Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 25 novembre 1997, sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, dopo approfondita ed ampia discussione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento di cui sopra e condivide gli obiettivi che esso si propone, individuabili, essenzialmente in una razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, in una riduzione dei prezzi di vendita al consumo, nonché nella realizzazione di un migliore servizio verso il consumatore nell’ambito di un mercato efficiente. La Commissione ritiene, tuttavia, che per raggiungere i suddetti obiettivi sia necessario introdurre alcune modifiche al decreto, per cui formula le seguenti osservazioni:

  1. pur condividendo il principio di sussidiarietà, per cui vanno attribuite ai comuni le funzioni che essi sono in grado di esercitare direttamente, appare troppo marginale il ruolo delle regioni. Si ritiene, pertanto, che sia necessario affidare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano tutte le funzioni relative all’attuazione del decreto legislativo; mentre alle regioni ordinarie dovrebbe essere assegnato il compito di monitorare con cadenza annuale l’evoluzione del processo di trasformazione della rete. La compatibilità degli impianti va, inoltre, valutata anche in relazione alle norme e agli indirizzi programmatici regionali in materia. Si ritiene che al fine di non punire le regioni ed i comuni che si sono dimostrati più efficienti, dotandosi di piani di ristrutturazione a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbano essere salvaguardati in deroga i criteri, le modalità e gli obiettivi previsti dai suddetti piani.

2. Si ritiene opportuno, inoltre, che per gli impianti autostradali l’autorizzazione sia rilasciata dal Ministero dell’industria data la natura di tale viabilità.

3. Il provvedimento reca una normativa eccessivamente dettagliata, che, pur non prefigurando un eccesso di delega, disciplina in misura intrusiva la sfera contrattuale propria dei soggetti privati, travalicando in tal modo la tradizionale sfera di intervento di una norma di rango legislativo e potendo risultare confliggente con i caratteri propri dell’istituto della autorizzazione, che nella nuova disciplina viene a sostituire il vigente regime concessorio. E’, tuttavia, opinione della Commissione, che pur trattandosi di un’attività liberamente esercitabile, a norma del provvedimento in esame, la distribuzione del carburante rivesta un rilevante interesse pubblico, come risulta dalle gravi conseguenze che derivano ai terzi e alla comunità nazionale in caso di interruzione del servizio.

Permane quindi un ruolo di indirizzo e vigilanza in capo al Ministero dell’Industria: tale ruolo deve quindi svolgersi in termini di neutralità fra le parti, evitando di introdurre per legge vincoli ed automatismi che rischiano di dare una eccessiva rigidità al mercato. E’ quindi del tutto lecito che vengano recepite nel provvedimento alcune norme-quadro che debbono essere presenti nel contratto-tipo, da stipularsi fra le principali associazioni nazionali di categoria. Tuttavia queste regole generali debbono, a parere della Commissione, limitarsi ad assicurare un equilibrato ed ordinato sistema di relazioni fra le parti ed a garantire gli interessi aventi rilevanza pubblica. In tale quadro va valutata con attenzione la normativa attualmente vigente nel settore, come contenuta nell’articolo 19 del DPR n. 1269/71.

Va, inoltre, rimosso il divieto di cui al comma 7 dell’articolo 1, di esporre nell’area dell’impianto insegne o marchi di fornitori di carburante, poichè questo divieto lederebbe, in primis, il diritto del consumatore di conoscere la provenienza del prodotto che si acquista.

4. Sembra opportuno un maggior approfondimento sul richiamo al reg. CEE n. 1582/97 effettuato dal comma 8 dell’articolo 1, atteso che l’articolo 8 del reg. CEE n. 1983/83, di cui al primo regolamento reca una proroga dei relativi termini, dichiara espressamente che esso non si applica agli accordi stipulati ai fini della rivendita di prodotti petroliferi nelle stazioni di servizio.

5. L’articolo 3 detta le norme transitorie. E’ questa materia assai delicata, in quanto regola la trasformazione, che per essere applicata deve avere tempi compatibili. A questo fine si ritiene che, dato l’alto numero di impianti non in regola con le norme attuali, anche se molti di essi erano rispettosi delle norme vigenti al tempo della loro installazione, i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola dovrebbero essere portati a due anni per i comuni capoluogo di cui all’articolo 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed a tre anni per gli altri comuni.

6. Circa il settore della logistica e la costituzione dell’Agenzia per le scorte si raccomanda che essa non abbia poteri dirigistici e di intervento nel mercato, che eventualmente competono al Ministero dell’Industria, ma eserciti una funzione prevalente di stimolo della concorrenza con un monitoraggio continuo, tale da consentire di individuare le capacità di stoccaggio e movimentazione disponibili, nonchè l’ottimizzazione dell’utilizzo dei depositi fiscali a fini di determinare le capacità disponibili nei vari impianti per i nuovi operatori che intendano entrare nel mercato.

7. Nello schema di decreto non si ravvisa alcun riferimento alla normativa che regola attualmente le competenze regionali e comunali in materia di distribuzione dei carburanti, derivante principalmente dall’articolo 52 del DPR n. 616/1977, nonchè alla regolamentazione attuativa della stessa, quale ad esempio il DPR 13 dicembre 1996. Al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica della disciplina del settore, ed anche in osservanza dei principi enunciati dalla più recente legislazione, quale da ultimo l’articolo 1, comma 3, lettera d) della legge n. 127/1997, sembra necessario introdurre una disposizione che indichi puntualmente ed espressamente le norme abrogate".

8. In ordine all’articolo 10, non appare giustificata né la sua immediata applicabilità, né l’unicità del nuovo regime contrattuale, introdotto con il medesimo articolo, che impone la trasformazione degli attuali contratti di comodato gratuito in contratti di compravendita ovvero di leasing.

Si ritiene pertanto necessario prevedersene l’applicabilità in un arco di tempo almeno biennale o triennale e introdurre tipologie contrattuali diversificate in relazione alla qualità dell’utente, con particolare attenzione per i casi nei quali il GPL è impiegato in relazione ad uso abitativo.

9. Si ritiene inoltre opportuno proporre le seguenti modifiche da apportare nel testo del provvedimento:

- all’articolo 1, comma 3, la redazione della perizia giurata andrebbe ritenuta effettuabile, da un ingegnere, o da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale;

- nel medesimo comma, il termine di trenta giorni previsto per il silenzio-assenso andrebbe portato a sessanta giorni;

- all’articolo 1, comma 4, è opportuno specificare che il trasferimento ivi previsto concerne la proprietà dell’impianto;

- all’articolo 3, comma 1, andrebbe previsto che il termine del 31 dicembre 1999 sia spostato al 31 dicembre 2000;

- nel medesimo comma, appare da precisare che si fa riferimento a concessioni, in numero inferiore a tre, il cui erogato non sia inferiore complessivamente a 1500 litri;

- per quanto riguarda i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 4, si ritiene opportuno che debbano essere stralciati, dovendosi applicare sul punto l’articolo 17, comma 45, della legge n. 127 del 1997".

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