Commissione parlamentare di controllo sull'attivitą degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.
38 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali; E m a n a Capo I Art. 1. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30
giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
"testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del
medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni
separate: 2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivita' protette di cui all'articolo 1 del testo unico. Art. 2. 1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico. 4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico. Art. 3. 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio. 2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse. 3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico. 4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli. 6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per mille. 7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 4 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e' pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti. 2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio e' quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato. 3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 7. 1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Art. 8. 1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.". Capo II Art. 9. 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. 2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. 3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. 4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento. 6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate. 7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. Art. 10. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa. 2. Per l'espletamento della sua attivita' la commissione si puo' avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Art. 11. 1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20. 2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico. Art. 12. 1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: Art. 13. 1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro
e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo
comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti
disposizioni: 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato. 6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. 7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. 8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. 9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. 10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b). 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile. 12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3. Capo III Art. 14. 1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni. Capo IV Art. 15. 1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. 2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti. Art. 16. 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti: 2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche. Art. 17. 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca
dati: Art. 18. 1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidita' derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita' o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. 2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo. 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22. 4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario. 5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22. Art. 19. 1. Gli organi del Casellario sono: 2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto
da: 3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola
volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i
seguenti compiti: 4. Il presidente: 5. Il dirigente responsabile del Casellario: Art. 20. 1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 21. 1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17. 2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilita' civile auto, incassati nell'anno di riferimento. Art. 22. 1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita' di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo. Capo V Art. 23. 1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno
alla contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite
consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di: 2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire. 3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina: 4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti. Art. 24. 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche', in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi. 2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3. Capo VI Art. 25. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. 2. Le modalita' operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Art. 26. 1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarita' assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attivita' concordati con I'INPS. Art. 27. 1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realta' produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore. Art. 28. 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. 3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento. 4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo. |