Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 1° giugno 1999, sul disegno di legge C. 6028, "Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile"

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 6028, recante "Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile";

considerato che il suddetto provvedimento interessa due settori dell'azione amministrativa oggetto della recente devoluzione di competenze alle regioni e agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare il settore "risorse idriche e difesa del suolo" (articoli 86-92 del citato decreto) e il settore "protezione civile" (articoli 107-109 del citato decreto);

valutata la complessiva coerenza del decreto-legge con tale nuovo assetto di competenze,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. con riferimento ai poteri derogatori previsti dall'articolo 2, comma 4, si evidenzia la necessità che essi non incidano sulle fasi procedurali afferenti alla valutazione di rilevanti interessi pubblici (tutela della salute, del patrimonio paesistico, etc.), né si risolvano nel ricorso generalizzato alla procedura della trattativa privata;
  2. con riferimento all'articolo 6, si ritiene che la previsione di un intervento regionale di perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico costituisca un adempimento necessario, ma che potrebbe essere più rapidamente sostituito - anche per l'ipotesi di inadempienze regionali - dall'individuazione delle aree in questione che si evince dalle relative ordinanze già adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992; in ogni caso nelle suddette aree dovrebbero essere inibite - peraltro con criteri di graduazione in funzione della intensità del rischio - anche attività di carattere edilizio come la ristrutturazione (nonché la ricostruzione) di edifici e manufatti pubblici e privati gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
  3. con riferimento all'articolo 9, si esprimono perplessità in ordine all'ampiezza temporale del differimento del termine del 30 giugno 1999 per l'adozione dei piani-stralcio da parte delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la scelta di creare due tipi di piani-stralcio, quelli riferiti alle situazioni a rischio più elevato (comma 2), da adottare entro il 30 settembre prossimo, e quelli genericamente riferiti ad aree a rischio idrogeologico, per i quali il termine è differito di un biennio (comma 1). Per questo secondo tipo di piano, inoltre, non è più contemplato il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento da parte delle autorità di bacino e delle regioni".

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