Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 20 dicembre  2000, sul nuovo testo dell'A.C.  7280, recante disposizioni in campo ambientale

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 7280 recante "Disposizioni in campo ambientale" nel testo modificato dalla VIII Commissione della Camera in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 5939 e C. 5934,

premesso che:

il disegno di legge in esame provvede all'erogazione di contributi e al rifinanziamento di una serie di disposizioni a tutela dell'ambiente, senza comportare rilevanti innovazioni di carattere ordinamentale sotto il profilo delle competenze in materia ambientale e nel rispetto delle competenze regionali;

l'articolo 2 prevede, per le regioni che non abbiano provveduto all'istituzione delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61, o che non si trovino nella fase di avviamento, la detrazione dai finanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di una somma pari a 3.000 milioni di lire, da ripartire annualmente a favore delle regioni dotate di agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

l'articolo 9 prevede l'intesa con la regione interessata ai fini dell'istituzione del Parco nazionale "Costa Teatina", inserisce le aree di Monte Baldo e della penisola Maddalena all'elenco di cui alla legge 394 del 1991 e prevede la possibilità di ricorrere ad accordi generali tra le regioni e il Ministero dell'ambiente per l'istituzione di aree protette marine;

l'articolo 14 prevede l'intesa tra i tre ministeri competenti, le otto regioni, nonché gli enti parco interessati, per la creazione del coordinamento nazionale dei "Tratturi e della civiltà della transumanza" e la partecipazione della regione e della provincia interessate nel consorzio per l'istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroia;

l'articolo 16 istituisce presso il Ministero dell'ambiente il fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo;

l'articolo 17 delega il Governo ad emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per la realizzazione di un unico assetto organizzativo di tutti i bacini del territorio nazionale, mentre i successivi articoli 18 e 19 dispongono miglioramenti organizzativi relativi al settore della difesa del suolo;

l'articolo 21 prevede iniziative di supporto da parte del Ministero dell'ambiente ai comuni per l'adozione di misure di riduzione dell'inquinamento urbano e per la promozione dei piani urbani di mobilità e traffico;

l'articolo 25 dispone stanziamenti per una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, prevedendo la consultazione della Conferenza Stato-Regioni;

l'articolo 26 promuove negli enti locali e nelle regioni l'adozione di procedure di certificazione della qualità ambientale territoriale;

l'articolo 27 introduce nel codice penale la nuova fattispecie relativa all'organizzazione di traffico illecito di rifiuti;

l'articolo 28 vieta i voli notturni negli aeroporti civile, prevedendo la possibilità di deroghe da definire con apposito regolamento ministeriale;

rilevato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 ha previsto un'integrazione dell'elenco delle aree industriali da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998, includendovi solo alcune delle aree già individuate nel comma 9 dell'articolo 24,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge 7280, come modificato dalla VIII Commissione della Camera, a condizione che nell'articolo 24, fatto salvo quanto disposto dal disegno di legge finanziaria per il 2001, sia mantenuta la norma che integra l'elenco delle aree industriali da bonificare ai sensi della legge n. 426 del 1998.

Raccomanda, inoltre, che siano incrementate le risorse da destinare alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1."

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