MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 MAGGIO 1996, n. 337
Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni
e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui il
Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o
sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione della predetta delega,
concernente trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto concernente l'istituzione,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle associazioni e
delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza;
Ritenuto di dover provvedere alla istituzione dell'albo suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 6
maggio 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito
l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed
assistenza.
2. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 2
1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritti, in ordine
cronologico rispetto alla data di adozione della delibera di trasformazione in persone
giuridiche private, gli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509.
2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica
3. Nella prima parte del registro sono iscritti gli enti con la indicazione della
denominazione e della relativa natura di associazione o fondazione.
4. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata
dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica allo stesso ente
e del volume in cui sono contenuti l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti. Alla
fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la
denominazione dell'ente, il numero della pagina in cui lo stesso è iscritto e il
riferimento alla parte analitica del registro.
5. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni ente sono indicati la data
dell'atto costitutivo e quella del decreto interministeriale di approvazione dello statuto
e dei regolamenti, la denominazione, il patrimonio, la sede dell'ente e il cognome e il
nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dai Ministeri vigilanti, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il trasferimento
della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con
indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti
con cui gli enti deliberano la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni
societarie.
7. Sono inoltre iscritti d'ufficio gli atti di nomina del commissario straordinario e del
commissario liquidatore di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 509
del 1994.
8. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro deve essere adempiuto degli
amministratori degli enti che ne hanno la rappresentanza legale nel termine di quindici
giorni.
Art. 3
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e
vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale.
2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è
composto.
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