PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IRPEF E ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHÉ RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI.
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha lobiettivo di assicurare ai contribuenti la maggior comprensione possibile della norma e di ridurre il più possibile i motivi di fraintendimenti nellapplicazione della nuova imposta IRAP. E' indubbio che una più accurata elaborazione del testo normativo eviterebbe imprecisioni che richiedono correzioni.
Le modifiche tendono a offrire soluzioni ad alcuni problemi applicativi, alcuni dei quali sono stati prospettati dalla Commissione in sede di parere sul decreto delegato. Malgrado ciò la Commissione avrebbe desiderato che le modifiche proposte dal Governo fossero apparse nella bozza di istruzione per la compilazione della dichiarazione solo dopo l'approvazione formale del parere espresso dalla Commissione parlamentare.
La Commissione
esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
Valuti quindi il Governo lopportunità di inserire nellart. 45, comma 1, dopo le parole: "settore agricolo" le seguenti: "e della piccola pesca".
In particolare i criteri individuati dallart. 4, comma 2, cui fa rinvio lart. 12, comma 1, consentono di scomputare dalla base imponibile IRAP il "valore della produzione netta" "proporzionalmente corrispondente allammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui allart. 11, comma 1, lett. b), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi" fuori dal territorio dello Stato.
I suddetti criteri non risultano tuttavia applicabili alle attività derivanti dallutilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Infatti il menzionato art. 4, comma 2, non contiene alcun riferimento alle navi, né individua fattispecie nellambito delle quali appare possibile ricondurre le navi stesse. Ciò comporta che, se da un lato il "valore della produzione" derivante dallutilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale - in quanto relativo ad unattività esercitata allestero - dovrebbe essere escluso dalla base imponibile IRAP in virtù degli stessi presupposti che sono alla base dellapplicazione dellimposta, dallaltro i criteri attualmente previsti per la determinazione della quota di valore della produzione attribuibile allattività svolta allestero impediscono concretamente di escludere dalla tassazione il "valore della produzione" attribuibile a detta attività. Con la conseguenza che il "valore della produzione" derivante dallattività svolta allestero mediante utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale risulterebbe, stante lattuale formulazione della norma, integralmente assoggettato ad IRAP con unevidente discriminazione rispetto alle altre attività produttive esercitate allestero che sono invece escluse dallapplicazione dellimposta. Inoltre la circostanza che il caso delle navi iscritte nel registro internazionale è lunico esempio in cui con liscrizione in un registro risulta obbiettivamente documentato lo svolgimento dellattività allestero, consente lintroduzione del criterio di determinazione della quota di valore prodotta allestero previsto nella modifica proposta allarticolo 12, comma 1. Si rende pertanto necessaria la modifica dellattuale formulazione dellart. 12, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di escludere dallapplicazione dellIRAP il valore della produzione derivante dallutilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale.
Valuti quindi il Governo lopportunità di modificare lart. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446, nel modo seguente:
"1. - Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive, anche allestero, la quota di valore a questo attribuibile secondo i criteri di cui allarticolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile IRAP determinata a norma degli articoli da 5 a 10. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante lutilizzazione di navi iscritte nel registro di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dellarticolo 5, è scomputata dalla base imponibile".
4. Il Governo verifichi se, sulla base degli accordi stipulati tra lo Stato e la Santa Sede, e di precedenti interventi normativi, l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo debba prevedere, alla lettera c), l'esclusione dalla base imponibile anche della deduzione dei membri degli istituti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, richiamata nell'articolo 109 del T.U.I.R. approvato con legge 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Uno degli obiettivi della riforma fiscale che ha introdotto l'IRAP era quello di semplificare l'assolvimento dei doveri fiscali e quindi del pagamento delle imposte. A questo fine la Commissione invita il Governo a consentire alle imprese l'uso di procedure automatizzate, in vigore nel momento in cui deve essere pagata l'imposta; soprattutto questo dovrebbe valere per il primo anno di adozione dell'imposta, quando il tasso di incremento delle novità è massimo.
7. Riguardo alle cosiddette holding industriali , nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo si legge: " per le società tenute ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'iscrizione in apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario". Si invita il Governo a considerare se non sia preferibile fare riferimento alle società iscritte nell'apposita sezione.
8. Il Governo, nello schema di decreto in questione, stabilisce che le "holding industriali" debbano calcolare la base imponibile IRAP come una SIM, quindi si prevede che la base imponibile IRAP venga determinata dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Si attira l'attenzione del Governo sul fatto che questa modifica normativa può portare a doppie imposizioni, che avrebbero luogo qualora l'imposta gravasse sugli interessi passivi pagati alla capogruppo dall'impresa partecipata e di essa creditrice, e sui corrispondenti interessi attivi percepiti dalla capogruppo.
La Commissione invita il Governo a procedere nella definizione normativa e fiscale del gruppo in modo che l'imposta possa essere applicata sui valori desunti dal bilancio consolidato.
9. In generale, la Commissione ritiene che il Governo dovrebbe attenersi a due principi generali:
11. Si raccomanda inoltre al Governo di definire le modalità per lapplicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" in modo tale da evitare che pochi grandi contribuenti, posto il vincolo della perdita di gettito massima annua, possano assorbire le risorse a questo fine impegnabili in misura tale da pregiudicare laccesso a questa agevolazione a soggetti di più piccola dimensione per la cui situazione economica sarebbe invece assai opportuno garantire la suddetta agevolazione. A questo fine, valuti il Governo la possibilità di introdurre un ammontare massimo individuale alla riduzione di imposta concedibile per via di tale agevolazione.
12. Sempre in relazione alla "clausola di salvaguardia" si pone un problema relativamente al primo anno, per il quale è previsto un acconto del 120%. La formulazione della clausola data dal Ministero è che qualora la differenza tra imposta figurativa IRAP e tributi soppressi sia superiore al 50% dei tributi soppressi, il contribuente sia tenuto alla corresponsione di una cifra non inferiore al 20% dell'imposta figurativa IRAP più tributi aboliti più limite di incremento assoluto del relativo scaglione.
La Commissione non entra nel merito dei valori posti a limite di incremento assoluto degli scaglioni, che reputa siano stati individuati dal Ministero in funzione del vincolo complessivo di 500 miliardi di minor gettito a motivo dellinserimento di detta clausola, pur rilevando che con tali limiti gli incrementi di imposta possano anche essere rilevanti. Essa tuttavia invita il Governo a valutare se non sia più equo applicare la maggiorazione del 20% di acconto non già allimposta figurativa IRAP che il contribuente tutelato dalla clausola non paga, ma a ciò che egli è tenuto a pagare e cioè alla somma dei tributi aboliti più lincremento assoluto dello scaglione. La Commissione esprime questa opinione pur essendo consapevole che la proposta ha solo effetti di cassa perché comunque il contribuente recupererà il secondo anno il 20 per cento che ha anticipato il primo anno.
13. Il Governo preveda che, nell'ambito della fissazione dei criteri di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le società di cui ai punti 1) e 2), lettera b), dell'articolo 52 del medesimo decreto, alle quali, al momento dell'emanazione del decreto siano affidate la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, sia previsto un periodo transitorio non inferiore ai due anni al fine di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai criteri richiesti.
14. L'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia sostituito dal seguente:"Le tariffe ed i prezzi pubblici di competenza delle province e dei comuni sono determinate dalle rispettive giunte ed approvate definitivamente con il bilancio di previsione".