Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 28 luglio 1999, sul testo unificato delle proposte di legge costituzionali in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abbinate)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionali in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost.e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della proposta:

La disciplina elettorale è quella prevista per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto dal disegno di legge costituzionale in itinere con gli adattamenti caso per caso; disposizioni particolari diversificano le norme da regione a regione:

Ciò premesso e tenuto anche conto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell’audizione svoltasi il 27 luglio scorso con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione ritiene indispensabile che la riforma degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1971. E' dunque necessario che sul testo in esame si esprimano previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico costituzionale;

e con le seguenti osservazioni:

1) premesso che per le regioni a statuto speciale è stato previsto un procedimento per l’esercizio dell’autonomia statutaria basato su una lettura unica con approvazione a maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d’ Aosta per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si ritiene necessario chiarire:

  1. se tale diversa scelta trovi un accettabile fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione consapevolmente discrezionale del legislatore;
  2. se per il referendum regionale approvativo sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si ricorda che l’articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva per la validità del referendum la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto);
  3. se la legge regionale possa – come sembra – non solo disciplinare le modalità di svolgimento del referendum, ma anche prevedere un eventuale quorum di partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o rinforzata;

2) la modifica in itinere dell’articolo 123 della Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto dell’autonomia statutaria anzitutto la "forma di governo" regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa, analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra gli organi della regione; presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione di merito a valutare se non sia preferibile l’espressione sintetica (forma di governo), in quanto l’elencazione analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione della mozione di sfiducia, nei termini in cui viene enunciata, sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una forma presidenziale pura;

3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell’individuare i limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione di "armonia con la Costituzione", mentre per le regioni a statuto speciale nel testo in esame si rende esplicito un ulteriore limite, quello dell’osservanza dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. E’ noto infatti che tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva delle singole regioni (Sicilia art. 14, Trentino - Alto Adige art. 4, Valle d’Aosta art. 2, Friuli - Venezia Giulia art. 4, Sardegna art. 3). Valuti la Commissione l’opportunità di togliere tale limite anticipando l’ indirizzo prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari deputati oggi all’esame della Camera in tema di modifica alla Costituzione in materia di riforma in senso federalista dell’ordinamento regionale in conformità alle proposte espresse dalla Commissione Bicamerale.

4) con riferimento alla disciplina dell’eleggibilità, demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in occasione del parere espresso sull’ A.S. 3163 nella seduta del 24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che concerne un diritto politico del cittadino, da garantire quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio nazionale;

5) con riferimento all’articolo 1, 1° comma , lettera c), capoverso articolo 9, 4° comma, si esprimono perplessità in ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di rielezione è un elemento che caratterizza le forme presidenziali pure, che non si giustifica laddove si preveda invece che l’organo parlamentare possa sfiduciare il presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano nella citata disposizione);

6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche nell’ A.C. 5389-C) per l’incongruenza consistente nell’equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse. In altri termini, si ritiene opportuno che, a fronte di un evento accidentale e politicamente non significativo, non debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia necessario valutare soluzioni che contemperino l’esigenza di portare a termine il periodo residuo della legislatura con il principio dell’elezione sincronica di presidente e consiglio regionale;

7) si ritiene necessario inoltre introdurre disposizioni intese a promuovere l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi;

8) data la rilevanza delle modificazioni proposte è opportuno introdurre una delega al Governo per la predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di autonomia.

La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in quelle ordinarie hanno richiesto l’introduzione di un regime transitorio,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sulle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, articolo 3, commi 2 e 3, articolo 4, commi 2 e 3, articolo 5, commi 2 e 3.

Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della regione Trentino – Alto Adige, poiché senza una legge elettorale della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.

Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 2, concernente la normativa transitoria per la regione siciliana il parere contrario è motivato anche in considerazione dell’espressa indicazione contenuta nell’articolo 6 della cosiddetta legge-voto (A.C. 5710), in cui si prevede che nel periodo antecedente all’elezione diretta del presidente continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.

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