Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella  seduta del 19 dicembre  2000, sull'A.C.  2792-3210-6604-B, patrimonio I guerra mondiale

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

    esaminata la proposta di legge C. 2792-3210-6604-B;

    rilevato che essa è condivisibile sia per le finalità generali che si propone, sia in relazione ai profili concernenti l’assetto dei poteri tra Stato ed enti territoriali in quanto riconosce ampiamente il ruolo delle regioni e degli enti locali, nonché dei privati, dando così applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale;
atteso peraltro che l'articolo 9, introducendo una riserva di appartenenza allo Stato e alle province di Trento e Bolzano dei reperti mobili e cimeli, crea una categoria di proprietà di tipo pubblicistico che, sia per la sua genericità sia per il fatto di essere riferita a beni mobili, non risulta giustificata, in termini così generali, dalla presenza di un interesse pubblico, tenuto anche conto del possibile valore modesto e dello scarso interesse oggettivo che spesso tali reperti in concreto presentano, mentre al contrario essi potrebbero avere grande importanza affettiva e soggettiva per il ritrovatore;
    considerato che l'articolo 7 delega alle regioni la disciplina dell'attività di raccolta dei reperti mobili, demandando ad esse, per questo specifico profilo, l’attuazione della legge;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera c) – giusta il quale le regioni "disciplinano con legge l’attività della raccolta dei reperti mobili" – andrebbe riconosciuto alle regioni stesse, anche attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, il potere di dare una definizione dell'attività di raccolta medesima che comprenda in tale nozione solo quelle fattispecie in cui il rinvenimento concerne cose mobili che hanno un significativo rilievo di testimonianza storica, prevedendo anche le relative procedure di verifica

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