Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 21 ottobre 1999, sul nuovo testo dell'Atto Camera 5100,
recante "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale"

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera 5100, recante "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale",

premesso che:

il testo unificato A.C. 5100 integra il testo unificato approvato dal Senato che aggiornava il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati anche alla luce delle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo aveva inoltre tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto costituisce il nuovo positivo quadro per garantire la compatibilità e sostenibilità di programmi e progetti e perciò degli interventi che ne derivano e recepisce nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta pure la necessaria e urgente risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro Paese;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) rispetto alla coerenza con le disposizioni attuative della legge 59/97, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati al disegno di legge in esame e che perciò è opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Il testo modificato dalla Camera prevede comunque l'integrazione entro 90 giorni dell'allegato A con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla VIA di competenza statale, nonché le ulteriori modifiche dello stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle direttive 97/11/CE e 96/11/CE secondo le disposizioni del disegno di legge stesso;

b) per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, il disegno di legge in esame rispecchia quanto contenuto nel citato atto di indirizzo e coordinamento del 1996, articola positivamente le competenze tra Stato e regioni (articolo 1, commi 1, 3 e 3-bis; articolo 9, comma 3; Capo II; Capo VI, articolo 16, commi 2, 2-bis, 3); con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si propone la soppressione del secondo periodo, tenuto conto che il comma 3-bis del citato articolo contiene una previsione normativa di per sé idonea ad affrontare le problematiche conseguenti all'adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome alla disciplina nazionale. E' anche da segnalare che il disegno di legge prevede per il riordino delle competenze tra Stato e regioni, previsto dal citato articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, un opportuno termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, come si era richiesto nel parere reso per l'atto Senato, il termine (fissato in 12 mesi) per l'adeguamento da parte delle regioni alle disposizioni del disegno di legge;

c) il disegno di legge in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia - nel rispetto della rigorosa valutazione di merito e del carattere di pubblicità - della procedura autorizzativa; viene infatti introdotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

d) si ritiene positiva la previsione al comma 6-bis dell'articolo 2, della procedura di valutazione ambientale anche per modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati che ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge n. 394/91, e l'inserimento nel comma 3-bis dell'articolo 7 della norma che prevede garanzie per i beni vincolati ai sensi della legge n. 1089/39, della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85 per cui quando si riscontri un contrasto assoluto con le esigenze di salvaguardia del bene tutelato, la VIA si conclude con un parere negativo;

e) si reputa condivisibile e necessario il potenziamento della Commissione VIA, previsto al comma 1 dell'articolo 3, per adeguarne le competenze e le risorse ai compiti. Tale adeguamento è proficuo anche per la previsione nel comma 3-bis dell'articolo 12 della possibilità da parte delle regioni, per particolari lavori e opere di difesa ambientale, di richiedere al ministro dell'ambiente di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di VIA alla commissione di cui sopra; invece l'esclusione conseguente alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato, dell'affidamento di qualsiasi incarico a tempo determinato ad esperti, potrebbe precludere la possibilità di avvalersi di particolari consulenti in casi e problemi di natura speciale ed eccezionale;

f) innovativa e necessaria per impostare fin dall'inizio i progetti con requisiti di sostenibilità e compatibilità ed evitare di elaborare costosi ed insostenibili progetti definitivi è l'istituzione all'articolo 5 della fase istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale che si svolge a partire dal progetto preliminare in cui l'autorità competente esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale e verifica le principali alternative e l'eventuale esistenza di fattori di incompatibilità;

g) si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. E' noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo ex post delle valutazioni ambientali permette di indirizzare sulla strada della compatibilità anche gli specifici progetti che ne derivano e di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici;

h) vengono correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

i) la pubblicità e la procedura pubblica esplicitate nel disegno di legge sono elementi fondamentali, rispetto ai quali si ritiene però non opportuna l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 9 rispetto al testo approvato in prima lettura e rispetto ai quali si raccomanda di cogliere e articolare compiutamente nell'articolo 7 le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 337/85/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio; si ritiene altresì opportuna la possibilità di prescrivere, per particolari opere, l'istituzione di un punto informativo per il pubblico anche rispetto all'attuazione dell'intervento, come avviene in altri paesi europei; si propone infine di integrare il comma 2 dell'art. 9 esplicitando la possibilità da parte del pubblico di avanzare richiesta motivata, entro un termine stabilito, al Ministro dell'Ambiente per disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica per uno specifico progetto.

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