processi di riordino delle strutture centrali e periferiche dello Stato sia assicurato ai lavoratori il diritto di opzione per l'amministrazione statale.

- Articolo 103:

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "per attività industriali" è opportuno aggiungere le seguenti: "civili e commerciali".

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo la parola "prevenzione" è opportuno inserire le seguenti: "degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari".

-Articolo 104:

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "e per l'organizzazione e l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei giovani che effettuano il servizio civile sostitutivo di quello militare".

- Articolo 106:

Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

"c) l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro

d)l'Istituto italiano di medicina sociale

e) il Servizio meteorologico nazionale.

Il riordino dovrà attuarsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni di uffici e servizi tecnici e valorizzando le funzioni delle regioni e degli enti locali".

La Commissione esprime inoltre la seguente considerazione sui capi V, VI e VII:

si ritiene che il processo di decentramento delle funzioni deve essere accompagnato da un più coerente disegno di dismissioni, soppressioni, riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche. In ogni caso non è condivisibile la creazione di rigenerazioni sotto altre sigle: agenzie, sub-agenzie, enti di cui emblematicamente si indica la costituenda agenzia territoriale in sostituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche.

 

TITOLO IV

In ordine al titolo IV la Commissione premette che:

Osservazioni:

Capo I - Tutela della salute

Capo II - Servizi sociali

Capo III - Istruzione scolastica

Capo IV - Formazione professionale

- in generale, nel definire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, va tenuto presente, al fine di evitare negative contraddizioni, che l'intero quadro normativo della formazione professionale è in corso di trasformazione essendo previsto:

  1. nel pacchetto Treu (L. 196/97), la delega per l’aggiornamento della legge quadro del settore (L. 845/78) anche in relazione alle nuove prospettive della formazione continua, della formazione in alternanza e della formazione nell'ambito del rapporto di apprendistato;
  2. nel ddl del ministro Berlinguer sul nuovo assetto dei cicli dell'istruzione scolastica (A.C. 3952) e nella legislazione regionale, in attuazione del D. Lgs. 469/97 sul decentramento dei servizi per l’impiego, una maggiore integrazione della formazione professionale nel sistema formativo integrato e nelle politiche attive del lavoro;

- nella individuazione degli Istituti professionali, da trasferire alle regioni, ai sensi dell’articolo 139, comma 2 il criterio di esclusione: "che rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica" appare eccessivamente generico e tale da dar luogo a possibili contraddizioni, per cui andrebbe ridefinito;

- ad integrazione di quanto è previsto dallo schema di decreto occorre aggiungere, alle funzioni conferite alle Regioni, anche la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale ed esplicitare la necessità che le Regioni deleghino alle province la gestione dell’attività di formazione professionale, in un contesto di integrazione politiche attive del lavoro.

- nell'articolo 144 sembra opportuno sopprimere il comma 3.

Capo V - Beni e attività culturali

- All’articolo 147 va eliminata la lettera a) del comma 3;

- tutto il processo di conferimento di funzioni in tale materia al sistema delle autonomie e la successiva attività istituzionale devono essere fortemente improntati ad un forte coordinamento e ad una attiva cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;

- in tale logica è necessario rendere coerente il provvedimento in esame con i contenuti fondamentali della legge n. 352/97, recante disposizioni sui beni culturali specie per quanto riguarda i beni ambientali, nonché con i provvedimenti legislativi attualmente in discussione in Parlamento, ed in particolare con il ddl C. 4015 relativo a "Norme per le città storiche", attualmente in discussione nelle commissioni VII e VIII della Camera, che definisce una ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di salvaguardia dei beni storico-artistici situati nei centri, quartieri e siti individuati dal provvedimento;

- in relazione al trasferimento di questi compiti a regioni ed enti locali va previsto il corrispondente ridimensionamento della relativa amministrazione statale e l'esplicitazione dell'assetto della proprietà dei beni stessi;

- va inoltre chiarita l'attribuzione ai diversi soggetti istituzionali della funzione del restauro, ed in particolare vanno definiti i soggetti che realizzano concretamente gli interventi relativi, nonché l'attività di formazione del personale.

Spettacolo

In relazione alle richieste, presentate dal sistema delle autonomie, di inserire nel decreto anche il conferimento di compiti relativi ai diversi settori dello spettacolo, la Commissione è del parere di individuare alcuni compiti da conferire in coerenza con i disegni di legge del Governo e attualmente in discussione in Parlamento (con riferimento in particolare all'A.C. 3433 ed all'A.S. 2319).

 

TITOLO V

 

Osservazioni:

- all'articolo 152, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "3. Agli effetti del presente decreto legislativo, la polizia urbana e rurale si identifica con la polizia amministrativa regionale e locale". Di conseguenza sopprimere il comma 3 dell'articolo 153.

- all'articolo 157, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2 bis. Nelle zone montane, le funzioni comunali di cui al precedente comma possono essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni componenti"

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