La Commissione parlamentare per le questioni regionali ,
premesso che :
- il testo unificato risultante dall'esame del progetto di legge 822 e delle proposte
abbinate, detta norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ecologica volontaria,
nel rispetto della vigente legislazione in materia di volontariato;
- il testo intende porsi quale punto di riferimento per le leggi regionali in materia,
tramite criteri di indirizzo e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali;
-il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato secondo le modalità previste
dalle leggi regionali;
-le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle
guardie ecologiche, che debbono risultare iscritte presso appositi albi regionali;
-per l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato è prevista la
necessità di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato- regioni;
-le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente anche degli enti locali,
stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di guardia ecologica
volontaria, individuando con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di
vigilanza ecologica volontaria;
-alle province è attribuito il potere di vigilanza sull'attività dei gruppi di guardie
ecologiche mentre alle regioni è affidato il compito di disciplinare i corsi di
formazione;
-l'incarico di guardia ecologica è conferito dal presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma , che può revocarlo nei casi di cui all'articolo 6 comma 12;
-alle regioni è affidato il compito di coordinare l'attività delle guardie volontarie
con le funzioni svolte da province, regioni, enti parco, agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali e strutture di protezione civile;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2, commi 2 e 5, sopprimere le province autonome di Trento e Bolzano e le
regioni a statuto speciale;
e con le seguenti osservazioni :