Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso,  nella seduta dell'8 marzo 2000, sul disegno di legge C. 6810 recante "Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo".

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6810, recante: "Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo",

PREMESSO CHE:

con riferimento all'articolo 1, comma 4, è condivisibile l'esigenza di introdurre un meccanismo che acceleri l'erogazione dei fondi di cui all'articolo 11 della legge 431 del 1998 nelle more della piena attuazione degli altri strumenti di sostegno al mercato delle locazioni previsti dalla predetta legge;

è opportuno che di tale procedura accelerata possano beneficiare non solo i conduttori che abbiano già proceduto alla stipula dei nuovi contratti, ma anche gli inquilini che nel frattempo rinegozieranno i propri contratti;

peraltro la riapertura del termine non deve rappresentare un ostacolo al rispetto della scadenza prevista dal comma 4 dell'articolo 1 per l'assegnazione dei contributi da parte dei comuni (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) e quindi deve essere fissato un termine congruo a tal fine, comunque antecedente al 25 maggio;

è altresì opportuno far salvi i provvedimenti già adottati dalle regioni in attuazione dell'articolo 11 succitato, purché garantiscano comunque entro il 30 giugno prossimo l'erogazione, da parte dei comuni, dei contributi integrativi;

appare infine opportuno consentire agli enti locali di fronteggiare particolari situazioni emergenziali con l'adozione di provvedimenti che prevedano che l'assegnazione agli sfrattati della quota del 50 per cento degli alloggi disponibili di proprietà degli enti previdenziali, avvenga con criteri di priorità a favore degli appartenenti a particolari categorie deboli;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

- che all'articolo 1, comma 4, primo periodo, siano inserite dopo le parole che abbiano proceduto le seguenti: , o che procedano entro il 15 maggio 2000;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, dopo il secondo periodo, il seguente: Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che garantiscano l'erogazione dei contributi integrativi entro il 30 giugno 2000;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, sia aggiunto, dopo il comma 5, il seguente: 5-bis. Al fine di fronteggiare particolari situazioni di emergenza abitativa il sindaco può, con ordinanza motivata, disporre che la quota del 50 per cento degli immobili disponibili di proprietà degli enti di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sia assegnata con criteri di priorità a favore dei conduttori sfrattati che si trovino nelle particolari situazioni di disagio sociale previste dall'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero nelle condizioni reddituali previste per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

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