Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 19 settembre 2000, sul nuovo testo A.C. 6926 Governo -
Misure per ridurre il disagio abitativo

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6926, recante misure per ridurre il disagio abitativo;

Premesso che:

il testo in esame realizza una pluralità di misure di politica abitativa assai diversificate tra di loro, fra le quali deve essere segnalata positivamente la disposizione di cui all’articolo 3-bis, che demanda ai comuni la responsabilità delle procedure di assegnazione agli sfrattati degli alloggi che enti assicurativi e previdenziali sono tenuti a mettere a disposizione;

tra le altre disposizioni che interessano il sistema delle autonomie si deve in particolare rilevare, con riferimento al programma sperimentale di cui all'articolo 4 nuovo testo, che la citata disposizione limita il principio di sussidiarietà al mero elemento procedurale del coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-regioni, nelle decisioni riguardanti la fase di attuazione del programma sperimentale; viceversa il principio di sussidiarietà, in termini sostanziali, non viene adeguatamente applicato; infatti, in primo luogo si prevede che il programma sia finalizzato ad incrementare l'offerta del mercato delle locazioni a canone convenzionato, operando così interventi a favore dell'edilizia privata con inevitabili effetti distorsivi sul mercato medesimo e in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale; d'altra parte, non appare chiaro il concetto di locazione "permanente" e soprattutto si trascura totalmente il fatto che l'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati con una precisa finalizzazione richiederebbe la presenza di specifici vincoli reali di destinazione, che viceversa non sono stati previsti; si potrebbe viceversa considerare, come è stato di recente ventilato in varie occasioni, la possibilità di destinare risorse per iniziative concordate tra imprenditori e regioni o enti locali al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori immigrati, siano essi provenienti da altre regioni d'Italia o anche da paesi comunitari ed extracomunitari; al fine di non creare sperequazioni per quelle regioni che non presentino problemi di immigrazione le corrispondenti risorse potrebbero indirizzarsi, oltreché per l'edilizia sovvenzionata, precipuamente nel campo dell'edilizia agevolata convenzionata realizzata da comuni e IACP o ATER;

sempre con riferimento al programma di cui all’articolo 4, non si riscontra una chiara linea di demarcazione tra risorse da destinare all'edilizia agevolata e risorse da finalizzare all'edilizia sociale, in quanto il criterio della priorità a favore delle categorie socialmente deboli appare insufficiente; pertanto, poiché è chiaro che la provvista di risorse statali è da porre in stretta correlazione proprio con obiettivi e finalità di tipo sociale, si dovrebbe inserire una clausola che garantisca l'utilizzo di una quota riservata delle suddette risorse per la sola edilizia sovvenzionata a canone sociale;

infine le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere velocizzate secondo parametri predefiniti, senza passare attraverso le complesse negoziazioni che hanno luogo a livello centrale tra Governo e regioni;

ciò premesso,

Esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

all’articolo 4, comma 1, il secondo periodo andrebbe sostituito dal seguente:

il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi:

  1. da costruire in attuazione di appositi accordi stipulati da imprenditori, o loro associazioni, con regioni o enti locali a favore di lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, e da destinare alla locazione a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le modalità e le forme dei suddetti accordi saranno definite previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le regioni sono autorizzate a impiegare parte delle risorse anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero;
  2. da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, riservando una quota non inferiore al cinquanta per cento a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli.

sempre con riferimento all'articolo 4, comma 1, ove la Commissione di merito non ritenesse di sopprimere il concetto di locazione permanente, dovreb-

bero prevedersi, a fronte dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati, specifici vincoli reali per garantire la destinazione per cui i finanziamenti sono concessi;

inoltre, le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere semplificate e accelerate utilizzando possibilmente parametri predefiniti per determinare il riparto tra le regioni dei finanziamenti;

infine, si ravvisa l'esigenza di inserire una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze legislative primarie stabilite dagli statuti speciali di autonomia.

 

Ritorno alla home page della Commissione Questioni Regionali