Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 2 dicembre 1999,  sul nuovo testo dell'A.C. 5003, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo"

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'atto Camera 5003, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

A) con riferimento all'articolo 1, pur condividendosi l'intento di operare in un quadro di coerenza con i decreti legislativi in materia di decentramento (D.P.R. n. 616 del 1977 e D.Lgs n. 112 del 1998), appare poco felice la formulazione di cui al primo comma che dà a una legge-quadro valenza di disciplina adottata anche ai sensi dei citati decreti, che rappresentano fonti subprimarie; si propone quindi la soppressione delle parole "ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e l'inserimento del seguente comma aggiuntivo che più incisivamente tutela la sfera di competenza attribuita alle regioni con i recenti processi di decentramento:

"1-bis. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";

B) con riferimento agli articoli 2 comma 3, 3 comma 1, 4 comma 1, si osserva che il provvedimento non tiene conto del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio e della recente riforma dell'organizzazione di Governo, che prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse in materia di turismo al Ministero dell'industria (articolo 10, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 303 del 1999); inoltre, l'individuazione della struttura di riferimento per lo svolgimento di tali compiti nel costituendo Ministero delle attività produttive è materia delegificata (articolo 4, 1° comma, 1° periodo del D. Lgs. n. 300 del 1999), e quindi rimessa a un emanando regolamento che non potrà comunque individuare più di quattro dipartimenti nel nuovo assetto del Ministero (articolo 29 del D. Lgs. n. 300 del 1999). Si chiede quindi che le parole "Dipartimento del turismo" siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Ministero dell'industria, commercio e artigianato";

C) con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2;

e con le seguenti osservazioni:

D) con riferimento all'articolo 3, che prevede l'indizione periodica di una Conferenza nazionale del turismo, valuti la Commissione di merito l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo per promuovere un'iniziativa, senz'altro apprezzabile, ma che potrebbe scaturire spontaneamente dai soggetti interessati; si rileva, inoltre, l'opportunità che tra gli organismi associativi degli enti locali, che possono inviare rappresentanti in seno alla Conferenza, sia esplicitamente menzionata anche l'Uncem;

E) con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare i contenuti della Carta dei diritti del turista, la quale, così come delineata nell'attuale testo, assume carattere esclusivamente informativo e non rappresenta un documento giuridicamente rilevante al fine di consentire al turista di azionare propri specifici diritti.

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