Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso,  nella seduta del 15 novembre 2000, sul disegno di legge C. 7115 recante "Apertura e regolazione dei mercati".

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7115 in tema di apertura e regolazione dei mercati,

Premesso:

che il provvedimento nel suo complesso è condivisibile, dando concreta attuazione ad impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della risoluzione parlamentare sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2003;

che, per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie, esso risulta sostanzialmente coerente con il nuovo ruolo che la recente riforma di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 ha affidato alle regioni nel campo dello sviluppo economico e delle politiche industriali;

che occorre peraltro richiamare l’attenzione della Commissione di merito su alcune disposizioni, che pongono incertezze interpretative;

che, in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 del testo in esame, stabilendo che "restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali", da un lato – nella parte in cui salvaguarda i diritti di società partecipate dalle regioni –sembra una disposizione superflua in quanto, laddove il titolo costitutivo di una concessione sia rappresentato da un legge regionale, non si vede come la legislazione statale (e segnatamente una norma di interpretazione autentica) possa avere effetti pregiudizievoli su tale concessione; d’altra parte, la disposizione sembra andare al di là di quanto consentito alla normativa statale laddove viene fissata la data del 31 dicembre 2005;

che inoltre l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di agevolazioni alle cooperative, la cui gestione in sede amministrativa è stata devoluta alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, pur facendo salvo, al comma 9, quanto stabilito dai decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997, attribuisce al Ministero dell'industria, ai commi 4 e 5, poteri che concretamente non appaiono in linea con il nuovo quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 112;

che, infine, il comma 1 dell'articolo 15, pur raccordandosi con il decreto legislativo n. 112 del 1998, pone dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza in capo alle regioni della competenza relativa alle agevolazioni a piccole e medie imprese finalizzate ad operazioni di consolidamento dell’indebitamento a breve verso il sistema bancario per il mancato richiamo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 516 del 1994, convertito dalla legge n. 598 del 1994;

ciò premesso,

Esprime parere favorevole

a condizione che sia soppresso il comma 2 dell’articolo 10,

e con la seguente osservazione: chiarisca la Commissione di merito, in relazione ai poteri attribuiti alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, la portata delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, nonché – con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 516 del 1994, convertito dalla legge n. 598 del 1994 – all’articolo 15, comma 1."

 

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