Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso,  nella seduta del 23 novembre 1999, sui disegni di legge C. 6557, recante: "Legge finanziaria 2000" e C. 6558, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002"

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge c. 6557, recante: "Legge finanziaria 2000" e C. 6558, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002";

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

  1. con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis "In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni";

B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);

  1. con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;
  2. Con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.
  3. Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

    "All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001, relativamente alle risorse proprie."

  4. Per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), comprese le comunità montane, destinando adeguate risorse allo scopo. Appare inoltre necessario prevedere adeguate risorse ai fini del processo di costituzione delle città metropolitane.
  5. Per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

"All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo."

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