Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 10 marzo 1999, sul disegno di legge C. 5619, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee – legge comunitaria 1999"

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5619, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee – legge comunitaria 1999",

sottolineata l'opportunitą di introdurre elementi di rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia abrogato l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio da parte delle regioni della facoltą – prevista dall'articolo 14, 2° comma, 2° periodo della legge n. 128 del 1998 – di inviare osservazioni sui progetti di atti normativi comunitari;

b) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase discendente del processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria (articolo 2, 3° comma, della legge n. 86 del 1989) si dia conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 2-bis della legge n. 86 del 1989;

c) con riferimento all'articolo 2, 1° comma, lettera g, si ribadisce il giudizio negativo – gią espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 – in ordine alla fungibilitą ivi stabilita tra fonti diverse (legge comunitaria e legge delegata) in ordine all'individuazione dei principi non derogabili con legge regionale.

 

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