Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 12 ottobre 2000, sui disegni di legge C. 7328-bis, Legge finanziaria per l'anno 2001 e  C. 7329, Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge C. 7328-bis, Legge finanziaria per l'anno 2001, e C. 7329, Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003,

PREMESSO

che la decisione di bilancio per il 2001 costituisce una fase importante per le politiche di finanza pubblica, trattandosi, dopo un lungo processo di consolidamento del risanamento finanziario, di un provvedimento a manovra "zero", in cui finalmente si rende possibile attivare misure dirette non solo a una riduzione del carico fiscale, ma anche al perseguimento di linee strategiche per lo sviluppo della competitività del Paese e della qualità della vita dei cittadini;

che in tale contesto si prefigura anche un ulteriore avanzamento nell'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo e del federalismo fiscale, processi essenziali per la modernizzazione del Paese;

che l'eliminazione di ogni vincolo di destinazione sulle entrate spettanti alle regioni costituisce uno dei presupposti necessari di una piena autonomia finanziaria delle regioni e in tale senso si indirizzano disposizioni del disegno di legge finanziaria come l'articolo 34, comma 3, in materia di demanio idrico, e l'articolo 52, comma 1, in tema di risorse per il finanziamento della spesa sanitaria;

che, peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 5, del disegno di legge finanziaria, che disciplinano le procedure di copertura di eventuali disavanzi nel settore sanitario - pur prevedendo la previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e pur essendo ispirate all'indefettibile esigenza di garantire ai cittadini in modo effettivo il diritto alla salute - paiono in contraddizione con il principio dell'autonomia finanziaria regionale;

che, in effetti, al fine di contemperare il suddetto principio di autonomia con la necessaria garanzia, da parte dello Stato, dei diritti sociali, deve ritenersi sufficiente la previsione di meccanismi sostitutivi ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del citato disegno di legge;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 52 del disegno di legge C. 7238-bis sia soppresso il comma 5 e, nel comma 6, siano soppresse le parole da: nei termini stabiliti fino alla fine del comma;

formula inoltre le seguenti osservazioni:

nel quadro del processo di decentramento è necessario assicurare il tempestivo passaggio agli enti territoriali delle risorse finanziarie relative al decentramento delle funzioni in materia di strade Anas trasferite alle regioni;

è necessario modificare la legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui impone ai Comuni di far ricadere su tutti gli utenti i costi dei controlli che i Comuni e le Province sono tenuti a svolgere per verificare che gli impianti termici siano stati revisionati ogni due anni;

è necessario finanziare il completamento dei "contratti di quartiere". Infatti il Ministero dei lavori pubblici non ha inserito i progetti presentati da alcuni comuni, che nelle graduatorie hanno punteggi maggiori di quelli finanziati;

è necessario prevedere misure di sgravio fiscale per gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico (treno, bus, metropolitane).

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