Parere espresso, nella seduta del 19 dicembre 2000, sull'A.C. 2792-3210-6604-B, patrimonio I guerra mondiale
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 2792-3210-6604-B;
rilevato che essa è condivisibile sia per le
finalità generali che si propone, sia in relazione ai profili concernenti lassetto
dei poteri tra Stato ed enti territoriali in quanto riconosce ampiamente il ruolo delle
regioni e degli enti locali, nonché dei privati, dando così applicazione al principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale;
atteso peraltro che l'articolo 9, introducendo una riserva di appartenenza allo
Stato e alle province di Trento e Bolzano dei reperti mobili e cimeli, crea una categoria
di proprietà di tipo pubblicistico che, sia per la sua genericità sia per il fatto di
essere riferita a beni mobili, non risulta giustificata, in termini così generali, dalla
presenza di un interesse pubblico, tenuto anche conto del possibile valore modesto e dello
scarso interesse oggettivo che spesso tali reperti in concreto presentano, mentre al
contrario essi potrebbero avere grande importanza affettiva e soggettiva per il
ritrovatore;
considerato che l'articolo 7 delega alle regioni la disciplina
dell'attività di raccolta dei reperti mobili, demandando ad esse, per questo specifico
profilo, lattuazione della legge;
con la seguente osservazione:
in relazione a quanto stabilito dallarticolo 7, comma 1, lettera c)
giusta il quale le regioni "disciplinano con legge lattività della raccolta
dei reperti mobili" andrebbe riconosciuto alle regioni stesse, anche
attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, il potere di dare una
definizione dell'attività di raccolta medesima che comprenda in tale nozione solo quelle
fattispecie in cui il rinvenimento concerne cose mobili che hanno un significativo rilievo
di testimonianza storica, prevedendo anche le relative procedure di verifica