Parere espresso nella seduta
del 20 settembre 2000, sul disegno di legge C. 7186, recante
"Legge di semplificazione 1999"
premesso che:
con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui allarticolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo allautonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dallarticolo 20 stesso;
peraltro, anche alla luce dei rilievi avanzati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, andrebbe meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonte regionale, in particolare valutando se la disposizione che novella larticolo 20, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997 sia formulata in modo idoneo a garantire che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti, individuati dalle leggi annuali di semplificazione, possa essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali e non a seguito dell'emanazione dei regolamenti statali delegificatori;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui allarticolo 1, comma 4, lettera a), sia formulata in modo idoneo a garantire che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le regioni possano direttamente provvedere - in applicazione dei principi generali di cui allarticolo 20 della legge n. 59 del 1997- alla semplificazione dei procedimenti, già disciplinati da normative statali e individuati dalle leggi annuali di semplificazione, sin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali, fermo restando che, fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi, saranno applicate in via suppletiva le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali di delegificazione."