Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale 1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali é operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza".

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, é il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte delle legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2.
Istituzione dell'IPSEMA

1. É istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 é trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonché, fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.

4. L'Istituto é iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed é inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Note all'art. 2: - Gli articoli 31 e 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificati, così recitano: "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai pricipi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).

Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), é consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".

"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;

c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità.

Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.

4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità é disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".

- Il comma 6 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che: "Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".

- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La categoria prima della tabella ad essa allegata elenca gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza esclusi dalla soppressione prevista dalla detta legge.

- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

La tabella B riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accenzione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.

- La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

Art. 3. (1) (3) (4) (5)
Ordinamento degli enti

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto é determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti: a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente é nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri é adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;
nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. ( Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP é composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL é composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS.) Il consiglio dell'IPSEMA é composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. (3)

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio é composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti é comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione é incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, é composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti é nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, suIla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci é disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge é composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

AGGIORNAMENTO

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che "la rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dal comma 4 del presente articolo, é ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno".

Art. 4.
Istituzione dell'INPDAP

1. É istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico con sede in Roma, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. L'INPDAP, secondo criteri di economicità ed imprenditorialità, svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono all'omonimo ente e le altre funzioni di cui al presente titolo.

2. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

3. É confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.
Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono.

4. Al fine di consentire all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità con cui le amministrazioni statali versano all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente.

5. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione, da parte dell'INPDAP, dei compiti di erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto comunque spettanti ai dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

Art. 5.
Ordinamento dell'INPDAP

1. L'INPDAP é iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed é inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni, oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto é collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. L'INPDAP é organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma 2.
A tale scopo l'Istituto può stipulare apposite convenzioni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l'esercizio di tale attività. L'lNPDAP può attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio.

4. La dotazione organica provvisoria dell'INPDAP é costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonché delle unità di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Note all'art. 5: - Per la tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, vedasi in nota all'art. 2.

- Per la tabella allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, vedasi in nota all'art. 2.

- Per il titolo della citata legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda in nota all'art. 2.

- Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 3.

- L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così recita: "Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, é fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, é fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali, prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".

- L'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), così recita: "Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, é esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".

Art. 6.
Personale dell'INPDAP

1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell'art. 4 é trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.

2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, é trasferito all'INPDAP. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso é attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore.

3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica.
All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilità.

4. Il personale di cui al comma 1 é iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 può optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'lNPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato.

6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'lNPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP é succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.

Note all'art. 6: - L'art. 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento nella Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici), é il seguente: "Art. 5. - La ragioneria centrale presso le direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza é ripartita in due ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e ragioneria centrale presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive direzioni generali".

- La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca: "Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali".

- L'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per il titolo si veda in nota all'art. 2), é il seguente: "Art. 13 (Indennità di anzianità). - All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso é ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi é ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art.6".

- La legge 29 gennaio 1994, n. 87, reca: "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti".

- La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".

- Il testo aggiornato del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), é pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 24 febbraio 1994.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale é disposta, per ciascuno degli enti stessi, una gestione commissariale.

2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per l'INPS e l'INAIL, nonché per le casse soppresse di cui all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla data di entrata in vigore del presente decreto é integrato secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.

4. I direttori generali degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti soppressi ai sensi del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni dalla medesima data si provvede al conferimento delle rispettive funzioni.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e all'lPSEMA, si applicano le disposizioni delle legge 9 marzo 1989, n. 88.

Nota all'art. 7: - Per il titolo della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 3.

 

Art. 8. (2)
Disposizioni finali

1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.

3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, é attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che é soppressa.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate ( con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DINI, Ministro del tesoro

URBANI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

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