Commissione parlamentare per l'infanzia

Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il  diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il   Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalita').

1.  La  presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione   del   congedo   per  la   formazione  continua  e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il  coordinamento  dei  tempi  di funzionamento delle citta' e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.

Art. 2.
(Campagne informative).

1.  Al  fine  di  diffondere  la  conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e'   autorizzato  a  predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. 

Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3
(Congedi dei genitori).

1.  All'articolo  1  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro  di  cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono  riconosciuti  anche  se  l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1   dell'articolo  7  e  al  comma 2 dell'articolo  15   sono  estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre  1987,   n.  546,  madri  di  bambini nati a decorrere dal 1o gennaio   2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1    dell'articolo   7   e  dal  comma  2   dell'articolo  15  spettano limitatamente  ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2.  L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente  articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente  eccedere  il   limite  di dieci mesi, fatto salvo il disposto  del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)  alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il  periodo   di  astensione obbligatoria  di  cui  all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente   legge,  per  un  periodo   continuativo  o  frazionato  non superiore  a  sei   mesi;  b)  al  padre  lavoratore,  per  un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c)  qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera  b)   del  comma  1  e'  elevato  a  sette  mesi   e  il limite complessivo  delle  astensioni  dal  lavoro   dei  genitori  di cui al  medesimo comma e' conseguentemente elevato a undici mesi.
3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e'   tenuto,  salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore   di  lavoro  secondo  le  modalita'  e  i criteri definiti dai contratti  collettivi,  e  comunque  con  un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresi', di astenersi  dal   lavoro  durante  le  malattie  del  bambino  di   eta' inferiore a otto anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun  genitore,  dietro presentazione di certificato rilasciato da un  medico  specialista  del   Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.  La  malattia   del  bambino  che  dia luogo a ricovero ospedaliero  interrompe   il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5.  I  periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle  ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed   il   lavoratore  sono  tenuti  a  presentare   una  dichiarazione rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3.  All'articolo  10  della  legge  30  dicembre  1971, n. 1204, sono aggiunti,  in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni   in  materia  di contribuzione  figurativa,  nonche'  di riscatto ovvero di versamento dei   relativi   contributi   previsti   dal   comma  2,  lettera  b), dell'articolo  15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma  del  presente  articolo  possono  essere  utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal seguente:
"Art.  15.  -  1.  Le  lavoratrici  hanno  diritto   ad  un'indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento della retribuzione per tutto il periodo   di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro   stabilita  dagli articoli  4  e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.
2.  Per  i  periodi  di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
a)  fino  al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per  cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i  genitori  di  sei  mesi;  il  relativo  periodo,   entro  il limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
b)  fuori  dei  casi  di  cui  alla  lettera  a),   fino al compimento dell'ottavo  anno  di  vita  del  bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento della  retribuzione,  nell'ipotesi  in  cui  il  reddito   individuale dell'interessato  sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il   periodo   medesimo   e'  coperto  da   contribuzione  figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del  valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento,   salva   la   facolta'   di    integrazione   da   parte dell'interessato,  con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12   agosto  1962,  n.  1338,  ovvero  con   versamento  dei  relativi contributi  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i  periodi  di  astensione  per  malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, e' dovuta:
a)  fino  al  compimento  del  terzo  anno  di   vita  del bambino, la contribuzione figurativa;
b)  successivamente  al  terzo  anno  di  vita  del bambino e fino al compimento  dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dal comma 2, lettera b).
4.  Il  reddito  individuale  di  cui  al  comma   2,  lettera  b), e' determinato   secondo   i  criteri  previsti  in   materia  di  limiti
reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi   criteri   previsti   per   l'erogazione    delle  prestazioni
dell'assicurazione   obbligatoria   contro   le    malattie  dall'ente assicuratore  della  malattia  presso  il  quale  la lavoratrice o il
lavoratore  e'  assicurato  e  non  sono  subordinate   a  particolari  requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa".
5.  Le  disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei  confronti  dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione  o  dell'affidamento,  il minore abbia un'eta' compresa fra  sei  e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei  commi  1  e  2 del presente articolo, puo' essere esercitato nei primi  tre  anni  dall'ingresso  del minore nel nucleo familiare. Nei confronti  delle  lavoratrici  a domicilio e delle addette ai servizi domestici  e  familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30  dicembre  1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).

1.  La  lavoratrice  e  il  lavoratore  hanno  diritto ad un permesso retribuito  di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata  grave  infermita'  del  coniuge o di un parente entro il secondo  grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore  o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,  nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e  la  lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
2.  I  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici o privati possono richiedere,  per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie  individuate  ai  sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni. Durante tale periodo  il  dipendente  conserva  il posto di lavoro, non ha diritto alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo   di attivita' lavorativa.  Il  congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne'  ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero  al  versamento  dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli  eventuali  corsi  di  formazione  del  personale   che  riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza   sociale  e  per  le  pari  opportunita',   provvede  alla definizione  dei  criteri  per  la  fruizione  dei   congedi di cui al presente  articolo,  all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi  del  comma  2,  nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica  periodica  relativa  alla  sussistenza  delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.
(Congedi per la formazione).

1.  Ferme  restando  le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio  di  cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque  anni  di  anzianita'  di  servizio presso la stessa azienda o amministrazione,  possono  richiedere una sospensione del rapporto di lavoro  per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici  mesi,  continuativo  o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2.  Per  "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento  della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di  studio  di  secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3.  Durante  il  periodo  di  congedo per la formazione il dipendente conserva  il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo  non  e'  computabile  nell'anzianita'  di  servizio e non e' cumulabile  con  le  ferie,  con la malattia e con altri congedi. Una grave  e  documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti  dal  medesimo  decreto  di  cui  all'articolo   4, comma 4, intervenuta   durante   il  periodo  di  congedo,   di  cui  sia  data comunicazione  scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4.  Il  datore  di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per  la  formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate  esigenze  organizzative. I contratti collettivi prevedono le   modalita'  di  fruizione  del  congedo  stesso,   individuano  le percentuali   massime   dei   lavoratori   che   possono  avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale  facolta'  e  fissano  i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni.
5.  Il  lavoratore  puo'  procedere al riscatto del periodo di cui al presente  articolo,  ovvero  al  versamento  dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i  percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze  e  competenze  professionali.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e,  ove  necessario,  integrata,  accreditata secondo le disposizioni dell'articolo  17  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,  e  del  relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa  deve  consentire  percorsi  personalizzati,   certificati e riconosciuti  come  crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La  formazione  puo'  corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero  essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali  o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con  quanto  previsto  dal  citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce  il  monte  ore  da destinare ai congedi di cui al presente articolo,   i  criteri  per  l'individuazione  dei   lavoratori  e  le modalita'  di  orario  e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3.  Gli  interventi  formativi  che  rientrano  nei piani aziendali o territoriali  di  cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il  fondo  interprofessionale  per  la formazione continua, di cui al regolamento  di  attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4.   Le   regioni  possono  finanziare  progetti   di  formazione  dei lavoratori  che,  sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di  riduzione  dell'orario  di lavoro, nonche' progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalita' del presente comma  e'  riservata  una  quota,  pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio  decreto,  a  ripartire  fra  le  regioni  la predetta quota, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1.  Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,   del  codice  civile,  il  trattamento  di  fine   rapporto puo' essere anticipato  ai  fini  delle  spese  da sostenere durante i periodi di fruizione  dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della  presente  legge,  e  di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.  L'anticipazione  e'  corrisposta unitamente alla retribuzione relativa  al  mese  che  precede  la  data  di inizio del congedo. Le medesime   disposizioni   si   applicano   anche    alle   domande  di anticipazioni  per  indennita'  equipollenti  al  trattamento di fine rapporto,  comunque  denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2.  Gli  statuti  delle  forme pensionistiche complementari di cui al decreto   legislativo   21   aprile   1993,    n.  124,  e  successive modificazioni,  possono  prevedere  la possibilita' di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del   1993,  un'anticipazione  delle  prestazioni  per   le  spese  da sostenere  durante  i  periodi  di  fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del  lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.
(Prolungamento dell'eta' pensionabile).

1.  I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta'  di  pensionamento  obbligatoria.  La  richiesta   deve  essere comunicata  al  datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Capo III
FLESSIBILITA' DI ORARIO

Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilita' di orario).

1.  Al  fine di promuovere e incentivare forme di articolazione dellaprestazione  lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata una quota  fino  a  lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine  di  erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad  imprese  fino  a  cinquanta  dipendenti, in favore di aziende che applichino  accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la   flessibilita', ed in particolare:
a)  progetti  articolati  per  consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore  padre,  anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero  quando  abbiano  in  affidamento  o in adozione un minore, di usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli   orari  e  dell'organizzazione  del  lavoro,  tra  cui  part  time   reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b)  programmi  di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c)  progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del  periodo di astensione obbligatoria  o  dei  congedi  parentali,  con  altro   imprenditore o lavoratore  autonomo.  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono definiti i criteri e le  modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'
E DELLA PATERNITA'

Art. 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).

1.  L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori  in  astensione  obbligatoria  o facoltativa dal lavoro ai sensi  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente  legge,  puo'  avvenire  anche  con anticipo fino ad un mese rispetto   al   periodo  di  inizio  dell'astensione,   salvo  periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2.  Nelle  aziende  con  meno di venti dipendenti, per i contributi a carico  del  datore  di  lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratori in astensione ai sensi  degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come  modificati  dalla  presente  legge,  e'  concesso   uno  sgravio contributivo  del  50  per  cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della  lavoratrice  o  del  lavoratore  in  astensione   e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3.  Nelle  aziende  in  cui  operano lavoratrici autonome di cui alla legge  29  dicembre  1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di accoglienza del minore adottato  o  in  affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato,  per  un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

Art. 11.
(Parti prematuri).

1.  All'articolo  4  della  legge  30  dicembre  1971,   n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata   rispetto a quella presunta,  i  giorni  non goduti di astensione obbligatoria prima del parto  vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".

Art. 12.
(Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).

1.  Dopo  l'articolo  4  della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il seguente:
"Art.   4-bis.   -   1.   Ferma    restando   la   durata  complessiva dell'astensione  dal  lavoro,  le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi  dal  lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale  o   con esso convenzionato  e  il  medico  competente  ai fini della prevenzione e tutela  della  salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  della  sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le
parti  sociali,  definisce,  con proprio decreto da emanare entro sei mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei  lavori  ai  quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  della  sanita'  e per la solidarieta' sociale, provvede, entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad  aggiornare  l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).

1.  Dopo  l'articolo  6  della  legge  9  dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art.  6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o  di  grave  infermita'  della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2.  Il  padre  lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle   condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3.  Si  applicano  al  padre  lavoratore  le disposizioni di cui agli articoli  6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4.  Al  padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo  2  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,  per  il  periodo  di  astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Art.  6-ter.  -  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge  30  dicembre  1971,  n.  1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b)  in  alternativa  alla  madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in   vigore  della  presente  legge,  anche  alle   lavoratrici  madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

Art. 15.
(Testo unico).

1. Al  fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un decreto legislativo recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b)  esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c)  coordinamento  formale  del  testo  delle  disposizioni   vigenti, apportando,   nei   limiti   di  detto   coordinamento,  le  modifiche necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d)  esplicita  indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e)  esplicita  abrogazione  di  tutte  le rimanenti disposizioni, non richiamate,   con  espressa  indicazione  delle  stesse   in  apposito allegato al testo unico;
f)  esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal  Consiglio  dei  ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui  e'  allegato  il  parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni  parlamentari  permanenti,  che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in   vigore del decreto legislativo  di  cui  al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).

1.  L'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT) assicura un flusso informativo  quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione   attraverso   la   rilevazione sull'uso del  tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per eta'.

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

1.  Nei  casi  di  astensione  dal lavoro disciplinati dalla presente legge,   la   lavoratrice   e   il    lavoratore  hanno  diritto  alla conservazione  del  posto  di  lavoro  e,  salvo che espressamente vi rinuncino,  al  rientro  nella  stessa  unita'  produttiva   ove erano occupati  al  momento della richiesta di astensione o di congedo o in   altra  ubicata  nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al   termine   del  periodo  di  interdizione   dal  lavoro  previsto dall'articolo  4  della  presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo  che  espressamente  vi  rinuncino,  di  rientrare nella stessa unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del   periodo di gestazione  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge. 4. Sono  abrogate  le  disposizioni legislative incompatibili con la presente  legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre1977, n. 903.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di recesso).

1.  Il  licenziamento  causato  dalla  domanda  o dalla fruizione del congedo  di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e' nullo.
2.  La  richiesta  di  dimissioni  presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di  accoglienza  del  minore  adottato  o  in affidamento deve essere convalidata  dal  Servizio  ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,   n.  104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;
c)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  "puo' usufruire" e' inserita la
seguente: "alternativamente".

Art. 20.
(Estensione  delle  agevolazioni 
per  l'assistenza  a   portatori  di handicap).

1.  Le  disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  come  modificato  dall'articolo  19  della  presente   legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai  genitori  ed  ai  familiari  lavoratori,  con   rapporto di lavoro pubblico  o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un  parente  o  un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.

Capo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 21.
(Copertura finanziaria).

1.  All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato  in  lire  298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede,  quanto  a  lire  273  miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  20   gennaio 1998, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 marzo 1998, n. 52, concernente  il  Fondo  per  l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue  a  decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'

Art. 22.
(Compiti delle regioni).

1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo  36,  comma  3,  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, e successive  modificazioni,  qualora  non  vi abbiano gia' provveduto, norme  per  il  coordinamento  da  parte dei comuni degli orari degli esercizi  commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle  amministrazioni  pubbliche, nonche' per la promozione dell'uso del  tempo  per  fini di solidarieta' sociale, secondo i principi del presente capo.
2.  Le  regioni  prevedono  incentivi  finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei  piani territoriali  degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in   materia   di   progettazione  urbana,  di   analisi  sociale,  di comunicazione  sociale  e  di  gestione  organizzativa,  con   compiti consultivi  in ordine al coordinamento degli orari delle citta' e per la  valutazione  degli  effetti  sulle  comunita'  locali   dei  piani territoriali degli orari.
4.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze  in materia di formazione professionale,  le  regioni  promuovono  corsi  di   qualificazione  e riqualificazione  del  personale  impiegato  nella  progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura  al  pubblico  dei  servizi pubblici e privati, degli uffici della  pubblica  amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,   delle   attivita'  culturali  e  dello   spettacolo,  dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c)  criteri e modalita' per la concessione ai comuni di finanziamenti per   l'adozione   dei  piani  territoriali  degli orari e per la costituzione  di  banche  dei  tempi, con priorita' per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

Art. 23.
(Compiti dei comuni).

1.  I  comuni  con  popolazione  superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma   3,   della   legge  8  giugno  1990,   n.  142,  e  successive modificazioni,  secondo le modalita' stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e  comunque  non  oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di  cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3.  I  comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed e'  strumento  unitario  per  finalita'  ed  indirizzi, articolato in progetti,  anche  sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi  orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2.  I  comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad  individuare  un  responsabile  cui  e' assegnata la competenza in materia  di  tempi  ed  orari  e  che  partecipa   alla conferenza dei dirigenti,  ai  sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3.  I  comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4.  Il  sindaco  elabora  le linee guida del piano. A tale fine attua
forme  di  consultazione  con  le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonche' le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8  giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5.  Nell'elaborazione  del  piano  si  tiene  conto degli effetti sul traffico,  sull'inquinamento  e  sulla  qualita' della vita cittadina degli  orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico  dei  servizi  pubblici  e  privati, degli uffici periferici delle  amministrazioni  pubbliche, delle attivita' commerciali, ferme restando  le  disposizioni  degli  articoli  da  11  a 13 del decreto legislativo   31  marzo  1998,  n.  114,  nonche'   delle  istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6.  Il  piano  e'  approvato  dal  consiglio comunale su proposta del sindaco  ed  e'  vincolante  per l'amministrazione comunale, che deve adeguare  l'azione  dei  singoli  assessorati  alle  scelte   in  esso contenute. Il piano e' attuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25.
(Tavolo di concertazione).

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui   all'articolo   24,   il   sindaco    istituisce   un  tavolo  di concertazione, cui partecipano:
a)  il  sindaco  stesso  o,  per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti;
e)  un  dirigente  per  ciascuna  delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f)  rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola  impresa,  del  commercio,  dei  servizi,   dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h)  il  provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita' presenti nel territorio;
i)  i  presidenti  delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche' i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2.  Per  l'attuazione  del  piano  di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3.  In  caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco puo' emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4.  Le  amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare  gli  orari  di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5.  I  comuni  capoluogo  di provincia sono tenuti a concertare con i comuni   limitrofi,   attraverso   la   conferenza   dei  sindaci,  la riorganizzazione  territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).

1.  Le  articolazioni  e  le  scansioni  degli  orari   di apertura al pubblico  dei  servizi  della  pubblica amministrazione devono tenere conto  delle  esigenze  dei  cittadini  che  risiedono,   lavorano  ed utilizzano il territorio di riferimento.
2.  Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, puo' prevedere modalita'  ed  articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3.  Le  pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante  gli  orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di  attesa  piu'  brevi  e  percorsi  piu'  semplici per l'accesso ai servizi.

Art. 27.
(Banche dei tempi).

1.  Per  favorire  lo  scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo  dei  servizi  della citta' e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per avorire l'estensione della solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,  associazioni,  organizzazioni  ed  enti che intendano scambiare   parte   del  proprio  tempo  per   impieghi  di  reciproca solidarieta'  e  interesse,  gli  enti  locali  possono   sostenere  e promuovere  la  costituzione  di  associazioni denominate "banche dei tempi".
2.  Gli  enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare  attivita'  di  promozione,  formazione  e   informazione. Possono  altresi'  aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi  che  prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo  aiuto  a favore di singoli cittadini o della comunita' locale. Tali  prestazioni  devono  essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali degli enti locali.

Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta').

1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco   prevede   misure   per  l'armonizzazione   degli  orari  che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione   delle   emissioni  di  gas  inquinanti   nel  settore  dei trasporti.  Dopo  l'approvazione  da  parte del consiglio comunale, i piani  sono  comunicati  alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita'.
2.  Per  le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta', nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.  Le  regioni  iscrivono  le  somme  loro attribuite in un apposito capitolo  di  bilancio,  nel  quale  confluiscono  altresi' eventuali risorse  proprie,  da  utilizzare  per  spese  destinate ad agevolare l'attuazione  dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b)  progetti  presentati  da  comuni  che  abbiano   attivato forme di coordinamento  e  cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di  specifici  piani  di  armonizzazione  degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c)  interventi  attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5.  La  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8   del  decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il mese  di  febbraio,  per  l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al   comma  2 e per la definizione  delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono  invitati  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la  solidarieta'  sociale,  per la funzione pubblica, dei trasporti e della  navigazione  e  dell'ambiente,  il  presidente  della societa' Ferrovie dello Stato spa, nonche' i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6.  Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione  sui  progetti  di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
7.  All'onere  derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si  provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 2000

CIAMPI
D'Alema,   Presidente  del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro  per  la  solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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