Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 2 dicembre 1999, sul testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinate, recante "Riordino del settore termale".

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinate, recante: "Riordino del settore termale";

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente; la legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate;

rilevato che da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinvengono nelle seguenti norme:

- l'articolo 1, commi 3 e 4, che affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali;

- l'articolo 3, che prevede che l'erogazione delle cure termali avvenga previa autorizzazione regionale in stabilimenti che utilizzano le modalità terapeutiche di cui alla lettera b), tra le quali - nell'ambito della tipologia "stufe naturali e artificiali" - devono ritenersi ricompresi anche i cosiddetti bagni di fieno, caratteristici di taluni comuni che assumono anche, in relazione a tali attività, una specifica denominazione (Garniga Terme);

- l'articolo 4, commi 4 e 5, che prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali;

- l'articolo 12, che stabilisce che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali;

- l'articolo 14, che demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è verificata ogni due anni;

- l'articolo 15, che prevede che le regioni partecipino alla Consulta nazionale del termalismo, organismo con compiti di informazione, documentazione e proposta;

ritenuto che il testo unificato in esame si configura come disciplina di cornice e quindi è compatibile con l'assetto delle competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

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