Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta dell'11 luglio 2000, sul testo unificato C. 297, C. 436, C. 1071, C. 1510, C. 2114, C. 2368, C. 2368, C. 3115, C. 3118, C. 3395, C. 3405, C. 5621, C. 5631, in materia di usi civici

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato C. 297, C. 436, C. 1071, C. 1510, C. 2114, C. 2368, C. 2368, C. 3115, C. 3118, C. 3395, C. 3405, C. 5621, C. 5631, in materia di usi civici,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. con riferimento all’articolo 1, comma 3, sarebbe opportuno chiarire se la disciplina di cui si tratta si applichi anche a forme di antica proprietà collettiva non riconducibili alla figura dei veri e propri usi civici, come ad esempio le cosiddette partecipanze agrarie emiliane;
  2. con riferimento all’articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito la compatibilità con le caratteristiche del demanio civico, della destinazione "turistico-sportiva", che non appare tipica delle forme tradizionali di utilizzo dei beni di cui si tratta; viceversa non sembra considerata l’esistenza di diritti civici di pesca;
  3. con riferimento all’articolo 2, comma 9, verifichi la Commissione di merito la correttezza dei richiami ivi contenuti al comma precedente dell’articolo medesimo e all’articolo 12, I comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  4. con riferimento all’articolo 3, si ritiene opportuno non gravare di obblighi di tipo fiscale e di costi aggiuntivi le comunità locali e gli enti di cui alla legge quadro per le zone montane;
  5. con riferimento all’articolo 9 sarebbe preferibile individuare espressamente le singole norme abrogate.

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