Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI RIGUARDANTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E I RELATIVI VERSAMENTI, NONCHE' NORME DI UNIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI E DI MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI".

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE RAGIONI DELLA DELEGA

Il sistema tributario, come è noto, è caratterizzato da un elevato numero di tributi e di disposizioni normative che prevedono una molteplicità di adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese (oltre 200 milioni di documenti destinati annualmente agli uffici fiscali) e che comportano, considerata l’enorme massa di contribuenti (33 milioni di persone fisiche ed 1,5 milioni di società ed enti) una complessa gestione amministrativa (1.700 uffici e 70 mila dipendenti) ed un elevato numero di liti fiscali (3,2 milioni di ricorsi pendenti).

Pur tuttavia esso assicura annualmente circa 500 mila miliardi di entrate erariali e 100 mila di entrate locali, in virtù soprattutto dei meccanismi di autotassazione e di sostituzione d’imposta che riguardano circa il 97% delle entrate.

La situazione italiana va ben oltre, però, la complessità insita in un sistema che deve operare in una realtà economica sviluppata ed articolata; infatti sono state definite per ciascuno degli enti impositori (Stato, enti locali, enti previdenziali ed assistenziali, ecc.) regole ed adempimenti diversi, non coordinati tra loro, che rendono difficile il rispetto degli obblighi ai cittadini ed alle imprese.

All’elevata pressione fiscale si accompagna, quindi, un sistema che, anche per la numerosità degli adempimenti, induce un costo elevato per il Paese (il fisco sicuramente genera una parte dei 35/40 mila miliardi di costi burocratici delle imprese).

Sotto il profilo dell’efficienza e della tempestività, va rilevato che gli uffici sono prevalentemente occupati ad effettuare controlli formali sulla mole di documenti che ad essi pervengono annualmente e svolgono controlli di tipo sostanziale sui contribuenti in modo insufficiente, per numero e per qualità, rispetto alle esigenze poste da una diffusa e rilevante evasione fiscale e contributiva. Inoltre, sussistono carichi di lavoro arretrati difficili da smaltire che generano pesanti riflessi sui cittadini (ritardi nei rimborsi, richieste di documenti dopo anni dalla presentazione delle dichiarazioni, ecc.).

Esempio particolarmente rilevante e significativo della macchinosità e della inefficienza del sistema attuale è costituito dall’esame delle dichiarazioni fiscali che, già oggi, per oltre il 75% vengono gestite attraverso intermediari (commercialisti, CAAF, associazioni di categoria, ecc.), che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli. Infatti tali dichiarazioni, presentate su modelli cartacei all’amministrazione finanziaria tramite i comuni od il servizio postale, devono essere trasferite su supporto magnetico ai fini delle elaborazioni dell’anagrafe tributaria e richiedono, oltre ai controlli automatici, anche un’attività di verifica presso i centri di servizio per rimuovere gli errori commessi dai contribuenti. Tali operazioni, che coinvolgono organismi diversi, dovrebbero completarsi in 18 mesi dalla presentazione delle dichiarazioni, ma in genere comportano tempi ben più lunghi a causa di numerosi adempimenti amministrativi (richiesta di pareri, stipula di contratti, definizione dei criteri di selezione delle dichiarazioni da controllare, ecc.) e degli arretrati relativi ad annualità precedenti.

LA DELEGA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 134, DELLA LEGGE N. 662 DEL 1996

La legge collegata alla Finanziaria ’97 (legge 662/96, art. 3 comma 134) ha affidato al Governo una delega specifica per emanare decreti legislativi volti a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti.

Lo schema di decreto legislativo predisposto prevede, a tal fine:

Unificazione delle dichiarazioni.

Viene prevista l’unificazione delle attuali dichiarazioni dei redditi ed IVA; inoltre, se i contribuenti hanno anche svolto, nel corso dell’anno, adempimenti come sostituti d’imposta per meno di 10 soggetti diversi - dipendenti od altri percettori (commercialisti, consulenti, notai, ecc.) - possono con la stessa dichiarazione indicare anche i dati relativi alle ritenute effettuate ed evitare di presentare la dichiarazione come sostituto d’imposta (mod. 770). Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata i soggetti all'IRPEG con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

In tal modo la gran parte dei contribuenti (artigiani, commercianti, professionisti, piccole imprese) presenterà una sola dichiarazione, mentre solo un esiguo numero di soggetti (400 mila circa) dovrà presentare anche un modello come sostituto d’imposta.

Per i contribuenti si unificano gli adempimenti connessi attualmente a tre diverse scadenze, mentre per l’amministrazione finanziaria si riducono del 25% le dichiarazioni da gestire annualmente (7,2 milioni di dichiarazioni in meno) con benefici in termini di riduzione di attività (protocollazione, archiviazione, ecc.) e di migliore qualità dei dati gestiti (riduzioni di errori e di incongruenze nelle informazioni).

La dichiarazione unificata conterrà, inoltre, le informazioni necessarie alla liquidazione ed al controllo dell’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (che formerà oggetto di separato decreto) senza determinare nuovi adempimenti ed ulteriori costi di gestione e costituirà, quindi, la rappresentazione complessiva della posizione fiscale del contribuente verso l’amministrazione finanziaria e verso gli enti regionali e previdenziali.

Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione unica viene mantenuto fermo quello attualmente previsto per la dichiarazione dei redditi.

Si è, inoltre, introdotta - per i contribuenti che, in relazione alla particolare attività svolta, sono strutturalmente in credito per l’IVA - la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’ IVA anteriormente alla presentazione della dichiarazione unificata: in tal modo non si generano ritardi nell’erogazione dei rimborsi connessi allo slittamento da febbraio a maggio della presentazione della dichiarazione con l’evidenza del credito maturato.

Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni

Attualmente le dichiarazioni vengono inviate dai contribuenti agli uffici finanziari avvalendosi del servizio postale o tramite i Comuni di residenza; solo in pochi casi è ammessa la presentazione diretta agli uffici. Tali dichiarazioni, per oltre il 75% compilate con sistemi informatici, devono essere protocollate e successivamente affidate ad organismi esterni all’amministrazione finanziaria per acquisire i dati su supporti magnetici ai fini delle elaborazioni dell’anagrafe tributaria.

Le nuove modalità di presentazione prevedono che il contribuente possa, in alternativa:

Le società, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, se non si avvalgono di un intermediario, devono presentare direttamente le proprie dichiarazioni utilizzando anch’esse il servizio telematico predisposto dall’amministrazione.

La documentazione di base delle dichiarazioni sarà conservata dai contribuenti e non più allegata alla dichiarazione, ferma restando la facoltà per l’amministrazione di richiederne copia.

Le nuove modalità consentono, pertanto, di utilizzare in modo esteso gli investimenti informatici effettuati dal Ministero delle Finanze, dalle banche e dall’Ente poste italiane, in modo da ridurre drasticamente i tempi per l'acquisizione delle informazioni da parte degli uffici, migliorare la qualità dei dati e ridurre i costi connessi al controllo delle dichiarazioni.

Presentazione tramite intermediario

L'intermediario, preventivamente abilitato dagli uffici delle entrate, predispone la dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal contribuente, e la trasmette all'anagrafe tributaria in via telematica. L’anagrafe tributaria, poi, controlla i dati trasmessi e, se questi sono formalmente corretti, mette a disposizione dell’intermediario - in via telematica - l’attestazione della dichiarazione e degli elementi di identificazione della dichiarazione ricevuta. L’intermediario, a sua volta, stampa l'attestazione, che contiene anche alcuni dati significativi della dichiarazione (reddito complessivo, versamenti, crediti, ecc.), e la consegna al proprio cliente che la conserva unitamente alla copia della dichiarazione ricevuta in precedenza dal proprio incaricato.

Presentazione tramite sportelli bancari e postali

I contribuenti, che non si avvalgono di intermediari, possono presentare la propria dichiarazione ad uno sportello bancario o postale.

La banca o l’ufficio postale rilascia al contribuente ricevuta della presentazione della dichiarazione; successivamente viene curata la rilevazione dei dati delle dichiarazioni, che entro 5 mesi dalla presentazione, sono inviati, in via telematica, all’amministrazione finanziaria.

Il servizio prestato dalle banche e dall’Ente poste italiane verrà svolto sulla base di apposite convenzioni.

Nuove modalità di controllo

Le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni consentono l'effettuazione dei controlli con tempi anticipati. Gli intermediari, infatti, possono controllare la correttezza formale delle dichiarazioni già nella fase di presentazione telematica; inoltre, le banche e l’Ente poste potranno eliminare gli errori di rilevazione dei dati attraverso l’utilizzo di idonee procedure di controllo nella fase di acquisizione delle dichiarazioni.

L’amministrazione finanziaria, quindi, potrà effettuare i controlli con i dati delle dichiarazioni degli anni precedenti e con i versamenti, comunicando gli esiti contabili (pagamenti carenti o rimborsi) ai contribuenti prima della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, in modo da evitare il ripetersi di errori o comportamenti non corretti.

I dati delle dichiarazioni verranno inoltre elaborati per individuare automaticamente, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, le dichiarazioni da sottoporre ad ulteriori riscontri da parte dei centri di servizio anche attraverso richieste di documentazione al contribuente. I criteri selettivi si baseranno, oltre che sui dati delle singole dichiarazioni, anche su incroci con i dati di altre dichiarazioni (ritenute) e con informazioni provenienti da altri enti (oneri deducibili) o in possesso dell’anagrafe tributaria. Tali controlli dovranno essere eseguiti, comunque, entro due anni dall’anno di presentazione della dichiarazione, mentre attualmente si protraggono in molti casi fino al termine di decadenza dell'attività di accertamento (cinque anni).

L’attività di controllo sostanziale sulla posizione del contribuente verrà effettuata entro quattro anni (anzichè cinque anni) dalla presentazione della dichiarazione.

Unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali

Sono state adottate misure per allineare le basi imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, relative al lavoro dipendente, per semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro e unificare le certificazioni dei compensi e delle ritenute (attuali mod. 101 e O1M), nonché per predisporre una sola dichiarazione annuale per il fisco, per l’INPS (attuali mod. 770 ed O3M) e per l’INAIL.

Per le altre categorie di contribuenti (artigiani, commercianti, professionisti) le basi imponibili fiscali (redditi, volumi d’affari) già costituiscono riferimento per commisurare i contributi ai fini previdenziali. Le nuove misure consentono di determinare in sede di dichiarazione unica anche i contributi da versare.

Versamenti unificati con compensazione e rateazione

Attualmente i contribuenti versano le imposte ed i contributi, compresi quelli relativi ai propri dipendenti, attenendosi a modalità e scadenze diversificate. Ad esempio, l’IVA mensile si versa il giorno 18, le ritenute fiscali i giorni 15 e 20, i contributi INPS il giorno 20, il saldo IRPEF il 31 maggio, il saldo INPS il 20 giugno, i premi assicurativi INAIL il 20 febbraio.

Anche le modalità di pagamento sono diversificate: l’INPS invia una modulistica precompilata, l'amministrazione finanziaria utilizza lo strumento del conto fiscale, le regioni incassano i tributi attraverso il fisco, l’INPS e le casse autonome di previdenza riscuotono per proprio conto.

Per quanto riguarda le scadenze di versamento, è prevista una loro aggregazione in modo da da non ridurre i tempi a disposizione dei contribuenti per i loro adempimenti contabili e da bilanciare gli effetti degli spostamenti di scadenza rispetto alla situazione attuale.

Le nuove scadenze, pertanto, vengono:

In tal modo i versamenti annuali si riducono da 60 a 15.

Relativamente alle nuove modalità di esecuzione dei pagamenti, i contribuenti potranno:

Un ulteriore elemento di flessibilità nei pagamenti deriverà dalla possibilità di rateizzare nell’arco dell’anno i versamenti di acconto.

Va infine rilevato che nessun ritardo è previsto nell’afflusso dei relativi fondi agli Enti impositori ed, in particolare, agli enti previdenziali che potranno ottenere, nei medesimi termini oggi previsti, gli importi versati dai contribuenti.

ANALISI DELLA NORMATIVA

Il presente decreto legislativo è articolato in quattro capi. Il capo I (artt. da 1 a 12) contiene disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Il capo II (artt. da 13 a 16) contiene disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni. Il capo III (artt. da 17 a 29) contiene disposizioni in materia di riscossione. Il capo IV (artt. 30 e 31) contiene disposizioni in materia di rimborsi.

Le disposizioni contenute nel capo I modificano la normativa in materia di accertamento delle imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto recata, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di consentire l’unificazione delle dichiarazioni ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi, prevedendo anche nuovi termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Gli articoli da 1 a 7 modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In particolare il decreto delegato sostituisce:

- gli articoli 3, 5 e 6 del citato decreto n. 600 del 1973 che prevedono gli obblighi di documentazione relativi alla presentazione della dichiarazione. I predetti articoli, nella nuova formulazione, stabiliscono che le dichiarazioni debbano essere inviate alla amministrazione finanziaria senza alcun allegato, in quanto l’invio della documentazione cartacea risulta incompatibile con il nuovo sistema di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni. La documentazione esplicitamente prevista nei predetti articoli, nonché quella che l’amministrazione finanziaria individuerà di volta in volta con i decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dovrà essere conservata dal contribuente fino alla scadenza del termine per l'accertamento previsto dall’articolo 43 del decreto n. 600 del 1973 e, a richiesta dell’ufficio competente, dovrà essere esibita o trasmessa alla amministrazione finanziaria per consentire l’esecuzione dei controlli necessari;

- l’articolo 7 del decreto n. 600 del 1973, concernente le dichiarazioni dei sostituti di imposta, in coerenza a quanto già previsto in ordine al contenuto delle altre dichiarazioni, eliminando la individuazione puntuale degli elementi che devono essere indicati nelle dichiarazioni. E’ stabilito, infatti, che la dichiarazione deve indicare gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’ammontare dei compensi, delle ritenute, dei contributi e dei premi. E’ altresì prevista l’indicazione di ogni altro elemento necessario per l’effettuazione di controlli; al riguardo, ove necessario, potranno essere richiesti, ad esempio, i dati utili per l’individuazione dei sostituiti. E’ stato esplicitamente previsto che la dichiarazione dei sostituti di imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e dei premi dovuti all’INAIL ed altri enti e casse in riferimento ai propri lavoratori dipendenti;

- l’articolo 8 del decreto n. 600 del 1973, stabilendo nuove modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni. In particolare:

Analogo intervento normativo è stato effettuato per sanare le dichiarazioni IVA non sottoscritte (articolo 11, comma 1, lettera e), che reca modifiche all’articolo 37 del decreto n. 633 del 1972). Per effetto di tali modifiche la regolarizzazione rende valida a tutti gli effetti la dichiarazione non sottoscritta, compreso il riconoscimento dei crediti eventualmente spettanti. L’articolo 14, comma 1, lettera b), modifica, conseguentemente, l’articolo 55, secondo comma, del decreto n. 633 del 1972;

- l’articolo 9 del decreto n. 600 del 1973, stabilendo nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni. In particolare:

Il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IVA (quando non deve essere presentata la dichiarazione unificata) è stabilito dall’articolo 28 del decreto n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del presente decreto nel periodo dal 1° febbraio al 15 marzo.

Per consentire il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni precedentemente illustrati sono stati anche rivisti i termini per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei modelli di dichiarazione. In particolare:

Con riferimento al termine di trasmissione in via telematica, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni presentate dagli eredi dei contribuenti deceduti nei quattro mesi precedenti alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa (ai quali si applica una proroga di sei mesi), nell’articolo 8, comma 1, lettera d) è stato esplicitamente previsto che la trasmissione debba avvenire entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

L’articolo 8, comma 1, lettera a), ha modificato l’articolo 10 del decreto 29 settembre 1973, n. 600, concernente gli obblighi di dichiarazione nei casi di liquidazione precisando che le società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi devono presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data da cui ha effetto la deliberazione della messa in liquidazione entro quattro mesi da tale ultima data solo se il liquidatore è nominato dall'autorità giudiziaria. Tale obbligo non deve, quindi, essere, osservato in presenza di un semplice accordo liquidatorio tra i soci, evitando così che i contribuenti possano incorrere, anche per mera dimenticanza, nelle sanzioni applicabili a fronte dell’inadempimento di un obbligo che per l’amministrazione finanziaria non si è rivelato particolarmente utile in termini di controllo.

L’articolo 7, ha modificato l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata annuale nei riguardi dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I predetti soggetti sono tenuti a presentare un’unica dichiarazione, che include quella dei redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e quella dei sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti. La previsione dell’inclusione della dichiarazione del sostituto d’imposta che abbia non più di dieci "dipendenti o collaboratori" in una sezione della dichiarazione dei redditi - contenuta nell’articolo 3, comma 134, lettera a), n. 2, della legge n. 662 del 1996 - è stata interpretata nel senso che la locuzione "dipendenti o collaboratori" sia da ritenere formulata in senso atecnico e che con la stessa si intendesse far riferimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state effettuate ritenute alla fonte. D’altra parte, un’eventuale interpretazione strettamente letterale porterebbe a conseguenze contrastanti con le finalità di semplificazione perseguite dalla normativa di delega. Basti pensare, a tale riguardo, al caso di un sostituto d’imposta con tre dipendenti o collaboratori che abbia erogato anche somme assoggettate a ritenuta ad un soggetto diverso da quelli predetti: in tal caso, ove si ricorresse alla detta interpretazione letterale, il sostituto dovrebbe presentare due dichiarazioni, l’una all’interno di quella unificata annuale e l’altra autonoma entro il termine di cui all’articolo 9, quinto comma, del decreto n. 600 del 1973, così come sostituito dal presente decreto. La menzionata dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e dei premi dovuti all’INAIL, e potrà riferirsi in futuro anche all'imposta prevista dall’articolo3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ovviamente, l’unificazione delle dichiarazioni non altera i meccanismi di determinazione dei contributi previdenziali né i principi assicurativi che sono alla base della determinazione dei premi INAIL. In tal modo come si è già detto, la maggior parte dei contribuenti (artigiani, commercianti, professionisti, piccole imprese) presenterà soltanto una dichiarazione, mentre l’obbligo di presentare distinte dichiarazioni ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi sussisterà solo per i soggetti all’IRPEG con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. I sostituti d’imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte per più di dieci soggetti dovranno presentare, oltre alla dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e IVA, anche una separata dichiarazione in qualità di sostituti di imposta. In ogni caso la dichiarazione del sostituto di imposta (inclusa o meno nella dichiarazione unica) varrà anche ai fini contributivi ed assicurativi.

Il nuovo testo dell'articolo 12 disciplina le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata annuale, prevedendo che le medesime possano essere presentate alla banca o all’ufficio postale, ovvero trasmesse in via telematica per il tramite di intermediari ovvero, per le grandi società, direttamente dalle stesse. In particolare si prevede che:

· il contribuente può presentare la propria dichiarazione, compresa quella unificata annuale, ad una banca o ad un ufficio postale, che effettueranno l’acquisizione dei dati e provvederanno, entro cinque mesi dalla data di scadenza di presentazione delle dichiarazioni stesse, alla trasmissione dei relativi dati in via telematica all’amministrazione finanziaria. I predetti organismi devono rilasciare al contribuente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione. La possibilità di presentare le dichiarazioni alle banche è stata esplicitamente introdotta dall’articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996, mentre la presentazione alle poste era prevista anche dalle disposizioni precedentemente in vigore. Vengono, invece, esclusi dal novero dei soggetti ai quali è possibile presentare le dichiarazioni i comuni, perché non si è ritenuto opportuno gravare tali enti dell’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica. Gli obblighi delle banche e dell’Ente poste, ovviamente, inclusi quelli relativi al vincolo della riservatezza già previsti dalla vigente normativa per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisirne i dati, verranno definiti in base ad apposite convenzioni approvate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

· il contribuente può affidare il compito di presentare le dichiarazioni (anche se materialmente da lui predisposta), compresa quella unificata annuale, ai soggetti incaricati di cui al comma 2 delle stesso art. 12. Si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni: gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i consulenti tributari; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (che possono provvedervi anche tramite altri soggetti individuati con decreto del Ministro delle finanze) di cui all’articolo 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. I centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti sono abilitati a trasmettere, oltre alle dichiarazioni modello 730, anche le dichiarazioni modello 740. Tutti i soggetti incaricati della trasmissione devono essere abilitati dall’amministrazione finanziaria. L’abilitazione è concessa dietro prestazione di idonee garanzie assicurative per il risarcimento delle sanzioni irrogate al contribuente a causa della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto di imposta. L’abilitazione è revocata in caso di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento di tale attività. Gli intermediari devono conservare la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, per la durata prevista dall’articolo 43, ed esibirla o trasmetterla su richiesta dell’amministrazione finanziaria. Ai contribuenti e ai sostituti d’imposta deve essere rilasciata copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti e, copia dell’attestazione con la quale l’amministrazione finanziaria comunica l’avvenuto ricevimento dei dati stessi;

· le società con capitale sociale superiore a cinque miliardi devono presentare direttamente le proprie dichiarazioni utilizzando il servizio telematico predisposto dall’amministrazione. Dette società devono conservare la copia cartacea della dichiarazione per la durata prevista dal citato articolo 43, nell’eventualità che ne venga richiesta la trasmissione o l’esibizione da parte dell’amministrazione finanziaria. Naturalmente qualora le stesse società si avvalgano dell’opera degli intermediari di cui al secondo comma dell’articolo 12, l’obbligo della trasmissione in via telematica incomberà su questi ultimi;

· la dichiarazione può essere presentata all’amministrazione finanziaria anche mediante spedizione dall’estero con raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La ricevuta della banca o dell’ufficio postale e della raccomandata spedita dall’estero ovvero la comunicazione dell’amministrazione finanziaria di ricevimento dei dati in via telematica costituiscono prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Le disposizioni contenute nel citato articolo 12 si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, vale a dire alle dichiarazioni:

- delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti, delle società d’investimento a capitale variabile (SICAV) e dei soggetti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l’articolo 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 469;

- delle società di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi;

- dei fondi pensioni.

L’articolo 9, comma 1, del presente decreto, ha sostituito l’art. 4, comma 8-bis, primo periodo, della legge 24 marzo 1993, n. 75, riguardante la facoltà dei sostituti d’imposta di prestare assistenza fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, prevedendo, per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti fino a venti, la facoltà di prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta.

Il comma 2 dello stesso articolo 9 ha sostituito il comma 15 dell’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante gli adempimenti del sostituto d’imposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria, stabilendo che questi ultimi devono trasmettere le dichiarazioni all’amministrazione finanziaria non più su supporti magnetici bensì in via telematica, con le modalità di cui all’articolo 12 del citato DPR n. 600 del 1973.

Con il comma 3 si ribadisce che restano ferme le disoisizioni vigenti in materia di attribuzione ai partiti politici del quattro per mille delle imposte sui redditi dovute.

L’articolo 10, comma 1, dispone che nella dichiarazione dei redditi deve essere determinato l’ammontare dei contributi e dei premi dovuti dai soggetti iscritti all'INPS (eccettuati i coltivatori diretti) e agli enti e casse individuati con decreto del Ministro delle finanze da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale e all’INAIL. L'articolo stabilisce, altresì, che la determinazione del contributo deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l’anno al quale si riferisce il contributo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme eventualmente già versate in ottemperanza alle vigenti disposizioni. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con il predetto decreto del Ministro delle finanze.

L’articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo, ha modificato:

· l’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in coerenza a quanto già previsto in ordine al contenuto delle altre dichiarazioni, eliminando l'indicazione puntuale degli elementi che devono essere indicati nelle dichiarazioni in questione al fine di rimuovere possibili vincoli legislativi a future semplificazioni della modulistica. In conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata annuale, si prevede che i contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dei sostituti d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte per un numero di soggetti non superiore a dieci, devono presentare la dichiarazione unificata annuale nei termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 9 e 12 del citato decreto n. 600 del 1973;

· l’articolo 30, primo comma, del decreto n. 633 del 1972, stabilendo che il versamento del saldo dell’imposta deve essere effettuato entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 15 marzo. Tale modifica si è resa opportuna al fine di evitare che i contribuenti siano costretti a predisporre in ogni caso la dichiarazione IVA anteriormente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione unificata annuale al fine di determinare l’imposta dovuta a titolo di conguaglio. La data del 15 marzo è connessa alla disposizione di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame che prevede che i versamenti delle imposte sono effettuati entro il giorno 15 del mese di scadenza;

• l'articolo 35-bis, per quanto riguarda i termini previsti per gli adempimenti da parte degli eredi degli obblighi che derivano dalle operazioni effettuate dai contribuenti deceduti;

• l'articolo 37, prevedendo la sottoscrizione a pena di nullità delle dichiarazioni annuali e nuove modalità di presentazione delle stesse da parte dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

L’articolo 12 del presente decreto, prevede che le disposizioni contenute nel capo I, si applicano relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999, con le seguenti eccezioni :

- la dichiarazione unificata annuale deve essere presentata dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a partire dall’anno 1998 con riferimento alla situazione fiscale relativa al 1997 e, dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, a partire dall’anno 2000 con riferimento alla situazione fiscale relativa al periodo d’imposta precedente;·

- i Caaf per le imprese e quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati dovranno trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall’anno 1998;

- per l’anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l’utilizzo di sistemi informatici sono presentate direttamente agli uffici su modello sintetico (PC); quelle redatte manualmente devono essere presentate per il tramite di una banca o di un ufficio postale, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 12 del citato decreto n. 600 del 1973.

I predetti termini possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze. Le date di decorrenza delle nuove dichiarazioni unificate sono state ragionevolmente stabilite, tenendo conto della complessità dei nuovi sistemi e della numerosità degli attori chiamati ad intervenire. Purtuttavia, valutate le difficoltà tecniche connesse con l’avvio dei nuovi meccanismi di dichiarazione, si è ipotizzata la possibilità per esigenze organizzative, di una modifica con decreto dei termini di decorrenza.

Le disposizioni contenute nel capo II - che si applicano alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 - modificano gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano la liquidazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il controllo formale delle dichiarazioni e i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi.

La trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all’amministrazione finanziaria, rendendo immediatamente disponibili i dati contenuti nelle stesse, consente l’adozione di nuove e più rapide modalità di controllo definite negli articoli 36-bis e 36-ter del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituiti dall'articolo 13 del presente decreto. Coerentemente, sono stati anticipati (articolo 15) di un anno i termini previsti per l’accertamento dal primo e secondo comma dell’articolo 43 del richiamato decreto, che di conseguenza coincideranno con quelli previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Il controllo delle dichiarazioni viene effettuato (articolo 13) in due fasi: la prima, consistente nella liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis), va effettuata entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, avvalendosi di procedure automatizzate. Si tratta di un controllo automatico eseguito sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria che consentirà:

· di correggere gli errori materiali nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonchè nel riporto delle eccedenze d’imposta, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

· di ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

· di controllare la rispondenza tra gli importi dichiarati ed i versamenti effettuati, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, l’amministrazione provvederà a renderlo noto al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare il ripetersi di errori, nonchè per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Tale informazione consente, inoltre, al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione. Nel caso in cui l’errore comporti un credito nei confronti dell’erario non si è prevista la possibilità di renderlo utilizzabile da parte del contribuente nei primi versamenti unificati possibili sia per le relative difficoltà tecniche, sia perchè altererebbe i meccanismi di controllo previsti, sia infine perchè gli uffici dell’amministrazione sgravati dagli attuali onerosi compiti connessi ai rimborsi, possono operare con tempestività nella restituzione di quanto versato in più dal contribuente.

La seconda fase del controllo formale è regolata dall’art. 36-ter del citato decreto n. 600 del 1973, e deve effettuarsi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulle dichiarazioni individuate in base a criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative degli uffici.

Secondo il menzionato articolo, senza pregiudizio dell’azione accertatrice, gli uffici effettuano un controllo anche sulla base dei documenti appositamente richiesti ai contribuenti, ciò consentirà:

· di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

· di escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta, nonchè le deduzioni dal reddito non spettanti sulla base degli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

· di determinare i crediti d’imposta spettanti;

· di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituiti d’imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte.

E’ stato confermato il potere dell’ufficio di liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’art. 1, comma 4, lettera d), del citato decreto n. 600 del 1973, presentati per lo stesso anno d’imposta dal medesimo contribuente.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 36-bis, l’esito del controllo formale sarà reso noto al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte o delle ritenute alla fonte, dei contributi o dei premi dichiarati. Il contribuente o il sostituto potranno eventualmente comunicare all’amministrazione finanziaria dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale. Disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 14, che apporta modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 in materia di liquidazione dell'IVA.

Le disposizioni del capo III introducono innovazioni significative in materia di riscossione dei tributi ed, in particolare, nei rapporti tra Fisco, Previdenza e contribuenti, consentendo la realizzazione di rilevanti semplificazioni negli adempimenti fiscali e parafiscali.

Anzitutto, si procede ad una riduzione del numero delle scadenze di pagamento fiscali e contributive gravanti su lavoratori autonomi ed imprese.

Con il decreto in esame le scadenze dei versamenti periodici (ritenute fiscali, IVA, contributi previdenziali) vengono fissate in un unico giorno del mese e si mantengono i termini dei versamenti fiscali in acconto e in saldo, facendo confluire su tali termini le analoghe scadenze contemplate dalla legislazione previdenziale ed assistenziale.

Inoltre, la possibilità di compensare situazioni debitorie e creditorie con i diversi enti destinatari dei versamenti unificati costituisce una novità che viene incontro alle esigenze dei contribuenti su una questione di primaria importanza.

Per la prima volta, infatti, viene consentito di operare compensazioni non solo fra le diverse imposte sui redditi, ma anche fra ciascuna di esse, l'IVA, l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le somme dovute agli enti previdenziali. Questa agevolazione, ovviamente, riguarderà prevalentemente i soggetti IVA e permetterà finalmente di risolvere gli annosi e ben noti problemi connessi alla gestione dei rimborsi.

Si è, per altro, tenuto conto degli attuali vincoli di cassa, prevedendo l'operatività dell'unificazione dei modelli e delle scadenze di pagamento già a partire dal 1° gennaio 1998, e graduando, a seconda delle caratteristiche delle varie categorie di soggetti (persone fisiche, società di persone, persone giuridiche), la possibilità di compensazione.

In ogni caso, in conseguenza delle innovazioni illustrate, gli operatori economici interessati beneficeranno di un significativo ridimensionamento dei costi amministrativi connessi alla gestione dei versamenti fiscali e contributivi. Ulteriori benefici scaturiranno poi dalla facoltà di utilizzare per i versamenti fiscali e previdenziali strumenti di pagamento alternativi al contante, come bancomat e carte di credito.

Si ammette infine il pagamento rateale, con applicazione di un tasso di interesse di misura piuttosto contenuta, al fine di rendere effettiva, e non meramente teorica, l'opzione della dilazione.

Il sistema così delineato si avvarrà, a regime, degli sportelli bancari, ma la natura e le caratteristiche del rapporto attualmente esistente fra lo Stato e gli istituti bancari sono state sottoposte ad ampia rivisitazione. E' prevista, infatti, la stipulazione di convenzioni con le banche, allo scopo di delegificare gli aspetti di dettaglio dei suddetto rapporto, fermo restando che, in funzione di garanzia dell'interesse pubblico, tali convenzioni devono essere approvate con decreto ministeriale.

E' opportuno sottolineare che la gestione del nuovo sistema dovrà garantire una rapida ed efficiente ripartizione delle somme riversate dalle banche fra i vari enti destinatari, ai quali dovranno pervenire, contemporaneamente, anche i dati relativi ai versamenti. A tal fine è prevista la costituzione di un'apposita struttura di gestione da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Ciò premesso si provvede di seguito ad illustrare le singole disposizioni del capo III.

L' articolo 17 individua nei titolari di partita IVA i soggetti cui è indirizzato il nuovo sistema di versamenti unitari in quanto è proprio per tali soggetti che emerge la necessità di riordinare i termini di pagamento e di prevedere, per lo stesso periodo di imposta, la compensazione.

Si procede inoltre ad identificare l'ambito oggettivo di applicazione della norma, che ricomprende le imposte sui redditi, l'IVA, le relative imposte sostitutive, l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i contributi previdenziali ed assistenziali. In relazione a questi ultimi, si è avuto cura di fare riferimento, oltre che ai contributi dovuti da artigiani e commercianti, anche a quelli recentemente introdotti per le attività di collaborazione coordinata e continuativa. E’ evidente che il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro stabiliranno le modalità di acquisizione dei dati relativi all’accertamento, riscossione e versamento delle entrate erariali da parte del sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con l’obbligo per i concessionari della riscossione di trasmettere i relativi dati.

Per i versamenti INPS relativi al minimale l'articolo 18, sposta le attuali date di scadenza dei trimestri, pur mantenendo la periodicità trimestrale; i termini dei versamenti in saldo e in acconto vengono invece allineati a quelli fiscali.

Si procede inoltre all'unificazione al giorno 15 del mese delle scadenze dei versamenti periodici delle imposte e dei contributi elencati nell'articolo 17. L'individuazione del giorno 15 consegue all'esigenza di acquisire le entrate fiscali entro un termine tale da garantire la necessaria regolarità dei flussi monetari nelle casse dello Stato. Tale data potrà essere riesaminata al termine del periodo transitorio fissato dall’articolo 24 che prevede la coesistenza delle banche e delle aziende concessionarie della riscossione. Nel regime definitivo i versamenti transiteranno esclusivamente per il sistema bancario rendendo pertanto possibile, anche mediante il miglioramento dei sistemi telematici, una diminuzione dei giorni necessari per il trasferimento dei fondi che ridurrà conseguentemente i vincoli imposti dalle esigenze di cassa.

Infine, viene estesa alla materia previdenzíale la regola, già vigente nel settore tributario (articolo 6, comma 8, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473), secondo la quale il termine, di versamento che scade di sabato o in un giorno festivo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L' articolo 19 delinea le modalità di effettuazione del nuovo versamento unificato, che avverrà mediante delega agli istituti bancari. In un ottica di semplificazione, la determinazione degli aspetti specifici del servizio che dovrà essere reso dalle banche è rimessa ad una convenzione triennale, da approvare con decreto ministeriale; nella norma sono comunque indicati i criteri per la fissazione dei compensi.

L'ultimo comma prevede la possibilità che anche I' Ente poste partecipi, accanto alle banche, al sistema dei versamenti unificati.

Con l'articolo 20 si consente al contribuente di esercitare annualmente l'opzione del pagamento rateale (con eccezione per le somme dovute a titolo di ritenuta alla fonte) con corresponsione di un modesto tasso d'interesse. In questo modo si consente anche a contribuenti che abbiano momentanei problemi di liquidità di assolvere regolarmente gli obblighi tributari e contributivi. In caso di mancata opzione a cui corrisponda però un comportamento concludente (versamento rateale in unica soluzione del dovuto) non si applicherà alcuna sanzione. In caso contrario (mancata opzione e mancato versamento) si applicheranno le sanzioni previste per gli omessi versamenti.

L' articolo 21 fissa i termini di riversamento delle somme ricevute da parte delle banche.

A tal fine si prevede, l'apertura presso la Banca d'Italia di un apposito conto di gestione intestato alla tesoreria dello Stato, in modo da ridurre i tempi di acquisizione dei dati relativi ai versamenti e consentire la ripartizione delle somme incassate fra gli enti destinatari, tenendo anche conto delle compensazioni effettuate dai contribuenti.

L'articolo 22 prevede l'istituzione di un'apposita struttura di gestione, le cui caratteristiche e composizione saranno definite con decreto ministeriale. Le modalità di attribuzione delle predette somme saranno parimenti stabilite con decreto ministeriale. Ovviamente è prevista la presenza in tale struttura di tutti gli enti interessati al versamento unificato e alle compensazioni al fine di consentire la verifica dell’esattezza delle ripartizioni effettuate.Lo stesso articolo dispone inoltre che la compensazione prevista dall'articolo 17 potrà essere operante solo dopo l'emanazione dei predetti decreti.

Allo scopo di facilitare il versamento delle imposte e dei contributi, si introduce nell'articolo 23 il principio innovativo del pagamento con mezzi diversi dal contante rinviando ad una successiva convenzione la determinazione degli aspetti operativi di siffatto principio.

Le nuove modalità di versamento e compensazione rendono necessaria una disciplina transitoria degli adempimenti delle aziende concessionarie del servizio di riscossione. Tale disciplina è recata dagli articoli 24 e 25. In particolare, l'articolo 24 è volto a regolare la coesistenza delle banche e dei concessionari della riscossione, mentre l'articolo 25 scandisce la tempistica sulla base della quale le diverse tipologie di contribuenti potranno beneficiare della compensazione. In particolare si chiarisce che per le persone fisiche titolari di partita IVA la compensazione si potrà effettuare a partire dal 1998 con riferimento a quanto dovuto per l’anno precedente; per le società di persone ed equiparate a partire dall’anno 1999 con riferimento a quanto dovuto per l’anno precedente e per i soggetti all’IRPEG a partire dall’anno 2000 con riferimento a quanto dovuto per l’anno precedente. Quanto alla possibilità con D.P.C.M. di modificare i predetti termini si rinvia alle considerazioni svolte in materia di decorrenza delle nuove modalità di dichiarazione. Nel periodo transitorio il versamento di cui all’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da parte delle banche alla tesoreria dello Stato, sarà disciplinato puntualmente dal decreto legislativo attuativo della delega attuativa della predetta disposizione. Lo stesso articolo, 25 stabilisce che fino all'anno 2000 il limite massimo dell'importo compensabile ammonta a 500 milioni di lire per periodo d'imposta; tuttavia i contribuenti non ammessi alla compensazione potranno ottenere il rimborso ricorrendo alla procedure di cui alla disciplina regolamentare del conto fiscale, prestando le garanzia prescritte, fermo restando il limite di 500 milioni.

Nell'articolo 26 sono determinate le sanzioni a carico dei concessionari per le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto. Le sanzioni si riferiscono alla tardività dei riversamenti delle somme riscosse e della trasmissione dei dati relativi a tali somme.

L'articolo 27 affida ad un comitato di indirizzo, i cui membri sono nominati con decreto ministeriale il compito di effettuare il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione delle norme del decreto nonchè di individuare le misure necessarie per rendere più efficaci le soluzioni proposte.

L' articolo 28 prevede di ampliare dal 1999 la sfera di operatività del decreto anche ad altri enti previdenziali, oltre all'INPS, sulla base di apposito decreto ministeriale.

L'articolo 29 provvede ad individuare i mezzi di copertura finanziaria del provvedimento.

Gli articoli 30 e 31 prevedono infine disposizioni in materia di rimborsi del credito IRPEF e IVA, ai coniugi separati, o, agli ex-coniugi, in caso di divorzio.

 

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