Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 28 febbraio 2001 , sul testo unificato C. 7171 e abb., recante modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 7171 e abb., comprensivo degli emendamenti approvati, per gli aspetti di competenza;

richiamato il proprio precedente parere nel corso dell’esame del disegno di legge S. 4783 Governo, recante legge comunitaria 2000 espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

ribadita l’esigenza che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell’ordinamento nazionale al diritto comunitario, siano affinati alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti;

riconosciuto l’importante ruolo assegnato alle regioni nell’attuazione della normativa comunitaria, anche ai fini di un migliore coordinamento fra le fonti comunitarie e la normativa regionale;

considerata l’esigenza di assegnare alle regioni un ruolo non marginale nel processo di attuazione della legislazione comunitaria, pur con il riconoscimento del limite di non derogare alle disposizioni comunitarie;

ritenuta altresì l’esigenza di determinare un coordinamento tra le diverse leggi regionali di attuazione della normativa comunitaria, anche in riferimento alla determinazione di una tempistica omogenea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 12, sia previsto in funzione di garanzia costituzionale, il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, previsto dall’articolo 6, comma 3, del d.P.R. 616 del 1977.

e con le seguenti osservazioni:

  1. valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere all’articolo 3 del testo unificato che anche le assemblee legislative formulino ai propri esecutivi eventuali indirizzi in merito ai progetti di legge notificati da parte del Governo;
  2. valutata positivamente la previsione dell’articolo 11, perché demanda in via primaria alle regioni l’esercizio della potestà di recepimento secondo il principio di sussidiarietà, consideri altresì la Commissione di merito l’opportunità di attribuire alle regioni la potestà di attuare anche le direttive cosiddette facoltizzanti.

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