Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 16 febbraio 1999, sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario (C. 5389 e abb.)

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio scorso per le proposte di legge costituzionale recanti disposizioni per l'elezione del presidente della giunta delle regioni a statuto ordinario (A.C. 5389 e abbinati);

rilevato che detto testo contiene un'organica revisione della disciplina costituzionale nel senso di un riconoscimento di una piena autonomia statutaria in materia di forma di governo regionale;

ritenuto, inoltre, che attraverso le nuove procedure di formazione degli statuti, questi vengono ad assumere il carattere di vere e proprie carte costituzionali regionali;

considerato, in particolare, che la previsione dell'elezione diretta del presidente della regione nelle more dell'adozione dei nuovi statuti e delle relative leggi elettorali regionali, da un lato accresce la legittimazione dei governi regionali, dall'altro implica una loro più forte responsabilità politica sia nei confronti del consiglio regionale (titolare del potere di sfiducia), sia nei confronti del corpo elettorale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'articolo 122, comma 1, della Costituzione non appare chiaro se la potestà legislativa regionale in materia di sistema elettorale e di cause di ineleggibilità e incompatibilità si configuri come potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ovvero se con la generica dizione di "principi" – in luogo della consueta "principi fondamentali" - si intenda circoscrivere maggiormente la competenza normativa regionale; inoltre, nella stessa disposizione, sembra necessario esplicitare che la disciplina concerne non solo il presidente e i consiglieri, ma anche i componenti della giunta regionale, che nella nuova normativa potrebbero anche non rivestire la carica di consiglieri regionali; valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere comunque l'incompatibilità tra l'appartenenza alla giunta regionale e le cariche di sindaco, di presidente di provincia, di parlamentare, nonché di componente di organi di governo degli enti locali;

b) con riferimento agli articoli 3 e 4, sembra opportuno allineare puntualmente la procedura di sfiducia prevista dalla normativa transitoria con quella stabilita a regime dal nuovo 2° comma dell'articolo 126, che prevede specificamente la votazione per appello nominale, la motivazione della mozione di sfiducia e il termine dilatorio di tre giorni tra presentazione e discussione".

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