Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso nella seduta del 20 settembre 2000, sul disegno di legge C. 7186, recante
"Legge di semplificazione 1999"

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 7186, "Legge di semplificazione 1999",

premesso che:

con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo all’autonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dall’articolo 20 stesso;

peraltro, anche alla luce dei rilievi avanzati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, andrebbe meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonte regionale, in particolare valutando se la disposizione che novella l’articolo 20, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997 sia formulata in modo idoneo a garantire che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti, individuati dalle leggi annuali di semplificazione, possa essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali e non a seguito dell'emanazione dei regolamenti statali delegificatori;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), sia formulata in modo idoneo a garantire che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le regioni possano direttamente provvedere - in applicazione dei principi generali di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997- alla semplificazione dei procedimenti, già disciplinati da normative statali e individuati dalle leggi annuali di semplificazione, sin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali, fermo restando che, fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi, saranno applicate in via suppletiva le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali di delegificazione."

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