Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e delle altre associazioni criminali similari

ALLEGATI

* Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei protocolli addizionali ad essa allegati, sottoscritti nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000 e pubblicati in allegato, sono tratti dal sito Internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale
sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)

Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.
Articolo 2
Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
(b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
(c) "Gruppo strutturato" indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
(d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
(e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
(f) "Congelamento o sequestro" indicano l’interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;
(g) "Confisca", che include — laddove applicabile — l’ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
(h) "Reato presupposto" indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l’oggetto di un reato di cui all’art. 6 della presente Convenzione;
(I) "Consegna sorvegliata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
(j) "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a Stati Parte nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all’esercizio dell’azione penale per:
(a) i reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
(b) i reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
(a) è commesso in più di uno Stato;
(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 4
Tutela della sovranità

1. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell’eguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l’esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell’altro Stato dal suo diritto interno.

Articolo 5
Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo
criminale organizzato

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:
(a) Ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un’attività criminale:
(I) L’accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;
(II) La condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente:
a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
(b) All’organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, l’intenzione, lo scopo, l’obiettivo o l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.
3. Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell’accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa.

Articolo 6
Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato

1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
(a) (I) Alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
(II) All’occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
(b) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
(I) All’acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato;
(II) Alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell’attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
(a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
(b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all’art. 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli artt. 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
(c) Ai fini del paragrafo (b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all’interno che all’esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso.
(d) Ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(e) Se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
(f) La conoscenza, l’intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.

Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro

1. Ogni Stato Parte:
(a) Istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l’accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette;
(b) Assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte prendono in considerazione l’attuazione di misure utili a rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati, rispettando le garanzie che assicurano l’utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.
3. Nell’istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell’applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

Articolo 8
Penalizzazione della corruzione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
(a) Promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità, affinché l’ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione;
(b) Sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per l’ufficiale stesso o altra persona o entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio della sua funzione.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione — in qualità di complice — ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 9, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.

Articolo 9
Misure anticorruzione

1. In aggiunta alle misure di cui all’art. 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l’integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un’azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a scoraggiare l’esercizio d’influenza impropria sulle loro azioni.

Articolo 10
Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive , di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.

Articolo 11
Azione penale, sentenza e sanzioni

1. Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.
2. Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale — conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione — sia esercitato in modo da ottimizzare l’efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
3. Nel caso dei reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio o dell’appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nel corso della procedura penale successiva.
4. Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri princìpi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.

Articolo 12
Confisca e sequestro

1. Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell’ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di:
(a) Proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
(b) Beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l’identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento.
4. Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato.
5. Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell’art. 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l’origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i princìpi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale le misure cui esso fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

Articolo 13
Cooperazione internazionale ai fini della confisca

1. Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui al-
l’art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell’ambito del suo ordinamento giuridico interno:
(a) la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o
(b) alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all’art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’art. 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all’art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione ai fini di un’eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dell’art. 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all’art. 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
(a) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
(b) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, una esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
(c) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste.
4. I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti dei terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Articolo 14
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati

1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi dell’art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all’art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali:
(a) Versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all’art 30, paragrafo 2 (c), della presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
(b) Dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Articolo 15
Giurisdizione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
(a) Il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
(b) Il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
(a) Il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
(b) Il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o
(c) Il reato è:
(I) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio;
(II) uno di quelli stabiliti ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 (b) (II), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 (a) (I) o (II) o (b) (I), della presente Convenzione sul suo territorio.
3. Ai fini dell’art. 16, paragrafo 10, della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.
4. Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Articolo 16
Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, devono:
(a) Al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e
(b) Nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell’attuazione del presente articolo.

6. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. L’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l’altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l’estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione.
8. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
9. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l’urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.
10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all’estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l’estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l’efficienza dell’azione penale.
11. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l’estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall’obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora l’estradizione, richiesta per l’esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l’esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell’ordinamento della Parte richiedente.
13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell’obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l’accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
15. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto , se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.
17. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l’efficacia dell’estradizione.

Articolo 17
Trasferimento delle persone condannate

Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui dalla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Articolo 18
Assistenza giudiziaria reciproca

1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall’articolo 3 ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolta un gruppo criminale organizzato.
2. L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
a. Acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b. Notificare documenti di natura giudiziaria;
c. Eseguire perquisizioni e sequestri, e sequestro conservativo;
d. Esaminare oggetti e luoghi;
e. Fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f. Fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g. Identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
h. Agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
i. Ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato dell’autorità competente che fornisce le informazioni. L’autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.
7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i commi da 9 a 29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a. La persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b. Le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
a. Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d. La persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 ed 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all’autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell’autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l’autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
(a) L’autorità che formula la richiesta;
(b) L’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
(c) Una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
(d) Una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
(e) Laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
(f) Lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per l’individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest’ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all’esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:
(a) Se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni di questo articolo;
(b) Se lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
(c) Se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell’ambito delle competenze di tali autorità;
(d) Se la richiesta è contraria all’ordinamento giuridico relativo all’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più necessaria.
25. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio all’applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l’esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
(a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
(b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 19
Indagini comuni

Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere di accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

Articolo 20
Tecniche speciali di investigazione

1. Se consentito dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull’impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l’esercizio dell’azione penale.

Articolo 22
Istituzione del casellario penale

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

Articolo 23
Penalizzazione dell’intralcio alla giustizia

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:
(a) all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
(b) all’uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l’esercizio di doveri d’ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui
dalla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Articolo 24
Protezione dei testimoni

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell’ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di cuialla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.
2. Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell’imputato, compreso il diritto al giusto processo:
(a) l’istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento il domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l’identità e la dislocazione di tali persone;
(b) l’adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l’incolumità del testimone anche attraverso l’uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

Articolo 25
Assistenza alle vittime e loro protezione

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell’ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all’indennizzo ed al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Articolo 26
Misure per rafforzare la cooperazione
con le autorità giudiziarie

1. Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
(a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
I. l’identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
II. i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
III. i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l’immunità dall’azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall’articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l’altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 27
Cooperazione di polizia

1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l’efficacia dell’azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive:
(a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
(b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
(I) l’identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
(II) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
(III) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
(c) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi:
(d) per facilitare l’effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
(e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l’utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;
(f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d’altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cuialla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l’opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta ala crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l’opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.
3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l’uso della moderna tecnologia.

Articolo 28
Raccolta, scambio e analisi delle informazioni
concernenti la natura del crimine organizzato

1. Ciascuno Stato Parte considera l’analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

Articolo 29
Formazione e assistenza tecnica

1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cuialla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
(a) Metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
(b) Itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
(c) Monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
(d) Individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, l’occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
(e) Raccolta delle prove;
(f) Tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
(g) Aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
(h) Metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che richiedono l’uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; e
(I) Metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parte promuovono la formazione e l’assistenza tecnica che agevolano l’estradizione e l’assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l’assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.

Articolo 30
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo
dello sviluppo economico e dell’assistenza tecnica

1. Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile, all’attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali:
(a) Per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;
(b) Per accrescere l’assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell’efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
(c) Per fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l’attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l’ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
(d) Per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in quest’articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l’estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull’assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Articolo 31
Prevenzione

1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
2. Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
(a) Il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, inclusa l’industria;
(b) La promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l’integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) La prevenzione dell’abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell’attività commerciale;
(d) La prevenzione dell’abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
I. l’istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
II. l’introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l’esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell’ambito della propria giurisdizione;
III. l’istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall’esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
IV. Lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d), (I) e (III) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all’abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell’esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.
7. Gli Stati Parte, se del caso, cooperano fra loro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento nel presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati dei gruppi vulnerabili all’azione della criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 32
Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione

1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l’attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e 4 di questo articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
(a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
(b) agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli e alle tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi coronate da successo per combatterla;
(c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative.
(d) rivedere periodicamente l’attuazione della presente Convenzione;
(e) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3 (d) e (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 33
Segretariato

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il segretariato:
(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte dall’articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall’articolo 32, paragrafo 5 della presente Convenzione; e
(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.

Articolo 34
Attuazione della Convenzione

1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l’attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l’articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 35
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 36
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 di questo articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta all’adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

Articolo 37
Relazione con i protocolli

1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
2. Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

Articolo 38
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Articolo 39
Modifica

1. Trascorso il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l’adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell’ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d’integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Articolo 40
Denuncia

1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l’hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Articolo 41
Depositario e lingua

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.
2. L’originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

 

Protocollo addizionale della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire,
reprimere e punire la tratta di persone,
in particolare di donne e bambini

Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante l’esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone,
Preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate,
Ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 datata 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,
Convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

Hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all’art. 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2
Scopo

Gli obiettivi del presente Protocollo sono:
(a) Prevenire e combattere la tratta di persone, con particolare attenzione alle donne e ai bambini;
(b) Tutelare e assistere le vittime di tale tratta, nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e
(c) Promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Articolo3
Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;
(b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera (a) è stato utilizzato;
(c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini dello sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;
(d) "Bambino" indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.

Articolo 4
Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell’art. 5 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.

Articolo 5
Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all’art. 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; e
(c) All’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
II. Tutela delle vittime della tratta di persone

Articolo 6
Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone

1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:
(a) Informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
(b) Assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:
(a) Un alloggio adeguato;
(b) Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendono;
(c) Assistenza medica, psicologica e materiale; e
(d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e delle cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

Articolo 7
Condizione delle vittime della tratta di persone
nello Stato d’accoglienza

1. Oltre alle misure di cui all’art. 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentono alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.
2. Nell’attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Articolo 8
Rimpatrio delle vittime della tratta di persone

1. Lo Stato Parte di cui una vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d’accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell’incolumità di questa persona, il ritorno di quest’ultima senza ingiustificato o irragionevole ritardo.
2. Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell’incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento legale connesso al fatto che quella persona è una vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario.
3. Su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all’epoca dell’ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza.
4. Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non possiede l’adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina, o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all’epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d’accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare sul suo territorio.
5. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte d’accoglienza.
6. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.
III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 9
Prevenzione della tratta di persone

1. Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi e altre misure per:
(a) Prevenire e combattere la tratta di persone; e
(b) Proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone.
3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.
4. Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale o multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità.
5. Gli Stati Parte adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente di donne e bambini, che porta alla tratta.

Articolo 10
Scambio di informazioni e formazione

1. Le autorità di polizia, quelle per l’immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni, in conformità con il loro diritto interno, per metterli in grado di verificare:
(a) Se le persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta di persone;
(b) I tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone; e
(c) I mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta di persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli.
2. Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l’immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile.
3. Uno Stato Parte che riceve informazioni riscontra ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Articolo 11
Misure alle frontiere

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui all’art. 5 del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure includono la determinazione dell’obbligo per i trasportatori commerciali, inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato d’accoglienza.
4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentono, in conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare l’ingresso delle persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro visti.
6. Senza pregiudizio per l’art. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di:
(a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) Assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati, in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la tratta di persone.

IV. Disposizioni finali

Articolo 14
Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i princìpi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Articolo 15
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell’adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per l’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro
è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Articolo 17
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Articolo 18
Emendamento

1. Alla scadenza di 5 anni a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riunite alla Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Articolo 19
Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Articolo 20
Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

 

Protocollo addizionale della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale per combattere il traffico di migranti
via terra, via mare e via aria

Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,
Ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 54/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l’Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,
Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,
Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l’incolumità dei migranti coinvolti,
Ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,
Convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

Hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all’art. 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2
Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 3
Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;
(c) "Documento di viaggio o di identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
(I) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o
(II) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
(III) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Articolo 4
Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell’art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 5
Responsabilità penale dei migranti

I migranti non diventano assoggettati all’azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’art. 6.

Articolo 6
Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l’atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:
(a) al traffico di migranti;
(b) quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
(I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
(II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
(c) al fatto dipermettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;
(c) all’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
(a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l’incolumità dei migranti coinvolti; o
(b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Articolo 7
Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Articolo 8
Misure contro il traffico di migranti via mare

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l’iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti
via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell’iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l’autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
(a) fermare la nave;
(b) ispezionare la nave; e
(c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l’iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l’articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l’espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

Articolo 9
Clausole di salvaguardia

1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell’art. 8 del presente Protocollo, esso:
(a) assicura l’incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
(b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
(c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
(d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.
2. Laddove le misure prese ai sensi dell’art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subìto, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:
(a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l’esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o
(b) l’autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 10
Informazione

1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
(a) punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo;
(b) l’identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo;
(c) l’autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di identità in bianco;
(d) I mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e i mezzi per individuarli;
(e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo; e
(f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.
2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Articolo 11
Misure di frontiera

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli State Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all’art. 6, paragrafo 1 (a), del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l’obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
6. Senza pregiudizio per l’art. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:
(a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) Assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la condotta di cui all’art. 6 del presente Protocollo.

 

Articolo 14
Formazione e cooperazione tecnica

1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un’adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:
(a) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
(b) il riconoscimento e l’individuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
(c) la raccolta di informazioni nel settore della cri-
minalità, relative in particolare all’identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l’uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
(d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
(e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

Articolo 15
Altre misure di prevenzione

1. Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell’opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo sono un’attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. Conformemente all’art. 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.
3. Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economico che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà e il sottosviluppo.

Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza

1. Nell’applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un’adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo.
3. Ogni Stato Parte fornisce un’assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo.
4. Nell’applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.
5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari, laddove applicabile, compreso l’obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.

Articolo 17
Intese e accordi

Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:
(a) istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo; o
(b) rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 18
Ritorno dei migranti oggetto di traffico

1. Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d’accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica, senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell’adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ogni Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.
6. Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni nell’applicazione del presente articolo.
7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d’accoglienza.
8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo.

IV. Disposizioni finali

Articolo 19
Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all’art. 6 del presente Protocollo. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i princìpi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Articolo 20
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell’adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 21
Firma, ratifica, accettazione,
approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per l’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Articolo 23
Emendamento

1. Alla scadenza di 5 anni a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Articolo 24
Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Articolo 25
Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

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