Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 8 novembre  2000, sull'A.C.  5350  e abbinate,
recante la tratta di persone

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

    esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 5350, C. 5839 e C. 5881 in materia di tratta di persone;

    condivisa l'esigenza di un intervento normativo diretto ad adeguare il sistema delle disposizioni penali concernenti i delitti contro la personalità individuale, sia al fine di meglio determinare le fattispecie di reato, sia per perseguire in modo più efficace crimini odiosi che destano un forte allarme sociale;

    rilevato che l'abrogazione - ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato - degli articoli 601 e 602 del codice penale non comporta la perdita di rilevanza penale delle fattispecie di tratta o commercio e di alienazione o acquisto di esseri umani, in quanto queste vengono sussunte nelle figure di cui agli articoli 600 e 602-bis del codice penale, come delineate dagli articoli 1 e 2 del testo unificato in esame;

    considerato che, per quanto riguarda gli specifici aspetti di protezione e assistenza sociale, che rientrano anche nella competenza istituzionale delle regioni e degli enti locali, la recente legge sull'assistenza prevede un insieme di strumenti che potranno essere utilizzati a favore delle vittime dei reati di riduzione in schavitù o servitù e di traffico di esseri umani;

    ciò premesso,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente osservazione:

    si ritiene necessario - a latere degli interventi di carattere legislativo di cui al testo in esame - impegnare il Governo a prevedere, nel quadro della definizione delle politiche sociali nazionali, l'adozione di misure specifiche di tutela e assisttenza delle vittime dei reati di cui si tratta".

 

 

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