Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 7 febbraio 2001, sul  disegno di legge C. 4816-B, recante Legge-quadro sull'inquinamento  elettromagnetico

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ,

premesso che :

il disegno di legge 4816-B detta norme volte a salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici , al fine di minimizzare le emissioni ed in applicazione al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea ;

il disegno di legge in esame detta altresì le disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto nazionale e di catasti regionali delle sorgenti fisse, per i piani di risanamento e per le procedure di controllo, articolando le competenze tra Stato, regioni, province e comuni ;

alla luce della competenza regionale in materia territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al paesaggio , nonché in materia sanitaria, alle regioni sono attribuite competenze relative alla fissazione degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) in relazione alla determinazione dei criteri localizzativi, degli standard urbanistici , delle prescrizioni e delle incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ;

ai comuni è attribuita la facoltà di adottare un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;

è attribuita alle regioni ed alle province autonome la titolarità dei piani di risanamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) , delle modalità di localizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, nonché poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e poteri di controllo e sanzione ;

in caso di inerzia o inadempienza dei gestori degli impianti radioelettrici e degli elettrodotti già esistenti , il piano di risanamento, finalizzato ad adeguare gli impianti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, è adottato dalle regioni entro tre mesi dallo scadere del termine di cui all'articolo 9 ;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione delle fasce di rispetto, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 ;

ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE".

 

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