Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 23 gennaio  2001, sul testo unificato dell'A.C.  2388 e abb.,
recante prevenzione degli infortuni nello sci

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2388 e abb., in materia di prevenzione degli infortuni nello sci;
Premesso che:
    è da condividere la finalità di prevenire gli infortuni nell'esercizio della pratica non agonistica dello sci, assicurando condizioni soggettive e oggettive di sicurezza;
    deve peraltro rilevarsi che il testo in esame interferisce, in termini non chiari, con l'autonomia legislativa delle regioni in settori e materie quali il turismo e la pianificazione del territorio;
    il testo, inoltre, presenta definizioni generiche (si veda la nozione di area sciabile protetta di cui all'articolo 2) e formulazioni di dubbia valenza ed efficacia prescrittiva (si veda l'articolo 6, in tema di comportamento dello sciatore);
    l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo, anche nell’ipotesi di competizioni di sci di fondo e in ogni caso per i minori di quindici anni, introduce elementi di rigidità sui quali è opportuna un’attenta riflessione, tenuto conto, in particolare, dei profili connessi alla fase del controllo e dell’applicazione delle sanzioni; parimenti dicasi per quanto concerne la possibilità di prevedere un apposito patentino per l'accesso alle piste che presentano un particolare grado di pericolosità (articolo 8);
ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, previa soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

"Art. 13

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a adeguare la propria normativa alle disposizioni che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione."

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2 si ritiene necessario elaborare una nozione più puntuale del concetto di area sciabile protetta;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di attenuare gli interventi normativi di tipo precettivo di cui all'articolo 7, valorizzando piuttosto forme alternative di prevenzione come quelle di cui all'articolo 11, peraltro già attivabili anche in sede amministrativa;

c) con riferimento all'articolo 8 si ritiene che debba essere attentamente valutata la previsione di strumenti come il patentino ivi contemplato, particolarmente sotto il profilo dei costi burocratici che essi comporterebbero per le regioni e gli enti locali;

d) con riferimento all'articolo 12, si condivide pienamente l'esigenza di una segnaletica uniforme sulle aree sciabili, ma si rappresenta la necessità che siano adottate segnaletiche definite a livello internazionale

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