Parere espresso, nella seduta del 24 marzo 1998, sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 50, Capo I.
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato lo schema di decreto concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
valutatane la conformità alle normative di delega e la coerenza ai principi generali in essa contenuti,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le valutazioni ed osservazioni di seguito specificate per ciascuno dei cinque Titoli in cui si articola lo schema di decreto.
TITOLO I
TITOLO II
La Commissione ha esaminato il Titolo II dello schema di decreto tenendo conto dei seguenti aspetti:
La Commissione ha altresì considerato:
- che il complesso delle norme del titolo II si presenta coerente, senza dubbi interpretativi di rilievo, e mancano rinvii ad atti successivi per il completamento delle disposizioni ivi contenute; le norme del titolo in esame sono inoltre completate da quelle previste dal decreto legislativo recante "Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese" sul quale questa Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole;
- che per lattuazione del decentramento di funzioni è prevista una fase transitoria di durata complessivamente quasi biennale;
- che nell'ambito di tale fase transitoria, entro sei mesi dallemanazione del decreto legislativo è necessaria una legge regionale che determini le funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale ed il conferimento di tutte le rimanenti funzioni agli enti locali, nonché lemanazione di un DPCM per lindividuazione, la ripartizione tra le regioni e gli enti locali, nonché il trasferimento, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a tale conferimento, entro il 31 dicembre 1999;
- che nel caso la singola regione non si attivi entro il termine predetto, il Governo dovrà intervenire in via sostitutiva.
La Commissione ha inoltre valutato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel titolo II le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:
TITOLO III
Relativamente ai Capi da I a IV e IX del Titolo III, la Commissione, valutato positivamente il mantenimento allo Stato di alcuni compiti, quali ad esempio quelli relativi alle linee generali di governo ed assetto del territorio, e ritenuto che tali compiti debbano comunque inserirsi nel quadro di un effettivo processo di decentramento, esprime le seguenti osservazioni, che tengono anche conto del parere approvato dalla Conferenza Unificata:
all'articolo 50 si dovrebbe precisare che le funzioni e le competenze in materia agricola e forestale rimangono disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143.
Allarticolo 51, primo comma, sopprimere dopo la parola "statale" le parole: "nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese". Nel medesimo comma, dopo le parole "assetto del territorio nazionale con", aggiungere la parola "particolare".
All'articolo 51, terzo comma, le parole "attraverso intese" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
Allarticolo 51 aggiungere il seguente comma: "5. Le regioni entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento provvedono a trasferire a province e comuni le competenze relative alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali."
Allarticolo 53 sopprimere le lettere d) ed e).
Aggiungere un successivo comma: "2. Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza Unificata".
All'articolo 53 sembra opportuno precisare che le funzioni ivi previste ricomprendono le linee generali per il governo e l'assetto del territorio.
Allarticolo 54, al comma 2, dopo le parole: "Nei casi di" sopprimere la parola "automatica". Inoltre, dopo le parole "effetti urbanistici territoriali", aggiungere le seguenti: "e ambientali".
All'articolo 56, comma 1, dopo le parole "delle bellezze naturali", aggiungere le seguenti: "e valore paesistico ai sensi della legge n.431 del 1985".
All'articolo 58, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio".
Allarticolo 58, lettera c) aggiungere dopo la parola "interessati," "lelaborazione di". Al punto e) allinizio eliminare "agli interventi finalizzati a" ed aggiungere "Alla definizione dei criteri per".
Allarticolo 59, lettera b), dopo le parole "alla programmazione" sostituire le parole "delle risorse attribuite alle regioni", con le seguenti: "delle risorse finanziarie destinate al settore".
Allarticolo 60, al comma 1, premettere alle parole "Sono accreditate" le seguenti: "Entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto,".
Allarticolo 60: aggiungere il seguente comma: "1-bis. E' altresì destinata alle regioni la quota a) dei canoni di cui allarticolo 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035, attualmente destinata al CER. Inoltre, a partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa e Depositi e Prestiti per la gestione speciale di cui allart.10 DPR, n.1036/72, sono trasferiti agli IACP tramite le Regioni".
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) Sono accreditate alle regioni i fondi ex Gescal di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1996-1997".
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) dal comma 3 dellart.22 della legge 11 marzo 1988, n.67".
Al comma 4, alla lettera b), correggere lerrore formale, sostituire le parole: "n 538" con le seguenti: "n.537". Al comma 4, alla lettera c) correggere lerrore formale, sostituire la parola: "n.725" con la seguente: "n.724". Al comma 5, sostituire la parola "n.547" con la seguente: "n.457".
Allarticolo 63, il comma 1 è così sostituito: "Le regioni entro 9 mesi dallentrata in vigore del presente provvedimento trasformano gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, in enti pubblici economici dotati di personalità giuridica organizzati secondo i principi stabiliti allart.23 della legge 8 giugno 1990, n.142".
Allarticolo 64, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) allo studio e sviluppo, ed adozione di metodologie inerenti alla inventarizzazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;"
Allarticolo 64, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
Allarticolo 64, comma 1, alla lettera f) dopo le parole "allindividuazione" aggiungere le seguenti: "ed adozione".
Allarticolo 65, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, di visure ipotecarie";
"e) alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dellannullamento dei carichi connessi a tali imposte".
All'articolo 66, al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni sia dispiegata su un piano di parità e la relativa struttura impronti la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del Catasto.
Allarticolo 67, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:
"2. Sono soppresse le funzioni relative allindividuazione delle associazioni ambientalistiche e venatorie e al conferimento di contributi alle stesse"
"3. Quando necessario, la valutazione della rappresentatività delle associazioni ambientalistiche e venatorie viene effettuata dallamministrazione di volta in volta competente a decidere, sulla base della documentazione presentata dagli interessati".
All'articolo 68, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco".
Allarticolo 68, sopprimere la lettera m). Alla lettera p) eliminare dopo le parole "della natura" le seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata". Dopo il comma 3, aggiungere il seguente " 4. I compiti di cui al comma 1, lett. a, b, c, d, e, i, l, o, p, q, sono esercitati dallo Stato dintesa con la Conferenza unificata".
Allarticolo 69, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato".
Allarticolo 70, sostituire lintero articolo con il seguente:
"1.In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) restano ferme le attuali competenze dello Stato limitatamente ai progetti di rilievo nazionale, discendenti da intese internazionali, quali le infrastrutture di interconnessione internazionale (autostrade, aeroporti, ferrovie, porti commerciali, elettrodotti) e gli impianti per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.
2.E trasferita dallo Stato alle regioni la competenza in materia di VIA per tutte le tipologie progettuali non rientranti nelle categorie di cui al comma 1.
3.Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale in materia di VIA, che provvede alla individuazione dellautorità competente nellambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali."
Aggiungere dopo larticolo 70 il seguente articolo:
"Articolo 70-bis.
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui allart.4 del DPR 175/88, nonché ladozione di provvedimenti discendenti dallistruttoria tecnica.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dellistruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione".
Allarticolo 71, comma 3, dopo le parole "E conferita" inserire le seguenti : " previa intesa"
Allarticolo 72, comma 2, dopo le parole "Le regioni" aggiungere le seguenti "sentiti gli enti locali". Al comma 2, aggiungere dopo la parola "la popolazione" il seguente periodo: "nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano lesigenza di interventi di salvaguardia dellambiente e della popolazione e di risanamento ambientale".
Sostituire l'articolo 73 con il seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi:
il Consiglio Nazionale per lAmbiente; la Consulta per la difesa del mare; il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui allart.4, comma 2, della legge 7 febbraio 1972, n.150.
2. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 8 è ricompresa, in particolare, la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394."
3. Ai fini della sorveglianza nei territori delle aree protette nazionali già istituite, le regioni, nel cui territorio sono presenti tali aree, provvedono a mettere a disposizione degli Enti Parco le strutture e il personale del Corpo Forestale regionale secondo quanto disposto dallart.21 della Legge 6 dicembre 1991, n.394. Nel caso della istituzione di nuove aree protette nazionali, si provvederà, mediante appositi accordi di programma tra il Ministero dellambiente e le regioni interessate, sulla base dei criteri stabiliti dintesa con la Conferenza unificata."
Allarticolo 74, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono soppressi: a) il programma triennale per le aree naturali protette; b) lAlbo nazionale dei direttori di parco"; e sostituire la rubrica dellarticolo con la seguente: "Strumenti di programmazioni soppressi".
Sostituire larticolo 75 con il seguente:
"1.Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) allindividuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e alladozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della Natura;
b) alla nomina del Presidente dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti degli enti parco nazionali sulla base delle designazioni e nel rispetto delle intese previste dalla legge;
c) alla relazione al Parlamento sulle aree naturali protette nazionali di cui allarticolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
Allarticolo 76 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le funzioni relative alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali vengono affidate a regioni o enti locali. Tali funzioni riguardano, in particolare, la gestione delle risorse biogenetiche e dei territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive."
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:"3. La nomina del Direttore del Parco è affidata allEnte Parco. Lo statuto dellEnte Parco è approvato dallEnte Parco e dalla Comunità del Parco. 4.Con atto di indirizzo e coordinamento sono ridefinite le competenze della Comunità del Parco e la natura giuridica dellEnte Parco."
Allarticolo 77, aggiungere dopo la lettera d) la seguente: "e) il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dallinquinamento e di tutela dellambiente marino;"
Allarticolo 78, comma 1, sopprimere lintera lettera a). Al comma 1, alla lettera c) dopo le parole "di emissione" sostituire le restanti parole con le seguenti "delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici, nonché dei limiti massimi di concentrazione di sostanze e agenti inquinanti nelle acque interne e nel mare;" Alla lettera d) dopo la parola "metodologici" aggiungere la seguente "generali"; alla lettera e) dopo la parola "tecniche" inserire la seguente "generali,".
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria linstallazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose"; al medesimo comma 1, sostituire lintera lettera n) con la seguente: "n) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, lidoneità alla balneazione nonché lidoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;" aggiungere, infine, la seguente lettera "t) La definizione dellidoneità delle acque costiere alla balneazione;"
Allarticolo 79, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: "e) il monitoraggio e il controllo sulla qualità delle acque costiere, sullidoneità alla balneazione nonché sulla idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; f) lautorizzazione degli scarichi nelle acque del mare"; al comma 2, sostituire la "lettera a)" con la "lettera b)"; dopo la parola "acque" aggiungere le seguenti: ", da esercitarsi di intesa tra le regioni e lo Stato".
Allarticolo 81, comma 1 sopprimere la lettera f); al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "q) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dellambiente dallinquinamento elettromagnetico, nonché dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento."
All'articolo 82, comma 1, lettera a), dopo le parole "più restrittivi", aggiungere le seguenti: "secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 81".
Dopo larticolo 83 aggiungere il seguente:
Articolo 83-bis
(Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali)
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, in materia di rifiuti ai sensi dellarticolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non compresi nelle disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione;
2. Sono conferiti le funzioni e i compiti seguenti:
a) lindividuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti di base sia della qualità complessiva dei prodotti medesimi;
b) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e lottimizzazione dei flussi dei rifiuti;
c) lindicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
d) lapprovazione di progetti di bonifica di cui allarticolo 17, comma 14, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
e) lautorizzazione per la costruzione e lesercizio allinterno degli insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani sulla base di appositi accordi di programma.
Allarticolo 84, sostituire lintero comma 2 con il seguente:
"2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle regioni e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dellassetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatorie di bacino".
Dopo larticolo 84 inserire il seguente:
Articolo 84-bis
(Funzioni soppresse)
"1. Sono soppresse le funzioni statali relative:
a) al programma triennale di interventi di difesa del suolo;
b) allapprovazione dei piani di bacino di interesse nazionale.
Allarticolo 85 sopprimere lintera lettera b); alla lettera c) sopprimere dalle parole "ivi inclusa" fino a "del 14 marzo 1996"; alla lettera i) dopo la parola "dei trasferimenti di acqua," sopprimere le restanti parole della lettera i) medesima; sostituire la lettera m), con la seguente: "m) allesercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, nonché alle funzioni tecniche e amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo delle grandi dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; inoltre, all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dellutilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui allarticolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;" sostituire la lettera n) con la seguente: "n) alle direttive sulla gestione del demanio idrico secondo i principi stabiliti dallart.1 della Legge 5 gennaio 1994, n.36"; alla lettera r) dopo la parola "idrografici" inserire le seguenti "nazionali e interregionali".
Allarticolo 85 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere r), s) e t), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni."
All'articolo 86, comma 1, lettera a), dopo le parole "di qualsiasi natura", aggiungere le seguenti: "aventi interesse regionale ed interregionale".
Allarticolo 86, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:
"h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessioni e allintroito dei relativi proventi".
Allarticolo 86, sopprimere i seguenti numeri del comma 1: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"; inoltre sopprimere i commi 2 e 4; sostituire lintero comma 5 con il seguente: " Per le opere di preminente interesse tecnico-idraulico di rilievo ultraregionale rilevante importanza e suscettibili di interesse il territorio di più regioni, lo stato e le regioni interessate possono stipulare accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.
Inoltre, in ordine alle funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali a norma dell'articolo 86 si raccomanda che tutte le funzioni riguardanti i bacini idrici sovraregionali, così come definiti dalla legge n.183 del 1989, siano esercitate a livello di bacino, secondo le indicazioni dell'autorità di bacino competente.
Allarticolo 87, comma 1, sopprimere la parola "individuando" e, poi, le lettere a), b) e c).
Larticolo 88 è sostituito con il seguente:
"1. Ai sensi dellarticolo 8 gli uffici centrali e periferici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono riordinati ai sensi delle disposizioni contenute nei commi successivi.
2. Gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono trasferiti alle regioni, che provvedono al riordino del sistema, coinvolgendo gli enti locali in base al principio della sussidiarietà.
3. Il Magistrato per il Po, lufficio del genio civile per il Po di Parma, il Magistrato alle acque di Venezia, lufficio per il Tevere e lAgro romano, i provveditorati alle opere pubbliche sono soppressi e le relative dotazioni sono trasferite alle regioni. Le regioni dintesa provvedono alla riorganizzazione delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di carattere interregionale.
4. La Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici è soppressa.
5. Con successivo atto di indirizzo e coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla Legge 183/89". Tali norme andranno emanate sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle commissioni ambiente VIII della Camera e XIII del Senato.
TITOLO III
In ordine ai Capi da V a VIII del titolo III, la Commissione ritiene che la logica dei provvedimenti debba evitare duplicazioni di funzioni e di controlli e rispondere al principio che quando si mantengono o attribuiscono funzioni occorre che alla funzione corrisponda la competenza finanziaria o il regime di convenzione.
Pertanto esprime le seguenti osservazioni:
- Vanno soppresse le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici relative ai progetti di opere pubbliche di competenze delle regioni e degli enti locali, fatte salve le opere che (ad esempio sulle coste) possono produrre effetti su altri territori;
- Articolo 89:
- Articolo 92, comma 1: tra le strutture ministeriali da riordinare in seguito alla soppressione e al decentramento delle funzioni ministeriali occorre riordinare la Direzione generale per ledilizia statale e servizi speciali.
- Articolo 91, comma 3: sostituire le parole "del comune capoluogo o della provincia" con le seguenti: "del comune capoluogo e della provincia".
- Articolo 92, comma 2: valuti il Governo se i provveditorati regionali alle opere pubbliche debbano essere trasferiti alle dipendenze delle regioni per svolgere le funzioni affidate alle competenze regionali in materia di opere pubbliche, con lobbligo di svolgere anche le funzioni necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche che insistono nelle regioni (ad esempio, edilizia giudiziaria e penitenziaria, caserme, etc.); comunque va soppressa la previsione dellazienda territoriale regionale.
- Articolo 93, comma 1, lettere a),b), c), i).
Nel condividere la soppressione di tali funzioni è necessario prevedere comunque un livello programmatorio centrale al quale rimettere le scelte. Lo strumento di medio periodo può essere il Piano generale dei trasporti e quello attuativo un atto programmatorio triennale del Governo da sottoporre alle Commissioni Parlamentari sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla lettera b) è comunque opportuno aggiungere, in fine: "in quanto assorbito dal piano generale dei trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a)".
- Articolo 94, comma 1, lettera a)
dopo le parole: "Stati limitrofi", aggiungere le seguenti: "e il collegamento con i porti sede di autorità portuale e con i principali aeroporti ed interporti". Non si può infatti ignorare che il principale confine italiano è rappresentato dalle coste marine e dal rapporto con i paesi del Mediterraneo e coi traffici provenienti dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez.
- Articolo 95: inserire i seguenti commi:
"3. Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuiti alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4.Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate."
- Allarticolo 96 sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Nellambito del riordino di cui allarticolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59 è ricompreso in particolare lANAS".
Ciò in quanto larticolo 7 della medesima legge fa riferimento agli statali e non agli enti pubblici economici.
- Articolo 98
Al comma 1 lettera e) è da correggere un refuso riguardante la figura "del direttore di servizio" con "direttore di esercizio".
- Articolo 99, comma 1 lettera a): si può prevedere la facoltà di ricorrere anche a soggetti pubblici in regime di convenzione o a seguito di procedura concorsuale che preveda migliori servizi o costi minori per i clienti.
- Articolo 100, comma 1: tra le funzioni mantenute allo Stato occorre inserire, in analogia per quanto avviene per i veicoli a motore, quelle relative ai motori marini per la nautica da diporto nonché per la navigazione interna, fluviale e lacuale. Pertanto alle lettere n), gg), hh), ii), ll), mm) occorre aggiungere le imbarcazioni, siano esse a vela o a motore. Nel medesimo comma1, alla lettera h), aggiungere in fine: "e del cabotaggio di rilievo nazionale e internazionale da realizzare previa intesa con le Regioni".
Al medesimo comma 1, alla lettera r) aggiungere dopo le parole "manutenzione dei porti" le parole "e delle vie di navigazione".
Infine, allo stesso comma 1, alla lettera, dd) inserire alla fine, le prole: "previa intesa con le regioni;".
- Articolo 101
al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:
"i) alla programmazione progettazione, e gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.
l) al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna;"
al comma 3:
sulla materia occorre rilevare come non sia ancora visibile un processo riformatore tale da consentire lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative in grado di assicurare uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri, marittimi, di navigazione lacuale e interna, di assicurare ai cittadini servizi efficienti e a costi più contenuti, di offrire a tutti gli operatori del settore condizioni paritarie nellaccesso ai servizi che debbono rimanere centralizzati per giungere al cosiddetto "sportello unico" ed evitare inutili e costose duplicazioni.
Occorre pertanto che il Governo valuti se per talune attività sia opportuno prevedere 20 centri regionali o 102 centri provinciali, anche in rapporto al costo delle operazioni da effettuare, come ad esempio la previsione contenuta alla lettera g). Come pure vanno riordinate le funzioni della motorizzazione civile, del PRA, dellACI e delle agenzie automobilistiche e di scuola guida per i mezzi terrestri e marittimi.
Inoltre il Governo valuti come manchi nellarticolo 101, comma 3, il riferimento alle scuole nautiche alle lettere a), b), c).
Al comma 4 lettera b): non appare coerente la soluzione proposta.
Al comma 6, dopo le parole "si avvalgono", aggiungere la parola "anche".
Al comma 7:
occorre prevedere, anche in relazione alla soppressione del Servizio escavazione porti, la possibilità di effettuare convenzioni con i soggetti provenienti dal, Servizio medesimo che intendano dar luogo a società o cooperative per rilevare anche in regime di comodato per 10 -15 anni i mezzi e il personale proveniente dal soppresso servizio.
Si suggerisce intanto di predisporre un piano di mobilità del personale almeno dei nuclei e dei cantieri che non possono o non sono operativi da anni o da decenni ed una verifica di una reale possibilità di utilizzazioni in altri settori della P.A. (come si è iniziato a fare per il nucleo di Palermo).
Inoltre è necessario che per la discarica dei materiali dragati o per il recupero o il riuso a scopi edilizi o di costruzione di terrapieni nel rispetto della vigente normativa ambientale, le procedure e le autorizzazioni vengano decentrate e semplificate.
- Articolo 102:
Una volta esaminate le osservazioni espresse nel precedente articolo occorre ridefinire i processi di riordino e di soppressione delle varie Direzioni, Servizi, compresi gli uffici centrali e periferici dellamministrazione dello Stato. E' comunque opportuno che nei processi di riordino delle strutture centrali e periferiche dello Stato sia assicurato ai lavoratori il diritto di opzione per l'amministrazione statale.
- Articolo 103:
Al comma 1, lettera e), dopo le parole "per attività industriali" è opportuno aggiungere le seguenti: "civili e commerciali".
Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo la parola "prevenzione" è opportuno inserire le seguenti: "degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari".
-Articolo 104:
Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "e per l'organizzazione e l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei giovani che effettuano il servizio civile sostitutivo di quello militare".
- Articolo 106:
Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
"c) l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
d)l'Istituto italiano di medicina sociale
e) il Servizio meteorologico nazionale.
Il riordino dovrà attuarsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni di uffici e servizi tecnici e valorizzando le funzioni delle regioni e degli enti locali".
La Commissione esprime inoltre la seguente considerazione sui capi V, VI e VII:
si ritiene che il processo di decentramento delle funzioni deve essere accompagnato da un più coerente disegno di dismissioni, soppressioni, riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche. In ogni caso non è condivisibile la creazione di rigenerazioni sotto altre sigle: agenzie, sub-agenzie, enti di cui emblematicamente si indica la costituenda agenzia territoriale in sostituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche.
TITOLO IV
In ordine al titolo IV la Commissione premette che:
Osservazioni:
Capo I - Tutela della salute
Capo II - Servizi sociali
Capo III - Istruzione scolastica
Capo IV - Formazione professionale
- in generale, nel definire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, va tenuto presente, al fine di evitare negative contraddizioni, che l'intero quadro normativo della formazione professionale è in corso di trasformazione essendo previsto:
- nella individuazione degli Istituti professionali, da trasferire alle regioni, ai sensi dellarticolo 139, comma 2 il criterio di esclusione: "che rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica" appare eccessivamente generico e tale da dar luogo a possibili contraddizioni, per cui andrebbe ridefinito;
- ad integrazione di quanto è previsto dallo schema di decreto occorre aggiungere, alle funzioni conferite alle Regioni, anche la formazione e laggiornamento del personale addetto alla formazione professionale ed esplicitare la necessità che le Regioni deleghino alle province la gestione dellattività di formazione professionale, in un contesto di integrazione politiche attive del lavoro.
- nell'articolo 144 sembra opportuno sopprimere il comma 3.
Capo V - Beni e attività culturali
- Allarticolo 147 va eliminata la lettera a) del comma 3;
- tutto il processo di conferimento di funzioni in tale materia al sistema delle autonomie e la successiva attività istituzionale devono essere fortemente improntati ad un forte coordinamento e ad una attiva cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;
- in tale logica è necessario rendere coerente il provvedimento in esame con i contenuti fondamentali della legge n. 352/97, recante disposizioni sui beni culturali specie per quanto riguarda i beni ambientali, nonché con i provvedimenti legislativi attualmente in discussione in Parlamento, ed in particolare con il ddl C. 4015 relativo a "Norme per le città storiche", attualmente in discussione nelle commissioni VII e VIII della Camera, che definisce una ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di salvaguardia dei beni storico-artistici situati nei centri, quartieri e siti individuati dal provvedimento;
- in relazione al trasferimento di questi compiti a regioni ed enti locali va previsto il corrispondente ridimensionamento della relativa amministrazione statale e l'esplicitazione dell'assetto della proprietà dei beni stessi;
- va inoltre chiarita l'attribuzione ai diversi soggetti istituzionali della funzione del restauro, ed in particolare vanno definiti i soggetti che realizzano concretamente gli interventi relativi, nonché l'attività di formazione del personale.
Spettacolo
In relazione alle richieste, presentate dal sistema delle autonomie, di inserire nel decreto anche il conferimento di compiti relativi ai diversi settori dello spettacolo, la Commissione è del parere di individuare alcuni compiti da conferire in coerenza con i disegni di legge del Governo e attualmente in discussione in Parlamento (con riferimento in particolare all'A.C. 3433 ed all'A.S. 2319).
TITOLO V
Osservazioni:
- all'articolo 152, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "3. Agli effetti del presente decreto legislativo, la polizia urbana e rurale si identifica con la polizia amministrativa regionale e locale". Di conseguenza sopprimere il comma 3 dell'articolo 153.
- all'articolo 157, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2 bis. Nelle zone montane, le funzioni comunali di cui al precedente comma possono essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni componenti"