Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 NOVEMBRE 2001

Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1, che individuano i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i "decreti dell'Agenzia del demanio");

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o piu' società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Decreta:

1. In applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, sono trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 351, con sede legale in Roma via Ettore Petrolini n. 2, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 06825791004, in corso di iscrizione presso l'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio italiano cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, ad esclusione di quelli elencati nell'allegato 2, che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti, ai sensi del predetto art. 2, a far data dalla pubblicazione del presente decreto. I canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente art. 1 sono ceduti a far data dal 1 gennaio 2002.

2. La società di cartolarizzazione individuata all'art. 1 é immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti ai sensi del medesimo articolo.

3. A fronte del trasferimento di cui all’art. 1, la società di cartolarizzazione corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede ad allocare tale prezzo tra gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, secondo criteri fissati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2001, con il quale é anche definito l'importo del predetto prezzo, nonché le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi per finanziare il pagamento di detto prezzo. Il predetto prezzo é soggetto ad aggiustamenti in aumento o diminuzione in funzione dei risultati delle attività di vendita degli immobili trasferiti, ma in ogni caso non é inferiore alla quota parte iniziale del prezzo, di cui al successivo capoverso del presente articolo.
Una quota parte del prezzo di trasferimento, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo definitivo e irripetibile dalla società di cartolarizzazione alla data di emissione dei titoli o dell'accensione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 351. La residua parte del prezzo, che viene corrisposta a titolo di prezzo differito, é pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

4. La gestione degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale. Fermi restando gli eventuali obblighi di legge, la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. conferisce la predetta procura ai soggetti individuati dagli organi amministrativi degli enti anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico amministrative degli enti stessi. Tali soggetti, nello svolgimento di tali attività, si attengono a quanto stabilito nell'allegato 3. Per lo svolgimento delle attività anzidette, gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio hanno diritto ad una commissione, nella misura stabilita nell'allegato 3.
Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell'allegato 4.

5. La società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate dai soggetti di cui all'art. 4 le somme riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte degli immobili trasferiti. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla società di cartolarizzazione un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi é posto a carico della unità previsionale di base 7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 351 sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato e sugli altri conti correnti intestati alla società di cartolarizzazione non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze Onofrio

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2001

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 226

Allegato 1

ELENCO DEI DECRETI DIRIGENZIALI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

27 novembre 2001, protocollo 33215 (IPSEMA);
27 novembre 2001, protocollo 32843 (INPS);
27 novembre 2001, protocollo 33234 (IPOST);
30 novembre 2001, protocollo 34120 (IPOST);
28 novembre 2001, protocollo 33691 (ENPALS);
28 novembre 2001, protocollo 33312 (INAIL);
30 novembre 2001, protocollo 33801 (INPDAI);
30 novembre 2001, protocollo 33809 (INPDAP);
30 novembre 2001, protocollo 33780 (INPDAI, IPSEMA, INPS, IPOST, ENPALS, INAIL e INPDAP concernente il programma straordinario di cessione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive integrazioni e modificazioni).

Allegato 2

ELENCO DEI BENI INCLUSI NEI DECRETI DIRIGENZIALI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO NON OGGETTO DI TRASFERIMENTO ALLA S.C.I.P. - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.

Decreto dirigenziale 28 novembre 2001, protocollo 33691 (ENPALS): Allegato A;
Decreto dirigenziale 27 novembre 2001, protocollo 32843 (INPS): Allegato B;
Decreto dirigenziale 28 novembre 2001, protocollo 33312 (INAIL);


Allegato B
Decreto dirigenziale 29 novembre 2001, protocollo 33780 (Programma straordinario di cessione):

Allegato 3

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ S.C.I.P. - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E GLI ENTI INDIVIDUATI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, PER IL PERIODO TRA LA DATA DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI O DELL'ACCENSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351.

Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili nei decreti dell'Agenzia del demanio, in relazione agli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto:

(a) assumono la gestione e sono responsabili dell'ordinaria e straordinaria manutenzione;

(b) gestiscono i contratti di locazione, di assicurazione e gli altri contratti accessori in essere; per quanto riguarda in particolare, i contratti di locazione in essere: (I) si astengono dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, estendendone la durata, salvo ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, (II) si astengono, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili commerciali nel caso in cui il canone di locazione annuale sia inferiore al 6% del valore di mercato dell'immobile quale risultante dalla perizia ratificata dal comitato tecnico dell'Agenzia del territorio di concerto con l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

(c) tengono i rapporti con gli attuali locatari e con le altre controparti di cui ai contratti del precedente punto (b);

(d) in relazione agli immobili attualmente non locati, si astengono dallo stipulare nuovi contratti di locazione o altri tipi di contratti la cui stipula comporti il venir meno dello stato libero da persone e cose;

(e) assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti e ne sostengono gli oneri economici;

(f) in relazione ai beni immobili, esclusi quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le vendite ai sensi di legge e verificano la regolarità della documentazione presentata dai soggetti interessati all'acquisto;

(g) trasferiscono qualunque importo incassato a titolo di corrispettivo o di anticipazione a fronte della stipula di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare di compravendita sul conto intestato alla società di cartolarizzazione dalla stessa indicato;

(h) per lo svolgimento delle attività di vendita in relazione ai beni immobili, esclusi quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, percepiscono dalla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. una commissione pari al 2% del corrispettivo incassato al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto preliminare o definitivo di compravendita stipulato;

(i) per lo svolgimento delle attività di gestione, percepiscono dalla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. una commissione pari a qualunque importo incassato per canoni di locazione al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, fatta eccezione per il 10% degli importi relativi ai canoni di locazione dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;

(j) agiscono in buona fede e con la diligentia quam suis nell'esecuzione di tutto quanto precede.

Allegato 4

ELENCO SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI, AI SENSI DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO, DA PARTE DI CIASCUNO DEGLI ENTI INDIVIDUATI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI CHE SARÀ SOTTOSCRITTO CON LA S.C.I.P. - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.

(a) Impegno a gestire i beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

(b) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, impegno a (I) effettuare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assumendosene le relative responsabilità, (II) preservarne il valore economico, (III) gestire i contratti connessi e, ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e risolverli, (IV) gestire le procedure di vendita in conformità con quanto previsto nel decreto di cui all'art. 3, primo capoverso, del presente decreto e con il programma dell'operazione (business plan) concordato nell'ambito del contratto di gestione, (V) agire, in forza della procura rilasciata a suo favore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, in nome e per conto della S.C.I.P.
Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., (VI) porre in essere ogni altra attività prevista dalla legge e dai documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, (VII) collaborare pienamente con i soggetti incaricati della vendita dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, fornendo agli stessi la documentazione in proprio possesso, (VIII) tutelare, per quanto possibile, in relazione alla propria qualità di soggetto incaricato della gestione di tutti i beni e della vendita degli stessi, fatta eccezione per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, gli interessi economici e giuridici della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., (IX) gestire, rinnovare, modificare e risolvere qualunque contratto accessorio, (X) astenersi dall'effettuare la compensazione di debiti della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. nei propri confronti con propri crediti nei confronti della stessa, (XI) garantire ai conduttori il pacifico godimento dei beni immobili locati, (XII) astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti che non siano locati alla data del presente decreto, (XIII) astenersi dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, (XIV) astenersi dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili commerciali nel caso in cui il canone di locazione annuale non sia pari o superiore ad una data percentuale sul valore dell'immobile, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, (XV) astenersi dal violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione;

(c) impegno (I) a dare istruzioni in relazione ai lavori da effettuarsi in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, (II) di vigilanza rispetto alle attività poste in essere da qualunque consulente o subappaltatore che egli abbia incaricato, e (III) a rendersi responsabile nei confronti della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. delle attività poste in essere dai consulenti e subappaltatori;

(d) impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto fino alla vendita finale di tali beni;

(e) in relazione alla vendita di ciascuno degli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, impegno a raccogliere, predisporre e mantenere a disposizione della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. e/o dei soggetti dalla stessa designati e/o dei propri subappaltatori nelle ipotesi in cui questi siano nominati (I) tutti i contratti e gli altri documenti rilevanti in relazione allo stato di fatto e di diritto degli immobili, e (II) tutti i documenti attestanti diritti di terzi o limitazioni di qualunque tipo, ivi inclusi i diritti di pegno, di ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi;

(f) impegno ad inviare, con cadenza periodica, alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. e/o ai soggetti dalla stessa designati una comunicazione contenente alcuni dati ed informazioni in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

(g) impegno a porre in essere qualunque azione necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ivi inclusi: (I) l'impegno ad aggiornare con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente, (II) l'impegno ad adottare e modificare, secondo quanto di volta in volta necessario, le tabelle millesimali, e (III) l'impegno a svolgere qualsiasi formalità necessaria presso le autorità competenti;

(h) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, impegno a (I) mantenere la copertura assicurativa attualmente in essere, (II) rinnovare, rinegoziare, modificare e integrare le polizze assicurative, (III) provvedere al puntuale pagamento dei premi dovuti in base alle stesse, (IV) nominare la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. quale beneficiario e assicurato principale in relazione alle polizze assicurative stipulate, e (V) fornire qualunque informazione rilevante in relazione alle polizze assicurative in essere e a quelle di volta in volta stipulate;

(i) impegno a mantenere a disposizione della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. tutti i contratti, i registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli immobili trasferiti e relativi alla propria attività;

(j) garanzia che (I) qualunque sub-appaltatore o consulente incaricato o nominato dallo stesso sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali, e (II) qualunque amministratore di condominio sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali;

(k) impegno a tenere la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. indenne e manlevata rispetto a qualunque costo o spesa che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o attribuibile a, o fondata su: (I) danni agli immobili e/o nei confronti di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di cui al punto (h) che precede; (II) danni lamentati da terzi in relazione ai contratti attinenti agli immobili; (III) mancato rispetto da parte sua o da parte dei propri consulenti, dipendenti e delle persone incaricate delle attività di manutenzione, della normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e salute; (IV) violazione di qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione garantito dalla legge; (V) qualunque inadempimento relativo ai contratti di locazione dei beni immobili trasferiti e ai contratti di gestione stipulati prima della data del presente decreto; (VI) mancato rispetto delle procedure di vendita; (VII) violazione di qualunque diritto concesso dalla legge ai conduttori dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1, fatta eccezione per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;
(VIII) violazione delle disposizioni di legge relative alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali; e (IX) inadempimento da parte propria degli altri obblighi previsti dal contratto di gestione;

(l) impegno a nominare un subappaltatore nelle ipotesi in cui ciò sia richiesto dal contratto di gestione;

(m) impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni (I) con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto, (II) nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni di legge relative ai beni di valore storico, di cui al decreto n. 490 del 29 ottobre 1999, (III) nel rispetto, in relazione alle procedure di vendita, dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, e (IV) nel rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile in relazione ai servizi svolti;

(n) impegno a (I) mantenere i rapporti con gli attuali locatari dei beni immobili trasferiti e con le controparti degli altri contratti accessori, (II) rappresentare la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. nelle riunioni condominiali, (III) corrispondere alla scadenza dei contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di mancato rinnovo, l'indennità di avviamento ai conduttori; (IV) proseguire l'attività di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti, (V) attivarsi per il recupero degli importi non pagati e dovuti a titolo di canoni di locazione dai conduttori degli immobili trasferiti, e (VI) sostenere i costi connessi con le attività di cui ai precedenti punti (IV) e (V);

(o) impegno ad assumere, a proprie spese, il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti e le procedure esecutive o concorsuali relative ai beni immobili trasferiti, assumendo anche la difesa tecnica della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.;

(p) impegno ad informare tempestivamente la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. di qualunque fatto, evento, o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul programma dell'operazione (business plan);

(q) impegno a corrispondere alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., qualunque importo incassato a titolo di corrispettivo o anticipazione a fronte della stipula di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare di compravendita;

(r) impegno a corrispondere, alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., una percentuale, da determinarsi nel contratto di gestione, degli importi incassati a titolo di canoni di locazione a valere sui beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trattenendo a titolo di corrispettivo ogni altro importo incassato a valere sui canoni di locazione;

(s) conferma, alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., in relazione agli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto (I) della legittima, piena ed esclusiva titolarità, alla data del presente decreto, e (II) del pieno possesso alla data del presente decreto; dichiarazione alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.;

(t) dichiarazioni e garanzie in merito (I) al proprio status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma, (II) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (III) ai propri poteri di stipula del contratto di gestione e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;

(u) dichiarazioni e garanzie in merito (I) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di gestione e l'assunzione dei connessi obblighi, (II) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà per proprio conto il contratto di gestione, (III) al fatto che la conclusione del contratto di gestione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi ad esso relativi, (IV) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilità di immunità o privilegi;

(v) conferma della piena conoscenza dell'ordine di priorità previsto per i pagamenti da parte della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., o suoi incaricati, a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e/o dismissione degli immobili o altre operazioni connesse alla cartolarizzazione;

(w) altri impegni e/o dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini dei rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

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