Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 13 febbraio 2001,  sul testo unificato C. 822 e abb., recante legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ,
premesso che :
- il testo unificato risultante dall'esame del progetto di legge 822 e delle proposte abbinate, detta norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto della vigente legislazione in materia di volontariato;
- il testo intende porsi quale punto di riferimento per le leggi regionali in materia, tramite criteri di indirizzo e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali;
-il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato secondo le modalità previste dalle leggi regionali;
-le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche, che debbono risultare iscritte presso appositi albi regionali;
-per l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato è prevista la necessità di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato- regioni;
-le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente anche degli enti locali, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di guardia ecologica volontaria, individuando con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria;
-alle province è attribuito il potere di vigilanza sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche mentre alle regioni è affidato il compito di disciplinare i corsi di formazione;
-l'incarico di guardia ecologica è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma , che può revocarlo nei casi di cui all'articolo 6 comma 12;
-alle regioni è affidato il compito di coordinare l'attività delle guardie volontarie con le funzioni svolte da province, regioni, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali e strutture di protezione civile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, commi 2 e 5, sopprimere le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale;

e con le seguenti osservazioni :

  1. valuti la Commissione di merito la necessità, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali, di coordinare il testo del disegno di legge in esame con il progetto di legge n. 7532 recante disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale , approvato dal Senato della Repubblica , che prevede tra le finalità del servizio civile nazionale la partecipazione alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
  2. consideri altresì la Commissione di merito che il disegno di legge in esame riguarda competenze già in capo alle regioni;
  3. consideri altresì la medesima Commissione di merito che il disegno di legge più in generale dovrebbe evitare sovrapposizioni rispetto ai poteri già in essere rispetto ai vari corpi istituzionali di vigilanza;
  4. si ritiene funzionale e coerente con i poteri già in capo alle province, che queste non abbiano solo competenze di vigilanza e controllo ma anche poteri organizzatori e di coordinamento del nuovo servizio di vigilanza rispetto alle proprie polizie provinciali.

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