Commissione parlamentare per le
questioni regionali
Parere espresso, nella
seduta del 29 settembre 1999, sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816, recante
"Legge-quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
premesso che:
- in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (L.349/86) e a quella di
riforma sanitaria (L.833/78) il Governo può stabilire con DPCM nuovi limiti rispetto
all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, più adeguati a garantire i rischi per
la salute della popolazione;
- rispetto alla legislazione regionale in merito, sono stati sollevati dal Governo alcuni
conflitti di competenza, ma sono vigenti leggi regionali come quella del Veneto, che
stabiliscono limiti riferiti a prevenire non solo i rischi a breve termine, ma anche
quelli a lungo termine, fissando per esempio il limite di esposizione al campo
elettromagnetico derivante da elettrodotti, di 0,2 microTesla e che tale valore è stato
indicato anche da un recente provvedimento del TAR Veneto (Ordinanza del 29 luglio 1999)
come limite da adottare per la prevenzione degli effetti a lungo termine sulla popolazione
infantile;
- è necessaria la definizione organica a livello nazionale di limiti e programmi di
azione atti a evitare i rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- il disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori
di attenzione per la permanenza prolungata e obiettivi di qualità tali da salvaguardare
la salute in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine;
- esso inoltre detta disposizioni per i procedimenti autorizzatori, per il catasto delle
sorgenti fisse e per i piani di risanamento e articola le competenza tra Stato, regioni,
province e comuni,
-
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816
con le seguenti osservazioni:
- rispetto al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV, si evidenzia l'importanza di una
concertazione (articolo 4-bis, lettera b) con le regioni e gli enti locali
interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- si evidenzia altresì che le competenze delle regioni sono sufficientemente articolate
nell'articolo 7, ma si ritiene necessario che il ruolo degli enti locali nel cui
territorio ricadono gli impianti sia maggiormente definito, per esempio rendendo
obbligatorio il comitato tecnico consultivo previsto al comma 4 dell'articolo 7;
- si ritiene utile che nel disegno di legge sia esplicitata - salvi il carattere di legge
quadro e i limiti massimi definiti a livello nazionale - l'ammissibilità di norme più
prudenziali nella legislazione regionale;
- si ritiene che, anche alla luce dell'esperienza relativa al DPCM 23 aprile 1992, che
già prevedeva un termine di dodici anni, per completare i piani di risanamento, debba
essere meglio valutato il nuovo termine di 12 anni per il completamento del risanamento
previsto dal disegno di legge e debbano essere meglio definite le priorità e le modalità
per una effettiva e più rapida attuazione dello stesso;
- si evidenzia infine l'importanza, già presente nel disegno di legge, della
compatibilità urbanistica ambientale e paesaggistica degli interventi e dei piani".